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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 217 del 1991

Decisione
decisa il 1991-05-20, depositata il 1991-05-24
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:217
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 17292

  • Finanza regionale
  • Prevista attribuzione da parte dello stato di somme alle regioni
  • Importo pari a quelle devolute a titolo d'imposta di soggiorno agli enti beneficiari
  • Previsione per l'anno 1990, con decreto ministeriale, di erogazione pari a quella effettuata nel 1989 o proporzionalmente ridotta qualora l'importo complessivo versato allo stato sia stato inferiore a lire 42.479.268.679
  • Ritenuta illegittima riduzione con atto amministrativo di somme attribuite con legge statale alle regioni
  • Prospettata indebita invasione della sfera di competenza regionale e lesione dell'autonomia finanziaria delle regioni
  • Carattere non invasivo del provvedimento impugnato
  • Inammissibilità del conflitto.
Leggi la massima
In caso di deduzione pura e semplice di vizio di legittimità di un decreto ministeriale per contrasto con la legge che fissa i limiti dell'intervento amministrativo dello Stato nei riguardi delle Regioni, non vengono in considerazione lesioni o menomazioni di specifiche attribuzioni regionali, per cui la controversia non rientra certamente nella competenza della Corte quale giudice dei conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni. Pertanto la pretesa della parte che ha erroneamente sollevato il conflitto (nella specie: Regione Toscana) può trovare soddisfazione nell'ordinaria sede giurisdizionale. (Inammissibilità del conflitto di attribuzione proposto con ricorso della Regione Toscana nei confronti del Presidente del Consiglio del ministri avverso il decreto del Ministro dell'Interno, emesso di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze datato 10 novembre 1990, con il quale si stabiliva che l'erogazione per l'anno 1990 fosse pari a quella effettuata per l'anno 1989, ovvero proporzionalmente ridotta, qualora i versamenti affluiti allo Stato ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del citato decreto-legge n. 66 del 1989 - vale a dire, la quota del gettito dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, da versare allo Stato - fossero stati inferiori al complessivo importo di lire 42.479.268.679, secondo le risultanze del conto consuntivo per l'anno 1990.)

Norme impugnate

  • decreto del Ministro dell'interno 10 novembre 1990

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il 17 gennaio 1991, depositato in Cancelleria il 30 gennaio successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'art. 1, ultimo comma, del decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con i Ministri del Tesoro e delle Finanze, in data 10 novembre 1990, recante "Attribuzione alle Regioni e all'Automobile Club d'Italia di somme pari a quelle devolute per l'anno 1988 a titolo d'imposta di soggiorno" ed iscritto al n. 9 del registro conflitti 1991; Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 1991 il Giudice relatore Francesco Greco; Udito l'avv. Alberto Predieri e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

punto 1
Con ricorso 21 dicembre 1990-17 gennaio 1991, la Regione Toscana ha rilevato che l'art. 10 del decreto-legge n. 66 del 1989 - convertito in legge n. 144 dello stesso anno - nel sopprimere, con effetto dal 1° gennaio 1989 l'imposta di soggiorno di cui al decreto-legge n. 1926 del 1938 - convertito in legge n. 739 del 1939 - ha previsto che per gli anni 1989 e 1990, alle Regioni siano attribuite somme di importo pari a quelle devolute a titolo di imposta di soggiorno agli enti beneficiari dell'imposta stessa, esclusi i comuni e le sezioni autonome per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, da utilizzarsi per il fabbisogno finanziario degli enti provinciali per il turismo, delle aziende di soggiorno o di quelle di promozione turistica. Invece, il decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri del Tesoro e delle Finanze, in base al citato decreto-legge n. 66 del 1989, contraddicendo al disposto delle norme di previsione, ha stabilito che l'erogazione per l'anno 1990 sia pari a quella effettuata per l'anno 1989, ovvero proporzionalmente ridotta, qualora i versamenti affluiti allo Stato ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del citato decreto-legge n. 66 del 1989 (vale a dire, la quota del gettito dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, da versare allo Stato) siano inferiori al complessivo importo di lire 42.479.268.679, secondo le risultanze del conto consuntivo per l'anno 1990. Pertanto risulterebbero violati gli artt. 3, primo comma, 117, 118 e 119 della Costituzione, in quanto sarebbe limitata la possibilità di intervento regionale in materie di sua competenza e compressa l'autonomia finanziaria della Regione. La ricorrente ha, quindi, chiesto che sia dichiarato che non spetta allo Stato ridurre con atto amministrativo l'ammontare delle somme attribuitele e conseguentemente annullato l'art. 1, ultimo comma, del decreto ministeriale.
punto 2
Resiste al ricorso il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità del conflitto, non essendo possibile ravvisare la menomazione o la invasione di alcuna competenza regionale, e, comunque, per la infondatezza, non sussistendo la lamentata violazione dell'art. 10 del decreto-legge n. 66 del 1990. Nella imminenza dell'udienza la Regione Toscana ha fatto presente che non si è verificata la riduzione del gettito di entrate che a sua volta avrebbe portato alla riduzione delle somme attribuitele, per cui è venuta a cessare la materia del contendere. L'Avvocatura Generale dello Stato, pur insistendo per l'accoglimento della eccezione di inammissibilità, ha aderito alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Considerato in diritto

punto 1
La Regione Toscana ha dedotto la illegittimità dell'art. 1 del decreto ministeriale 10 novembre 1990 per contrasto con la legge n. 144 del 1989, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 66 del 1989, ed ha ritenuto che sussista conflitto di attribuzione risultando invasa la sfera della sua competenza in materia finanziaria. L'Avvocatura Generale dello Stato, in via preliminare, ha eccepito la inammissibilità del ricorso.
punto 2
L'eccezione è fondata. Nella fattispecie non si prospetta affatto una invasione della sfera delle competenze regionali; non vengono in considerazione lesioni o menomazioni di specifiche attribuzioni regionali; si deduce puramente e semplicemente il vizio di illegittimità del decreto ministeriale per contrasto con la legge che fissa i limiti dell'intervento ministeriale. La controversia non rientra certamente nella competenza della Corte quale giudice dei conflitti di attribuzione e la pretesa della Regione potrà trovare soddisfazione nella ordinaria sede giurisdizionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto con ricorso 21 dicembre 1990-17 gennaio 1991 dalla Regione Toscana, in relazione al decreto 10 novembre 1990, emanato dal Ministro dell'Interno di concerto con i Ministri del Tesoro e delle Finanze. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991. Il Presidente: GALLO Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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