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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 118 del 1985

Decisione
decisa il 1985-04-19, depositata il 1985-04-23
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:118
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 10843

  • Dogana
  • Riscossione di tassa equivalente al dazio doganale
  • Condizioni per il rimborso dell'indebito
  • Valutazione della rilevanza
  • - Omessa individuazione della fonte regolatrice del rapporto (disposizione interna o regolamento comunitario)
  • Restituzione degli atti al giudice a quo.
Leggi la massima
Vanno restituiti al giudice a quo gli atti relativi alla questione di costituzionalità, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 19 del D.L. 30 settembre 1982, n. 688, convertito in l. 27 novembre 1982, n. 873, il quale subordina, con effetto anche retroattivo, il rimborso delle tasse indebitamente versate all'Amministrazione finanziaria dello Stato, alla prova documentale che l'onere relativo non sia stato trasferito su altri soggetti, giacché, come la Corte ha stabilito, il giudice a quo deve deliberare, in punto di rilevanza, se l'illegittimità del tributo riscosso, pur se gravante su merci importate da paesi fuori della area della C.E.E., possa comunque farsi risalire ad un regolamento del Mercato Comune, nel senso che si tratti di effetto equivalente al dazio doganale anche nella sfera degli scambi extra-comunitari. - S. nn. 113/1985 e 177/1981.

Norme impugnate

  • art. 19 d.l. 30 settembre 1982, n. 688
  • legge 27 novembre 1982, n. 873

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia fiscale), convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, promossi con due ordinanze emesse il 29 marzo 1983 dal Tribunale di Firenze nei procedimenti civili vertenti tra la S.p.a. C.G.E. e la S.p.a. la Cartiera di Marzabotto contro l'Amministrazione Finanziaria dello Stato iscritte ai nn. 22 e 23 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 109 dell'anno 1984. Visti gli atti di costituzione della S.p.a. C.G.E. e della Cartiera di Marzabotto nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 1984 il Giudice relatore Antonio La Pergola; uditi l'avvocato Guido Scarpa per la S.p.a. C.G.E. e la Cartiera di Marzabotto e l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Ritenuto che: 1.1 - Il Tribunale di Firenze ha, con le ordinanze indicate in epigrafe, sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del decreto legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, in riferimento all'art. 24 della Costituzione: 1.2 - le cause di merito concernono la restituzione di somme indebitamente percette dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato per "servizi amministrativi" e accessori (aliquota IGE, imposta conguaglio e diritti di statistica): tali oneri fiscali, osserva il giudice a quo, erano stati riscossi dalle dogane in violazione dei trattati istitutivi del MEC e del GATT e di altri accordi recanti la clausola della "nazione più favorita"; 1.3 - la disposizione di legge censurata, subordinando il rimborso delle tasse indebitamente versate alla prova documentale che l'onere relativo non sia stato trasferito in qualsiasi modo su altri soggetti, imporrebbe al giudice a quo di respingere la domanda degli attori non avendo essi fornito la prova prescritta; 1.4 - ciò premesso, il Tribunale di Firenze ritiene che si tratti di una disciplina in flagrante contrasto con l'art. 24 della Costituzione, in quanto il citato art. 19 non dispone solo per l'avvenire, ma ha effetto retroattivo e si applica a tutti gli indebiti pagamenti, anche a quelli effettuati prima della entrata in vigore del decreto che lo contiene: così congegnata, la previsione in questione spoglierebbe l'importatore, il quale abbia in passato venduto la merce senza essersi precostituita la prova documentale ora prescritta, della possibilità di far valere il suo diritto al rimborso, in quanto privo del necessario supporto probatorio; 1.5 - la violazione dell'art. 24 Cost. è denunziata anche sotto l'ulteriore riflesso che la norma censurata non contiene alcun riferimento alla prova documentale che il terzo, sul quale l'importatore abbia trasferito l'onere fiscale, deve fornire per essere a sua volta ammesso ad ottenere il rimborso: questo rilievo varrebbe altresì a dimostrare che l'apprezzamento della validità e sufficienza della prova è in pratica lasciato alla incontrollata discrezionalità della P.A., con il risultato di privare il cittadino, anche per questo verso, della tutela giurisdizionale;
punto 1.6
infine, lo stesso giudice a quo afferma di sollevare la presente questione "indipendentemente dal disposto della legge 24 giugno 1971, n. 447, che ha abolito il diritto per servizi amministrativi e il diritto di statistica";
punto 2
nei giudizi promossi dal Tribunale di Firenze si è costituita la parte privata, difesa dall'avv. Palladino, ed è intervenuto, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri: la difesa della parte privata e l'Avvocatura hanno rispettivamente dedotto la fondatezza e la infondatezza della proposta questione e ribadito le loro conclusioni nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 1984, nella quale il giudice La Pergola ha svolto la relazione: Considerato che:

Considerato in diritto

punto 1
i giudizi, data l'identità delle questioni, possono essere riuniti e congiuntamente decisi;
punto 2
il giudice a quo fa riferimento a tasse sulle importazioni da paesi aderenti non solo al Trattato istitutivo della CEE, ma anche al GATT, nonché ad altri accordi, non meglio identificati, in cui sarebbe prevista la clausola della nazione più favorita;
punto 3
sulla base della sentenza ultimamente adottata (n. 113/1985), il giudice a quo è, però, in punto di rilevanza, ora tenuto a delibare prima di tutto se la illegittimità del tributo riscosso, pur dove esso gravi su merci importate da paesi fuori dell'area della CEE, possa comunque farsi risalire ad un regolamento del Mercato Comune: nel senso, va precisato, che si tratti di tassa di effetto equivalente al dazio doganale anche nella sfera degli scambi extracomunitari (cfr. sentenza n. 177/81);
punto 4
secondo la sopra citata pronunzia del 1985, spetta infatti al giudice di merito stabilire se nei casi da cui deriva la presente questione vadano applicate le prescrizioni dell'ordinamento comunitario che concernono specificamente la disciplina del rimborso delle tasse percette in violazione di tale ordinamento, e il relativo regime probatorio, con specifico riferimento all'ipotesi della traslazione dell'onere fiscale dall'importatore ad altri soggetti; giacché, se così fosse, la questione posta alla Corte risulterebbe inammissibile, in quanto proposta con riguardo a disposizioni della legge interna, la cui applicazione nel giudizio a quo resta, per le ragioni spiegate nella sentenza n. 170/1984, necessariamente esclusa.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1985. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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