Codice di Procedura Penale
Testo in vigore al
Art. 112 Intervento volontario del responsabile civile
1. Quando vi e' costituzione di parte civile o quando il pubblico ministero esercita l'azione civile a' termini dell'articolo 105, il responsabile civile puo' intervenire volontariamente nel procedimento, fino a che non siano compiute per la prima volta le formalita' di apertura del dibattimento.
Art. 113 Formalita' per l'intervento volontario del responsabile civile
1. L'intervento volontario del responsabile civile si propone con dichiarazione fatta personalmente o per mezzo di procuratore speciale. La dichiarazione deve contenere a pena d'inammissibilita' l'indicazione delle generalita' di chi intende intervenire, del suo domicilio per le notificazioni, del procedimento in cui vuole intervenire e l'esposizione sommaria dei motivi che giustificano l'intervento.
2. Prima del dibattimento, la dichiarazione d'intervento volontario del responsabile civile deve essere presentata per iscritto nella cancelleria della corte o del tribunale, ove e' in corso l'istruzione formale. Nei procedimenti con istruzione sommaria e in quelli di competenza del pretore la dichiarazione e' presentata nella cancelleria del giudice competente per il giudizio.
3. La dichiarazione e le successive istanze dell'intervenuto devono essere notificate a sua cura al pubblico ministero e alle altre parti, e hanno effetto dal giorno in cui fu eseguita l'ultima notificazione.
4. Nel dibattimento la dichiarazione e' ricevuta dal cancelliere che assiste all'udienza con atto separato da unirsi al processo verbale.
Art. 114 Difensore del responsabile civile
1. Al responsabile civile ammesso al patrocinio gratuito che ne faccia domanda il giudice istruttore, il pretore o il presidente della corte o del tribunale, davanti a cui e' in corso l'istruzione o il giudizio, nomina un difensore.
2. Il patrocinio gratuito non puo' essere conceduto al responsabile civile che abbia un difensore di fiducia e se e' stato conceduto deve essere revocato.
Art. 115 Effetti della revoca della costituzione di parte civile rispetto al responsabile civile
1. La citazione o l'intervento del responsabile civile non ha effetto se avviene la revoca, a norma degli articoli 101 e 102, della costituzione di parte civile.
Art. 116 Esclusione del responsabile civile
1. Chi e' stato citato come responsabile civile puo' essere messo fuori causa a istanza propria o del pubblico ministero che non ne abbia richiesto la citazione ovvero dell'imputato.
2. Chi e' intervenuto volontariamente come responsabile civile puo' essere messo fuori causa ad istanza del pubblico ministero, della parte civile o dell'imputato.
Art. 117 Istanza per l'esclusione del responsabile civile proposta nell'istruzione formale
1. Durante l'istruzione formale l'istanza indicata nell'articolo precedente e' proposta nel termine di tre giorni da quello in cui la citazione o l'intervento del responsabile civile fu notificato all'istante. Essa deve essere motivata ed e' presentata per iscritto nella cancelleria dell'ufficio giudiziario davanti al quale e' in corso l'istruzione.
2. Nel termine di tre giorni da quello della presentazione l'atto a cura dell'istante deve essere notificato a chi promosse la citazione o all'intervenuto, che puo' presentare le sue deduzioni in ugual termine successivo.
3. I termini predetti sono stabiliti a pena di decadenza.
4. Il giudice decide senza ritardo con ordinanza, salvo che ritenga di dover differire la decisione ad un altro momento dell'istruzione.
5. Quando per il tempo in cui e' proposta l'istanza la decisione su di essa ritarderebbe la chiusura della istruzione, si provvede nel dibattimento.
Art. 118 Effetti dell'ammissione o della esclusione del responsabile civile nell'istruzione formale
1. Contro la citazione o l'intervento del responsabile civile ammesso durante l'istruzione formale puo' essere proposta nel dibattimento l'istanza menzionata nei due articoli precedenti anche per i motivi rigettati nella istruzione appena compiute per la prima volta le formalita' di apertura del dibattimento.
2. Se durante l'istruzione formale il responsabile civile citato o intervenuto e' stato messo fuori causa, una nuova citazione o un nuovo intervento, anche per i motivi rigettati nell'istruzione, e' ammissibile, ma devono essere osservati i termini rispettivamente stabiliti negli articoli 108 e 112.
Art. 119 Istanza per l'esclusione del responsabile civile proposta nel dibattimento
1. L'istanza per l'esclusione dalla causa del responsabile civile puo' essere proposta nel dibattimento, appena compiute per la prima volta le formalita' di apertura, quando la citazione o l'intervento ha avuto luogo anteriormente.
