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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 11 giugno 1991, causa C-307/89

Decisione
decisa il 1991-06-11
ECLI
ECLI:EU:C:1991:245

Epigrafe

Sentenza della Corte 11 giugno 1991 Nella causa C-307/89, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Jean-Claude Séché, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg, ricorrente, contro Repubblica francese, rappresentata dalla sig.ra Edwige Belliard, vicedirettore presso la direzione Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal sig. Claude Chavance, addetto principale dell'amministrazione centrale presso lo stesso ministero, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Francia, 9, boulevard du Prince-Henri, convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [codificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, GU L 230, pag. 6], assoggettando i cittadini di Stati membri diversi dalla Francia, i quali rientrino nell'ambito di applicazione del suddetto regolamento, risiedano in Francia ed abbiano diritto alla prestazione previdenziale di cui agli artt. L 815-2 ed L 815-3 del nuovo codice francese della sicurezza sociale, erogata da un regime francese, alla duplice condizione, da un lato, della stipulazione di convenzioni internazionali di reciprocità e, dall'altro, dell'aver in precedenza risieduto nel territorio della Repubblica francese, LA CORTE, composta dai signori O. Due, presidente, J. C. Moitinho de Almeida e M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, C. N. Kakouris, F. A. Schockweiler, F. Grévisse e P. J. G. Kapteyn, giudici, avvocato generale: W. Van Gerven cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale vista la relazione d'udienza, sentite le difese orali delle parti all'udienza del 16 aprile 1991, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 24 aprile 1991, ha pronunciato la seguente

Sentenza

punto 1
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte l'8 ottobre 1989, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [codificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), in prosieguo: il «regolamento»], assoggettando i cittadini di Stati membri diversi dalla Francia, i quali rientrino nell'ambito di applicazione del suddetto regolamento, risiedano in Francia ed abbiano diritto alla prestazione previdenziale di cui agli artt. L 815-2 e L 815-3 del nuovo codice francese della sicurezza sociale, erogata da un regime francese, alla duplice condizione, da un lato, della stipulazione di convenzioni internazionali di reciprocità e, dall'altro, dell'aver in precedenza risieduto nel territorio della Repubblica francese.
punto 2
Gli artt. L 815-2 e L 815-3 del nuovo codice francese della sicurezza sociale (in prosieguo : il « CSS ») stabiliscono i casi in cui i cittadini francesi hanno diritto all'assegno supplementare versato dal Fonds national de solidarité (in prosieguo: il « FNS »). Detto assegno è previsto al capo V del titolo I, « Indennità alle persone anziane », del libro VIII di tale codice. A mente dell'art. L 815-1, il FNS è stato istituito al fine di promuovere una politica generale di tutela delle persone anziane mediante il miglioramento di pensioni, rendite e prestazioni di vecchiaia.
punto 3
L'art. L 815-2 impone agli interessati l'onere della residenza in Francia per un periodo di tempo ed a condizioni fissate da un decreto. L'art. L 815-5 puntualizza che l'assegno supplementare può essere erogato a cittadini stranieri solo a condizione che siano state stipulate convenzioni internazionali di reciprocità.
punto 4
D'altro canto, l'art. 3. n. 1, del citato regolamento n. 1408/71 stabilisce che le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni dello stesso regolamento sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari contenute nel regolamento medesimo.
punto 5
In forza dell'art. 4, n. 1, del suddetto regolamento, quest'ultimo si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di previdenza sociale riguardanti, fra le altre prestazioni, quelle d'invalidità e di vecchiaia. Lo stesso articolo, al n. 4, precisa che l'assistenza sociale non rientra nella sfera di applicazione del regolamento.
punto 6
Con lettera 4 dicembre 1985, la Commissione invitava il governo francese a trasmetterle le proprie osservazioni circa la compatibilità delle sopra richiamate disposizioni del CSS con il diritto comunitario. Con lettera 7 marzo 1986 le autorità francesi controbattevano che l'assegno supplementare esulava dalla sfera di applicazione del citato regolamento n. 1408/71, in quanto esso rientrava tra le prestazioni assistenziali.
punto 7
La Commissione emetteva il parere motivato di cui all'art. 169 del Trattato CEE in data 14 ottobre 1987, intimando al governo francese di conformarsi ad esso entro il termine di trenta giorni. Con lettere 26 novembre 1987 e 6 giugno 1988, le autorità francesi informavano la Commissione, da un lato, del fatto che l'esistenza di una convenzione internazionale di reciprocità per i cittadini di altri Stati membri non veniva più imposta per la concessione di un assegno supplementare e, dall'altro, che i decreti applicativi menzionati nell'art. L 815-2 del CSS non erano mai stati emanati.
punto 8
Poiché il governo francese non le aveva trasmesso i provvedimenti legislativi adottati per porre fine alla contestata situazione d'infrazione, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
punto 9
Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
punto 10
Va ricordato, anzitutto, che dalla giurisprudenza della Corte risulta che una normativa come quella di cui trattasi, in quanto conferisce un diritto a prestazioni supplementari intese ad aumentare l'importo delle pensioni erogate dalla previdenza sociale, al di fuori di qualsiasi valutazione dei bisogni e delle situazioni individuali, caratteristica dell'assistenza, inerisce al regime della previdenza sociale ai sensi del regolamento n. 1408/71, dianzi richiamato.
punto 11
Si deve poi rilevare come gli artt. L 815-2 e L 815-5 del CSS siano incompatibili con il principio di parità di trattamento, sancito dall'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71, in quanto subordinano la concessione degli assegni in parola ai cittadini degli altri Stati membri residenti in Francia alla duplice condizione, da un lato, della stipulazione tra tali Stati e la Francia di convenzioni internazionali di reciprocità e, dall'altro, della pregressa residenza dell'interessato nel territorio della Repubblica francese.
punto 12
Si evince dagli atti di causa che il governo francese non contesta più l'incompatibilità della normativa di cui trattasi con il diritto comunitario. Nondimeno esso assume che grazie alla circolare ministeriale 5 novembre 1987, n. 1370, e a seguito di istruzioni ministeriali impartite agli enti di gestione, l'art. L 815-5 del CSS non viene in pratica più applicato ai cittadini comunitari e che l'art. L 815-2 del CSS non viene de facto applicato, in mancanza di decreti emanati a tal fine.
punto 13
È opportuno richiamare, al riguardo, la giurisprudenza della Corte secondo la quale il mantenimento di una normativa nazionale che sia come tale incompatibile con il diritto comunitario, anche se lo Stato membro interessato agisca in conformità con tale diritto, determina una situazione di fatto ambigua, mantenendo per gli interessati uno stato di incertezza circa la possibilità di fare appello al diritto comunitario. Tale incertezza può solo essere accresciuta dal carattere interno delle istruzioni semplicemente amministrative che porrebbero in non cale l'applicazione della legge nazionale (v. sentenza 4 aprile 1974, Commissione/Francia, punti 41 e 42 della motivazione, causa 167/73, Race. pag. 359).
punto 14
Si deve pertanto constatare che la Repubblica francese, subordinando, nei confronti dei cittadini di altri Stati membri che risiedono in Francia ed ai quali si applicano le disposizioni del regolamento n. 1408/71, il diritto alla prestazione previdenziale di cui agli artt. L 815-2 e L 815-3 del nuovo codice francese della sicurezza sociale alla duplice condizione, da un lato, della stipulazione con questi Stati di una convenzione internazionale di reciprocità e, dall'altro, della pregressa residenza dell'interessato nel suo territorio, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 3, n. 1, del suddetto regolamento.

Sentenza › Sulle spese

punto 15
Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica francese è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1) La Repubblica francese, subordinando, nei confronti dei cittadini di altri Stati membri che risiedono in Francia ed ai quali si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, il diritto alla prestazione previdenziale di cui agli artt. L 815-2 e L 815-3 del nuovo codice francese della sicurezza sociale alla duplice condizione, da un lato, della stipulazione con questi Stati di una convenzione internazionale di reciprocità e, dall'altro, della pregressa residenza dell'interessato nel suo territorio, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 3, n. 1, del suddetto regolamento. 2) La Repubblica francese è condannata alle spese.

Firme

Due Moitinho de Almeida Diez de Velasco Kakouris Schockweiler Grévisse Kapteyn Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l-11 giugno 1991. Il cancelliere J.-G. Giraud Il presidente O. Due

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