Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 212 del 1994
Massime (1)
Massima n. 20406
- Regione sicilia
- Atti di rilievo internazionale
- Adesione a 'dichiarazione di intenti', sottoscritta dall'assessore regionale al turismo e dal ministro del turismo della repubblica di tunisia
- Omessa comunicazione al governo ai fini della necessaria previa intesa o assenso
- Lesione delle competenze statali in materia di politica estera e di stipulazione di accordi con altri stati
- Non spettanza alla regione del potere esercitato
- Annullamento dell'atto.
Leggi la massima
Come già ripetutamente affermato dalla Corte, la sottoscrizione di accordi con organi o enti esteri, senza che la Regione abbia preventivamente informato il Governo e quindi senza la necessaria intesa o assenso di quest'ultimo, è di per sé lesiva della sfera di attribuzioni statali, indipendentemente da ogni valutazione sulla riconducibilità delle materie trattate nell'atto alla sfera di competenze regionali. Non spetta, pertanto, alla Regione Sicilia il potere di stipulare la 'dichiarazione di intenti' sottoscritta a Palermo il 20 maggio 1993 dall'Assessore al turismo della Regione e, di conseguenza, per quanto concerne gli atti posti in essere dalla Regione Sicilia, tale "dichiarazione" è annullata. - v. S. nn. 204/1993 e 290/1993. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Norme impugnate
- dichiar. intenti assess. turismo reg. Sicilia 20 maggio 1993
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato l'8 gennaio 1994, depositato in Cancelleria il 18 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della "dichiarazione di intenti" sottoscritta a Palermo il 20 maggio 1993 dall'Assessore regionale al turismo della Regione Siciliana e dal Ministro del turismo e dell'artigianato della Repubblica di Tunisia ed iscritto al n. 2 del registro conflitti 1994;
Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1994 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;
Udito l'avvocato dello Stato Giorgio Zagari per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Con ricorso notificato l'8 gennaio 1994 e depositato il successivo 18 gennaio il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Siciliana, per far dichiarare che non spetta ad essa stipulare un accordo con la Repubblica di Tunisia in materia di turismo, senza avere informato preventivamente il Governo per acquisirne la necessaria intesa o il consenso. Di conseguenza il ricorrente chiede che sia annullata l'adesione della Regione alla "dichiarazione di intenti" sottoscritta a Palermo il 20 maggio 1993 dall'Assessore regionale al turismo e dal Ministro del turismo della Repubblica di Tunisia. Questo atto invaderebbe competenze riservate allo Stato in materia di politica estera e di stipulazione di accordi con altri Stati. La lesione si manifesterebbe sia in aspetti attinenti alla procedura ed alla forma, che nel contenuto dell'atto.
Quanto al primo aspetto, il Governo è venuto a conoscenza della sottoscrizione dell'accordo solo a seguito di informazioni richieste alla Regione e da questa trasmesse con nota datata 3 novembre 1993, pervenuta alla Presidenza del Consiglio dei ministri il 10 novembre successivo. Inoltre la "dichiarazione di intenti" sarebbe stata posta in essere dalla Regione con un ente non omologo e sottoscritta da un assessore, organo a ciò non abilitato.
Quanto al contenuto, la dichiarazione di intenti muove espressamente "nell'ambito dei rapporti di amicizia e cooperazione tra la Repubblica di Tunisia e la Repubblica Italiana" ed è orientata a promuovere ed incoraggiare gli scambi turistici, le borse di studio, l'apertura di rappresentanze in questo settore, i contatti tra operatori turistici, l'integrazione delle stazioni portuali nei circuiti delle crociere e lo sviluppo del turismo nautico, con aspetti che il Governo ritiene vengano ad incidere nella materia dell'immigrazione. La dichiarazione di intenti toccherebbe, quindi, competenze riservate in via esclusiva allo Stato.
punto 1
Il Presidente del Consiglio dei ministri, proponendo conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Siciliana, ha chiesto l'annullamento della "dichiarazione di intenti" sottoscritta a Palermo il 20 maggio 1993 dall'Assessore regionale al turismo e dal Ministro del turismo della Repubblica di Tunisia, in quanto: a) è stata negoziata e sottoscritta senza informare previamente il Governo e senza averne ottenuto la necessaria intesa, accordo o assenso; b) è stata stipulata con un ente non omologo alla Regione, superando i limiti propri degli "atti di mero rilievo internazionale"; c) è stata sottoscritta da un organo regionale, l'Assessore al turismo, a ciò non abilitato; d) toccherebbe una materia di competenza statale.
punto 2
Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che la sottoscrizione di accordi con organi o enti esteri senza che la Regione abbia preventivamente informato il Governo, quindi senza la necessaria intesa o assenso, è di per sé lesiva della sfera di attribuzioni statali (sentenze n. 204 e 290 del 1993).
La "dichiarazione di intenti" in questione, sottoscritta dall'Assessore al turismo della Regione Siciliana senza la preventiva intesa o assenso del Governo, è lesiva della sfera di attribuzioni dello Stato, indipendentemente da ogni valutazione della riconducibilità delle materie trattate dalla "dichiarazione" stessa alla sfera di attribuzioni regionali.
La "dichiarazione di intenti" deve essere pertanto, per quanto concerne gli atti posti in essere dalla Regione Siciliana, annullata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta alla Regione il potere di stipulare la "dichiarazione di intenti" sottoscritta a Palermo il 20 maggio 1993 dall'Assessore al turismo della Regione Siciliana, e di conseguenza annulla tale atto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 2 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze