Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari
Testo in vigore al
Art. 132-bis
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 GENNAIO 1991, N. 14
Art. 133
1. Per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede e' dovuta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennita' di trasferta. Tale indennita' spetta per il viaggio di andata e per quello di ritorno ed e' stabilita, per gli atti di notificazione, nella seguente misura:
a) fino a sei chilometri: lire 1.500;
b) fino a dodici chilometri: lire 2.800;
c) fino a diciotto chilometri: lire 3.800;
d) oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei
chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera e), aumentata di lire 800.
2. Per gli atti di esecuzione, l'indennita' e' dovuta, per il
viaggio di andata e per quello di ritorno, nella misura doppia di quella prevista dal precedente comma.
3. L'indennita' non e' dovuta per la notificazione eseguita per
mezzo del servizio postale.
4. Per il protesto di cambiali e di titoli alle stesse equiparati,
si applicano le norme di cui all'articolo 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, e per le trasferte in materia penale le norme di cui all'articolo 142 del presente decreto.
5. Annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica - su proposta formulata dal Ministro di grazia e giustizia, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale,di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica - l'importo della indennita' di trasferta potra' essere variato tenendo conto delle modificazioni, accertate dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nel triennio precedente.131617
6. Le somme complessivamente percepite a titolo di indennita' di cui Al primo comma, detratte le spese effettivamente sostenute da ciascuno e detraibili ai sensi di legge, sono distribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, rispettivamente tra tutti gli appartenenti al profilo professionale di collaboratore UNEP e tra gli appartenenti al profilo di assistente UNEP, addetti all'ufficio stesso.
Art. 134
1. Nel calcolo delle distanze si deve tener conto della piu' breve fra quelle che si possono percorrere per raggiungere il luogo dove l'atto deve essere eseguito.
2. Per determinare le singole distanze l'ufficiale giudiziario deve attenersi agli stati compilati giusta le prescrizioni dell'art. 25, prima parte, del regio decreto 3 maggio 1923, n 1043, e, qualora da tali stati le distanze, computabili ai fini dell'indennita' di trasferta, non risultino in tutto o in parte, deve comprovarle col certificato dell'autorita' competente, a richiesta della parte.
3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 26 LUGLIO 1984, N. 407.
Art. 135
1. L'ufficiale giudiziario che in materia civile ed amministrativa procede, nello stesso viaggio, su richiesta di una stessa parte, a diversi atti del suo ufficio nella medesima localita', percepisce una sola indennita' di trasferta, la quale e' ripartita in misura uguale fra tutti gli atti eseguiti. Tale disposizione non si applica quando gli atti siano richiesti dalla stessa persona ma per conto e nell'interesse di parti diverse, ne' quando l'ufficiale giudiziario debba compiere tali atti in Comuni diversi, ovvero, ompiendoli nello stesso Comune, debba percorrere tra un luogo e l'altro una distanza eccedente i cinquecento metri.
2. Nei casi in cui competano all'ufficiale giudiziario piu' indennita' di trasferta per atti vari a cui egli nella stessa localita' proceda, a richiesta o nell'interesse del pubblico ministero o di una Amministrazione dello Stato o di una parte ammessa al gratuito patrocinio, l'anticipazione dovuta dall'Erario e' limitata soltanto alla indennita' di trasferta di maggiore importo. Le altre indennita' sono prenotate a debito.
Art. 136
1. Per tutti gli atti che, per espressa disposizione di legge e per volonta' delle parti debbono essere eseguiti nello stesso giorno della richiesta o in quello successivo, i diritti e l'indennita' di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario, esclusa la indennita' di trasferta eventualmente dovuta per il deposito dei verbali di pignoramento nella cancelleria del giudice della esecuzione, sono aumentati della meta'.
2. La richiesta di urgenza deve essere scritta e firmata dalla parte richiedente con l'indicazione della data. Essa deve essere fatta sull'atto originale che si restituisce alla parte o sulla matrice del registro per i depositi di somme o separatamente in carta libera, per gli atti che importino la redazione di processo verbale, ma in tal caso deve risultare dal contesto dell'atto e la richiesta deve essere allegata al verbale.
3. La richiesta d'urgenza deve essere scritta e firmata dalla parte richiedente con l'indicazione della data e, se occorre, anche dell'ora. Essa deve essere fatta sull'atto originale che si restituisce alla parte o separatamente, anche in carta libera, per gli atti che importino la redazione di processo verbale; ma in tal caso deve risultare dal contesto dell'atto.
4. Se il richiedente non puo' o non sa scrivere, la richiesta di esecuzione di urgenza puo' essere fatta oralmente all'ufficiale giudiziario, il quale deve farla risultare dal contesto dell'atto, indicando il motivo per cui non e' stata, scritta e firmata.