2. Quando l'intervento avviene nel dibattimento, l'istanza deve essere proposta subito dopo la dichiarazione d'intervento.
3. Il giudice, sentite le parti, provvede immediatamente con ordinanza, salvo che ritenga di differire la decisione. Questa deve essere in ogni caso pronunciata prima dell'inizio della discussione finale.
Art. 120 Potere del giudice per l'esclusione del responsabile civile
1. Il responsabile civile puo' essere messo fuori causa dal giudice anche d'ufficio con ordinanza, in qualsiasi stato del procedimento di primo grado, prima dell'inizio della discussione finale nel dibattimento.
Art. 121 Effetti delle decisioni che escludono il responsabile civile
1. Le ordinanze che mettono fuori causa il responsabile civile non pregiudicano il successivo esercizio dell'azione contro di lui in giudizio civile, salvo quanto e' disposto negli articoli 25, 26 e 27.
2. Nondimeno, se il responsabile civile e' messo fuori causa ad istanza della parte civile, questa non puo' piu' esercitare l'azione civile contro di lui per il medesimo fatto.
Art. 122 Citazione o intervento del civilmente obbligato per l'ammenda
1. La persona civilmente obbligata per l'ammenda, ai termini degli articoli 196 e 197 del codice penale, e' citata nell'istruzione o nel giudizio in seguito a richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone d'ufficio la citazione. Si osservano le forme stabilite per la citazione del responsabile civile.
2. La persona predetta puo' anche intervenire volontariamente nel dibattimento, con le forme e nei termini stabiliti negli articoli 112 e 113.
3. Il giudice nel termine indicato nell'articolo 120 puo' con ordinanza escludere anche d'ufficio dal procedimento la persona civilmente obbligata per l'ammenda, quando non ricorrono le condizioni stabilite negli articoli 196 e 197 del codice penale.
Art. 123 Estensione dei diritti dell'imputato al responsabile civile e al civilmente obbligato per l'ammenda
1. Quando non sia disposto altrimenti, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per l'ammenda, negli atti successivi alla citazione o al loro intervento nell'istruzione o nel giudizio, spettano per la difesa dei loro interessi civili i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato.
Sezione IV. Dei difensori e dei procuratori
Art. 124 Difensori nell'istruzione
1. Durante gli atti di polizia giudiziaria e di istruzione, quando e' ammessa l'assistenza o la rappresentanza dei difensori, l'imputato non puo' essere assistito o rappresentato da piu' di due difensori.
2. La parte civile, la persona civilmente obbligata per l'ammenda e il responsabile civile possono rispettivamente farsi assistere durante l'istruzione da un solo difensore e possono soltanto dal medesimo farsi rappresentare con mandato speciale.
Art. 125 Difensori o rappresentanti dell'imputato nel giudizio
1. Nel giudizio l'imputato deve a pena di nullita', essere assistito dal difensore, salvo che si tratti di contravvenzione punibile con l'ammenda non superiore a lire tremila o con l'arresto non superiore ad un mese anche se comminati congiuntamente.
2. Nel giudizio per reato che la legge punisce soltanto con la multa o con l'ammenda, l'imputato puo' con mandato speciale farsi rappresentare dal suo difensore. Il giudice tuttavia ha facolta' di ordinarne la comparizione personale.
3. L'imputato non puo' essere assistito nel giudizio da piu' di due difensori.
Art. 126 Difensori o rappresentanti delle parti private, diverse dall'imputato, nel giudizio
1. La parte civile, la persona civilmente obbligata per l'ammenda e il responsabile civile possono farsi assistere ciascuno da un solo avvocato o procuratore, dal quale hanno facolta' di farsi rappresentare con mandato speciale.
Art. 127 Sostituti dei difensori
1. Per essere sostituiti nei casi di legittimo impedimento, il difensore o i difensori nominati dalle parti possono designare ciascuno un proprio sostituto, il quale e' autorizzato ad agire nel dibattimento soltanto per il tempo in cui si verifica il bisogno della sostituzione.
2. Il sostituto puo' essere scelto anche tra i procuratori iscritti nell'albo locale; egli assume tutti gli obblighi del difensore ordinario, quando questi abbandona la difesa, e non puo' ottenere la concessione di un termine per lo studio degli atti.
