Sez. 1 - , Sentenza n. 2957 del 03/02/2017 (Rv. 643719 - 02)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Società a responsabilità limitata - Dichiarazione di fallimento in proprio autorizzata da delibera societaria - Legittimazione del socio al reclamo - Esclusione - Applicabilità del principio al socio fallito personalmente.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Il socio di una società a responsabilità limitata fallita, il cui amministratore abbia domandato il proprio fallimento, non è legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa, in quanto la delibera assembleare che ha autorizzato l'organo amministrativo alla presentazione dell'istanza ha efficacia vincolante, ex art. 2377, comma 1, c.c., per tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo che non sia stata impugnata e poi sospesa od annullata; tale principio trova applicazione anche nel caso in cui il reclamo sia proposto da un socio a sua volta dichiarato fallito il quale, benché privo del diritto di voto e, dunque, rappresentato dal curatore nell’assemblea che ha autorizzato l’amministratore a presentare l’istanza di fallimento, sia comunque legittimato per legge all'impugnazione della relativa delibera.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2377 com. 1, Cod. Civ. art. 2378, Cod. Civ. art. 2379
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)