5. Nel caso previsto dal primo comma dell'art. 135 la maggiorazione spettante per l'urgenza e' dovuta una sola volta nella misura stabilita per l'atto che importa il maggior diritto o la maggiore indennita'.
Art. 137
1. I diritti e l'indennita' di trasferta, spettanti agli ufficiali giudiziari e prenotati a debito, nonche' le spese postali ad essi anticipate, sono equiparati, agli effetti dei campioni, ai crediti dell'Erario.
2. In caso di recupero parziale dell'articolo di campione, i diritti e l'indennita' sono prelevati insieme con gli onorari dei difensori con privilegio di pari grado sulle somme riscosse.
Art. 138
1. Le cancellerie giudiziarie, nei campioni civili e penali, nelle note delle spese da recuperare e nelle distinte di versamento da trasmettere agli uffici del registro, indicano l'ammontare delle somme da recuperare per diritti e per indennita' di trasferta complessivamente spettanti agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.
2. L'ufficio del registro, previa ritenuta della tassa del 10 per cento di cui all'articolo 154, versa alla fine di ogni mese tali somme direttamente all'ufficiale giudiziario dirigente. Nell'eseguire il versamento, l'ufficio del registro deve indicare il numero del campione, la parte debitrice, le singole trattenute operate.
3. Di ciascun versamento, con le suddette indicazioni, l'ufficio del registro da' avviso al capo dell'ufficio da cui dipendono gli ufficiali giudiziari affinche'si assicuri che le somme pagate siano immediatamente iscritte nel registro cronologico.
4. L'ammontare globale delle somme e' attribuito per il 40 per cento in conto diritti e per il 60 per cento in conto indennita' di trasferta.
5. La quota dei diritti e' attribuita per il 42 per cento all'ufficiale giudiziario, per il 42 per cento all'aiutante ufficiale giudiziario e per il 16 per cento ai coadiutori giudiziari.
6. La quota dell'indennita' di trasferta e' attribuita per il 50 per cento all'ufficiale giudiziario e per il 50 per cento all'aiutante ufficiale giudiziario. Nelle sedi dove manchino l'aiutante ufficiale giudiziario e il coadiutore giudiziario le quote ad essi spettanti sono attribuite all'ufficiale giudiziario; se manca soltanto il coadiutore giudiziario la quota di quest'ultimo e' attribuita per il 50 per cento all'ufficiale giudiziario e per il 50 per cento all'aiutante ufficiale giudiziario.
Art. 139
1. La percentuale sui crediti recuperati dall'Erario sui campioni civili e penali e' liquidata, previa detrazione delle somme spettanti ai terzi, con le norme stabilite dalla legge 8 agosto 1895, n. 556 e successive modificazioni.
2. La percentuale sui crediti recuperati sui campioni amministrativi e' liquidata, per quanto riguarda i procedimenti davanti alle giurisdizioni amministrative, sui recuperi delle spese che sono prenotate a debito secondo le norme del regolamento approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 640, e, per quanto riguarda i giudizi innanzi alla Corte dei conti, sui recuperi delle spese da ripetersi ai sensi del regio decreto 5 settembre 1909, n. 776, e che risultino prenotate negli appositi campioni esistenti presso l'ufficio del registro.
3. Alla fine di ogni bimestre, l'ufficio del registro, nel procedere alla liquidazione delle percentuali di cui ai commi precedenti, liquida, altresi', la percentuale sulle somme introitate dall'Erario sulle vendite dei corpi di reato, trasmettendone l'ammontare complessivo direttamente all'ufficiale giudiziario o, dove esiste, all'ufficiale giudiziario dirigente.
Art. 140
1. L'importo dei diritti e delle indennita' recuperati, trasmesso dall'ufficio del registro, deve essere ripartito insieme con gli altri proventi riscossi nel mese; la percentuale di cui all'art. 122, n. 2, spetta all'ufficiale giudiziario che presti effettivo servizio nell'ultimo giorno del bimestre a cui si riferisce la percentuale stessa.
2. L'ufficiale giudiziario applicato ad altro ufficio, a norma dell'art. 32, ha diritto a percepire la suddetta percentuale soltanto nell'ufficio nel quale egli presti effettivo servizio; qualora presti servizio contemporaneo in piu' uffici, ha diritto a cumulare la stessa percentuale liquidata nei diversi uffici.
3. La percentuale relativa ai crediti derivanti da decreti penali di condanna emessi dal giudice delle indagini preliminari presso la pretura circondariale spetta alla sezione distaccata che ne ha curato il recupero.
Sezione II. Anticipazioni e depositi
Art. 141
1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari le spese postali, i diritti e le indennita' di trasferta relativi agli atti richiesti.
2. Per le eventuali spese degli atti esecutivi e quando non sia possibile la preventiva liquidazione delle somme dovute, o questa risulti difficoltosa per il rilevante numero delle richieste, le parti devono versare una congrua somma in deposito. L'ufficiale giudiziario deve prenderne nota nel registro di cui al n. 5 dell'art.