Art. 128 Nomina del difensore d'ufficio all'imputato
1. Quando l'imputato deve essere assistito o rappresentato dal difensore e non lo ha nominato o ne rimane privo, la nomina, salvo quanto e' disposto nell'articolo 131, e' fatta d'ufficio secondo i casi dal giudice istruttore, dal pubblico ministero, dal presidente o dal pretore ed e' comunicata immediatamente al difensore nominato; essa si intende revocata tosto che l'imputato sia assistito o rappresentato da un difensore di fiducia ed e' pure revocato il beneficio del patrocinio gratuito che sia stato conceduto.17
2. Gli avvocati e i procuratori hanno obbligo di prestare il loro patrocinio agli imputati quando sono nominati d'ufficio.
3. Il difensore d'ufficio e' nominato tra gli avvocati e i procuratori iscritti negli albi locali. Per la difesa dei minorenni puo' essere formato un ruolo speciale di avvocati e procuratori. Le nomine debbono avvenire per turno, quando speciali circostanze non richiedono che si provveda altrimenti.
4. Il difensore nominato d'ufficio puo' essere sostituito per giustificato motivo con un altro difensore.
5. Nei casi nei quali e' prescritta l'assistenza della difesa, il difensore di fiducia che manca in qualsiasi modo al proprio dovere, anche fuori dei casi preveduti dall'articolo seguente, puo' essere sostituito con un difensore nominato d'ufficio.
Art. 129 Abbandono della difesa dell'imputato
1. Il difensore non puo' abbandonare il proprio ufficio, ne' allontanarsi dall'udienza in modo che l'imputato rimanga privo di assistenza, neppure adducendo che siano stati violati i diritti della difesa, salvo il diritto d'impugnare la sentenza quando sono state violate disposizioni prescritte a pena di nullita', e purche' ne sia stata fatta riserva nel processo verbale.
Art. 130 Rapporto al Consiglio dell'Ordine a carico del difensore dell'imputato che abbandona la difesa - Provvedimenti per la sostituzione
1. Se il difensore dell'imputato viola il divieto stabilito nell'articolo precedente, il presidente, il giudice o il pretore ne fa immediato rapporto al consiglio dell'ordine del luogo dove il fatto e' avvenuto per i provvedimenti disciplinari.
2. Qualora la violazione del divieto sia avvenuta prima del dibattimento, il giudice istruttore o il pretore invita l'imputato che sia rimasto senza difensore a nominarne un altro. Se l'imputato non lo nomina o se il precedente difensore e stato nominato d'ufficio, si provvede d'ufficio alla sostituzione. Se il difensore nominato dalla parte o d'ufficio non assume la difesa, e' nominato d'ufficio il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori, il quale puo' delegare un altro avvocato in sua vece.
3. Se il difensore commette il fatto nel dibattimento, il presidente, qualora non sia possibile nominare immediatamente un altro avvocato o procuratore, provvede a norma del precedente capoverso. Se il nuovo difensore ne fa richiesta e' conceduto un termine non inferiore a tre giorni per preparare la difesa. Il dibattimento non puo' essere sospeso per un tempo maggiore, ne' rinviato a causa dell'abbandono della difesa, salvo che si tratti di processo di particolare gravita'.
4. Se il fatto e' commesso nel dibattimento avanti al pretore, e non e' possibile nominare immediatamente un altro avvocato o procuratore, la difesa puo' essere affidata ad un vice-pretore o ad un uditore giudiziario altrimenti si procede a norma del primo capoverso. Deve, se richiesto, essere conceduto un termine non superiore a tre giorni per preparare la difesa.
Art. 131 Sanzioni contro il difensore dell'imputato che abbandona la difesa
1. Il difensore che viola il divieto stabilito nell'art. 129 e' sospeso dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi.
2. Il difensore nominato d'ufficio o delegato, che senza giusta causa rifiuta l'incarico, e' sospeso dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi.
3. Le spese cagionate dal fatto del difensore sono poste a suo carico.
4. Le sanzioni prevedute in questo articolo sono applicate con ordinanza della sezione istruttoria, citato il difensore a comparire di persona per presentare le sue discolpe e sentito il procuratore generale.
5. Contro l'ordinanza e' ammesso il ricorso per cassazione, anche per il merito, da parte dell'interessato e del pubblico ministero.
Art. 132 Abbandono della difesa di altre parti
1. L'abbandono della difesa della parte civile, della persona civilmente obbligata per l'ammenda e del responsabile civile non impedisce in alcun caso l'immediata continuazione del procedimento e non interrompe la udienza, salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari da parte degli organi professionali, ai quali il giudice istruttore, il presidente o il pretore deve fare rapporto.