Sez. 1, Sentenza n. 1822 del 21/06/1974 (Rv. 370021 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE - ONERE DELLE SPESE - ADDOSSAMENTO AL CREDITORE - LIMITI - OPPOSIZIONE ALL'INSINUAZIONE TARDIVA - PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA - APPLICABILITA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE - ONERE DELLE SPESE - ADDOSSAMENTO AL CREDITORE - LIMITI - OPPOSIZIONE ALL'INSINUAZIONE TARDIVA - PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA - APPLICABILITA.*
L'art 101 della legge fallimentare, nel disporre che, nel caso di dichiarazione tardiva di credito,'il creditore sopporta le spese conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabilè, si ispira all'esigenza di tenere indenne l'amministrazione del fallimento da spese dovute a colpa del creditore che si insinui tardivamente. Questa esigenza sussiste esclusivamente per quelle spese dell'insinuazione tardiva che non siano richieste dall'insinuazione tempestiva, perche soltanto tali spese possono ritenersi causate dal ritardo e quindi giustificano una responsabilita del creditore; essa non ricorre, invece, per le spese del procedimento contenzioso che sia eventualmente promosso con la opposizione all'insinuazione tardiva, in guisa non diversa da quella del giudizio di cognizione cui da luogo l'opposizione alla insinuazione tempestiva. In questo secondo caso non viene in rilievo il ritardo nella insinuazione, con la relativa responsabilita, bensi il giudizio d'opposizione con la corrispondente responsabilita per la sua instaurazione; nel caso di soccombenza ragion per cui alla regola dell'art 101 predetto subentra quella dell'art 91 cod proc civ, per la quale le spese del giudizio debbono far carico alla parte che ad esso ha dato ingiustamente causa. (V 835'41).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)