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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 195 del 1997

Decisione
decisa il 1997-06-17, depositata il 1997-06-24
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:195
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 23303

  • Paesaggio (tutela del)
  • Provincia autonoma di bolzano
  • Delibera legislativa, riapprovata il 3 maggio 1995, contenente "modifiche di leggi vigenti sulla sperimentazione agricola, sulle foreste e sulla caccia"
  • Giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso dal presidente del consiglio dei ministri
  • Diversa disciplina, con successiva legge provinciale, della materia 'de qua'
  • Rinuncia al ricorso accettata dalla provincia di bolzano
  • Estinzione del processo.
Leggi la massima
Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso, con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, nei confronti di varie disposizioni degli artt. 5 e 6 della delibera legislativa riapprovata dal Consiglio provinciale di Bolzano in data 3 maggio 1995, contenente "Modifiche di leggi vigenti sulla sperimentazione agricola, sulle foreste e sulla caccia", deve dichiararsi, ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, estinto il processo. In prossimità dell'udienza, infatti, l'Avvocatura generale dello Stato, rilevando che con la legge provinciale del 28 novembre 1996, n. 223, la materia oggetto della delibera legislativa impugnata è stata diversamente disciplinata, così eliminando ogni interesse al ricorso, ha depositato atto di rinuncia, regolarmente accettata dalla Provincia autonoma. red.: S. Pomodoro

Norme impugnate

  • art. 6, comma 1, lett. u) delibera leg.va provincia Bolzano 3 maggio 1995
  • art. 6, comma 1, lett. v) delibera leg.va provincia Bolzano 3 maggio 1995
  • art. 6, comma 1, lett. c) delibera leg.va provincia Bolzano 3 maggio 1995
  • art. 6, comma 1, lett. r) delibera leg.va provincia Bolzano 3 maggio 1995
  • art. 6, comma 1, lett. a) delibera leg.va provincia Bolzano 3 maggio 1995
  • legge provinciale Bolzano 28 novembre 1996, n. 223
  • art. 6, comma 1, delibera leg.va provincia Bolzano 3 maggio 1995
  • art. 6, comma 1, lett. b) delibera leg.va provincia Bolzano 3 maggio 1995
  • art. 5 delibera leg.va provincia Bolzano 3 maggio 1995

Parametri

  • art. 25 norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 4 legge 11 febbraio 1992, n. 157
  • art. 82, comma 7, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
  • art. 3 legge 11 febbraio 1992, n. 157
  • art. 82, comma 8, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
  • art. 82, comma 5, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
  • art. 4 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)
  • art. 18 legge 11 febbraio 1992, n. 157
  • art. 13 legge 6 dicembre 1991, n. 394
  • art. 82, comma 6, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
  • art. 1 legge 8 agosto 1985, n. 431
  • art. 19 legge 11 febbraio 1992, n. 157

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Provincia di Bolzano, riapprovata dal Consiglio provinciale di Bolzano in data 3 maggio 1995, contenente "Modifiche di leggi vigenti sulla sperimentazione agricola, sulle foreste e sulla caccia", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 19 maggio 1995, depositato in Cancelleria il 29 successivo ed iscritto al n. 36 del registro ricorsi 1995; Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano; Udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 1997 il giudice relatore Fernando Santosuosso; Uditi l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il ricorrente, e l'avvocato Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano;
punto 1
Ritenuto che con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa riapprovata dal Consiglio provinciale di Bolzano in data 3 maggio 1995, contenente "Modifiche di leggi vigenti sulla sperimentazione agricola, sulle foreste e sulla caccia", in riferimento agli artt. 4 e 8, numeri 6, 15 e 16 dello statuto del Trentino-Alto Adige, e 5 del d.P.R. (recte: decreto legislativo) 16 marzo 1992, n. 267. In particolare, la Presidenza del Consiglio censura l'art. 5 della delibera legislativa, concernente le autorizzazioni per le opere da eseguirsi nelle aree protette. A parere della difesa erariale la disposizione sarebbe in contrasto con l'art. 4 dello statuto, in quanto non coerente con la legge 8 agosto 1985, n. 431 (da considerarsi, a mente della sentenza n. 151 del 1986 di questa Corte, norma fondamentale di riforma economico-sociale), ed in particolare con l'art. 1, lettera f (che sottopone a protezione paesaggistica i territori compresi in parchi e riserve nazionali o regionali); nonché con i commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977 (introdotti dall'art. 1 del d.-l. 27 giugno 1985, n. 312, e che prevedono un'autorizzazione speciale per ogni modificazione dei luoghi protetti al fine di garantire il valore artistico-culturale del bene paesaggistico). La predetta disposizione risulterebbe altresì in contrasto con il principio di subordinazione, nei parchi naturali, delle opere e degli altri interventi ad un controllo speciale di compatibilità con i valori naturalistici tutelati, sancito dall'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. In secondo luogo, vengono censurate le norme contenute nell'art. 6, primo comma, lettere b) ed r), che consentono la caccia alla faina, alla marmotta e al tasso: si ritiene che esse violino l'art. 18, primo comma, della legge n. 157 del 1992. Con la terza censura, si denuncia la violazione da parte dell'art. 6, primo comma, lettere a), b) e c) (recte: lettera b), che sostituisce l'art. 4, primo comma, lettere a), b) e c) della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14), nella parte in cui fissa limiti temporali di caccia non conformi a quelli sanciti dall'art. 18 della legge n. 157 del 1992; con la quarta, si rileva che le norme contenute nell'art. 6, primo comma, punto 2 (recte: lettera b)), non garantiscono il rispetto della tassatività delle specie cacciabili sancito nell'art. 18 della legge n. 157 del 1992; con la quinta, si denuncia la violazione da parte dell'art. 6, primo comma, lettere u) e v), disciplinanti la possibilità dell'uccellagione, della cattura e utilizzazione della selvaggina (recte: nella parte in cui trasferisce le competenze prima attribuite al presidente del comitato caccia all'assessore provinciale competente in materia di caccia), dei principi contenuti negli artt. 3 e 4 della legge n. 157 del 1992. Si rileva inoltre, su quest'ultimo punto, il contrasto sia con il tassativo divieto di uccellagione stabilito dall'art. 3 della stessa legge (penalmente sanzionato dall'art. 30) che con i limiti e le modalità del prelievo stabiliti dal successivo art. 4. Ed infine, si rileva che le norme contenute nell'art. 6, primo comma, lettera mm), che consentono in ogni tempo la cattura o l'uccisione di specie cacciabili, si porrebbero in contrasto con i principi stabiliti dall'art. 19 della legge n. 157 del 1992, in quanto non vengono osservate le garanzie di un controllo della fauna selvatica effettivamente giustificato dai motivi ammissibili ed appropriatamente eseguito; che si è costituita la provincia autonoma di Bolzano, concludendo per l'inammissibilità o comunque l'infondatezza del ricorso governativo; che in prossimità dell'udienza l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato atto di rinuncia, rilevando che con legge provinciale del 28 novembre 1996, n. 23 la materia oggetto della delibera legislativa impugnata è stata diversamente disciplinata, così eliminando ogni interesse al ricorso; che la rinuncia al ricorso è stata regolarmente accettata dalla provincia autonoma di Bolzano;
punto 2
Considerato che la rinuncia al ricorso, seguita dalla relativa accettazione, comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 17 giugno 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Santosuosso Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 24 giugno 1997. Il cancelliere: Fruscella

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