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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 311 del 1987

Decisione
decisa il 1987-09-30, depositata il 1987-10-08
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:311
Massime
3

Massime (3)

Massima n. 3537

  • Tributi locali posteriori alla riforma del 1971
  • Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili
  • Determinazione dell'incremento imponibile
  • Inclusione della componente imputabile alla svalutazione monetaria
  • Precedente pronuncia di non fondatezza (sent. n.126/1972)
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Intervenuta pronuncia di non fondatezza di una questione incidentale di legittimità costituzionale, sono dichiarate manifestamente infondate le analoghe questioni riproposte sotto profili non diversi od ulteriori. (Manifesta infondatezza della questione relativa agli artt. 6 e 14, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 - come modificati dagli artt. 1, d.P.R. 23 dicembre 1974 n. 688, e 8, l. 16 dicembre 1974 n. 904 - nella parte in cui non prevedono che l'imponibile In.v.im. sia depurato dalla componente imputabile alla svalutazione monetaria; questione - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - dichiarata non fondata con precedente sent. n. 126/1979).

Norme impugnate

  • art. 1 d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688
  • art. 14 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643
  • art. 6 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643
  • art. 8 legge 16 dicembre 1977, n. 904

Parametri

Massima n. 3538

  • Tributi locali posteriori alla riforma del 1971
  • Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili
  • Detrazione ex art. 14, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643
  • Aumento percentuale
  • Inapplicabilità ai rapporti che non abbiano costituito oggetto di accertamento da parte dell'ufficio
  • Sopravvenuta abrogazione dell'art. 14, l. n. 643 cit., ad opera dell'art. 1, d.l. 12 novembre 1979 n. 571, conv. in l. n. 2 del 1980
  • Abolizione della detrazione (e del relativo aumento)
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
L'art. 8, l. 16 dicembre 1977 n. 904, in quanto espressamente finalizzato all'applicazione della detrazione prevista dall'art. 14, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, risulta "travolto" dalla sopravvenuta abrogazione di quest'ultima disposizione ad opera dell' art. 1, d.l. 12 novembre 1979, n. 571, conv. in l. 12 gennaio 1980, n, 2. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., e relativa al precitato art. 8, comma secondo, nella parte in cui non consente l'applicazione del previsto aumento della detrazione In.v.im. ai rapporti che non hanno costituito oggetto di accertamento da parte dell'Ufficio, ancorché non siano divenuti definitivi e il relativo presupposto si sia verificato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge).

Norme impugnate

Parametri

Massima n. 3539

  • Tributi locali posteriori alla riforma del 1971
  • Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili
  • Aliquote
  • Omessa motivazione sulla rilevanza
  • Motivazione per relationem in punto di non manifesta infondatezza
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Ai fini dell'ammissibilità della questione incidentale di legittimità costituzionale, il giudice a quo deve motivarne la rilevanza, né può prospettarne la non manifesta infondatezza solo per relationem. (Manifesta inammissibilità della questione - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 15, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643).

Norme impugnate

  • art. 15 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 6, 14 e 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), e 8 secondo comma della legge 16 dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria) promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 20 febbraio 1978 dalla Commissione Tributaria di II grado di Palermo sul ricorso proposto da Guzzarda Carmela ed altro, iscritta al n. 102 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, 1ª serie speciale, dell'anno 1986; 2) due ordinanze emesse il 9 maggio 1980 dalla Commissione tributaria di II grado di Napoli sui ricorsi proposti dall'Ufficio del registro di Castellammare di Stabia contro soc. Cooperativa Week Ends, iscritte ai nn. 124 e 125 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, 1ª serie speciale, dell'anno 1986; 3) ordinanza emessa il 12 maggio 1978 dalla Commissione tributaria di I grado di Roma sui ricorsi riuniti proposti dalla s.p.a. Assicurazioni Generali contro l'Ufficio del registro atti Pubblici di Roma, iscritta al n. 78 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, 1ª serie speciale, dell'anno 1987; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;
punto 1
Ritenuto che la Commissione tributaria di II grado di Palermo, con ordinanza emessa il 20 febbraio 1978 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, come modificato dagli artt. 1 del d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688 e 8 della l. 16 dicembre 1977, n. 904, nella parte in cui, ai fini dell'applicazione dell'Invim, non prevedono che l'incremento di valore imponibile sia depurato della componente imputabile alla svalutazione monetaria; che la Commissione tributaria di I grado di Roma, con ordinanza emessa il 12 maggio 1978, ha sollevato, in riferimento ai medesimi artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della l. 16 dicembre 1977, n. 904, nella parte in cui esclude dal campo di applicazione della norma quei rapporti che non hanno costituito oggetto di accertamento da parte dell'Ufficio, sebbene essi non siano divenuti definitivi ed ancorché il relativo presupposto si sia verificato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge; che, con identiche ordinanze emesse in data 9 maggio 1980, la Commissione tributaria di II grado di Napoli ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del d.P.R. n. 643 del 1972, senza qualificare la questione stessa.
punto 2
Considerato che identica questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 14 del d.P.R. n. 643 del 1972 è già stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 126 del 1979 e che, rispetto ai profili ivi esaminati, non ne risultano addotti altri diversi od ulteriori; che l'art. 8, l. 16 dicembre 1977, n. 904 era espressamente finalizzato all'applicazione della detrazione prevista dall'art. 14, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, sì da essere rimasto travolto dall'abrogazione di questa ultima disposizione, sancita dall'art. 1 del d.l. 12 novembre 1979, n. 571 (convertito in l. 12 gennaio 1980, n. 2); che la Commissione tributaria di II grado di Napoli non ha menomamente motivato circa la rilevanza nel giudizio a quo della questione, peraltro prospettata soltanto per relationem, onde ne va dichiarata la manifesta inammissibilità;
punto 3
Visti gli artt. 26, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di II grado di Palermo con l'ordinanza di cui in epigrafe; Dichiara la manifesta inammissibilità: a) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della l. 16 dicembre 1977, n. 904, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di I grado di Roma; b) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 d.P.R. n. 643 del 1972, come modificato dall'art. 1 della l. n. 2 del 1980, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost. dalla Commissione tributaria di II grado di Napoli, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1987. Il Presidente: SAJA Il Relatore: SAJA Depositata in cancelleria l'8 ottobre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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