3. 116 e rilasciare ricevuta alla parte.
4. Al momento del ritiro dell'originale dell'atto notificato, le parti devono rimborsare all'ufficiale giudiziario le spese anticipate per l'invio della raccomandata di cui agli articoli 139, 140 e 660 del Codice di procedura civile.
Art. 142
1. Le spese relative alle notificazioni e comunicazioni che in
materia penale sono eseguite per mezzo del servizio postale sono anticipate dallo Stato all'ufficiale giudiziario. L'ufficiale giudiziario preleva le somme necessarie dal fondo spese di ufficio che viene bimestralmente reintegrato mediante mandato di pagamento (mod. 12).
2. I diritti spettanti all'ufficiale giudiziario in materia penale
sono compresi tra le spese di giustizia e sono ripetibili soltanto nella liquidazione finale.
3. Con decreto del Ministro delle finanze emanato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e' determinata la quota-parte delle spese di giustizia prevedute in misura fissa ai sensi dell'articolo 199 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, spettante forfettariamente all'ufficiale
giudiziario ed aiutante ufficiale giudiziario, per diritti.
4. Nell'ipotesi in cui le notificazioni sono poste a carico della
parte che ne ha fatto richiesta, questa e' tenuta ad anticipare all'ufficiale giudiziario i diritti conteggiati ai sensi
dell'articolo 128, con l'eventuale indennita' di trasferta.
5. Le indennita' di trasferta in materia penale, recuperate con le
spese di giustizia e trasmesse all'ufficio del registro ai sensi dell'articolo 138, sono da detto ufficio versate in conto entrate eventuali del Tesoro.
6. L'ufficiale giudiziario, a titolo di rimborso spese per le
trasferte eseguite in materia penale, percepisce, per gli atti ritualmente compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede, l'indennita'di trasferta prevista dall'articolo 133.
7. Questa e' corrisposta dallo Stato, forfettariamente, per ciascun atto nella
misura di lire 400, compresa la maggiorazione per l'urgenza.16 Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennita' e' corrisposta dallo Stato, rispettivamente, nella misura di lire 1.000 e di lire 1.500.1316
8. Quando la trasferta viene eseguita per atti di notificazione
relativi allo stesso processo, se i luoghi dove la notificazione deve essere eseguita distano fra di loro meno di 500 metri, spetta
all'ufficiale giudiziario una sola indennita'.
9. L'importo complessivo delle indennita' forfettarie viene
corrisposto mensilmente dall'ufficio del registro e, a cura dell'ufficiale giudiziario dirigente, e' ripartito tra 4 pubblici ufficiali che hanno eseguito le trasferte, in proporzione del numero di atti eseguiti da ciascuno di essi.
10. L'ufficio del registro esercita sui mandati un controllo
esclusivamente estrinseco e formale.
11. Nei mesi di giugno e di dicembre di ciascun anno, il capo
dell'ufficio giudiziario indica, sulla base di segnalazioni semestrali delle cancellerie, quali singole decurtazioni devono
operarsi in conseguenza di atti non ritualmente eseguiti.
Art. 143
1. Per gli atti in materia civile ed amministrativa a richiesta del pubblico ministero o di una Amministrazione dello Stato o di una parte ammessa al gratuito patrocinio, sono anticipate dallo Stato all'ufficiale giudiziario soltanto la indennita' di trasferta o le spese postali, se la notificazione avviene a mezzo del servizio postale. I diritti spettanti all'ufficiale giudiziario sono prenotati a debito.
2. I diritti e le indennita' di trasferta per atti compiuti nell'interesse dello Stato e che l'ufficiale giudiziario e' tenuto ad eseguire gratuitamente sono tuttavia ripetibili a carico dei privati che siano condannati alle spese del giudizio.
3. La disposizione di cui al primo comma vale anche per la notificazione di atti su richiesta delle autorita' estere.
Art. 144
1. I diritti e le indennita' di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario nei procedimenti per contravvenzioni ai regolamenti comunali e provinciali devono in ogni caso essere anticipati rispettivamente dai Comuni e dalle Province nel cui interesse gli atti si compiono.
Art. 145
1. L'ufficiale giudiziario, prelevato dal deposito l'importo dei diritti e delle indennita' a lui dovuti e della tassa di cui al secondo comma dell'art. 154, nonche' delle eventuali spese postali e degli atti esecutivi, deve nei primi cinque giorni di ogni mese depositare, in apposito conto corrente postale intestato al suo ufficio, le somme residue non richieste in restituzione dalle parti entro trenta giorni dal compimento dell'atto.
2. Entro sei mesi dalla data del deposito di cui all'articolo 141, la parte con richiesta scritta all'ufficiale giudiziario, puo' ottenere il rimborso della somma residua anche mediante assegno postale.
3. Decorso tale termine, dette somme sono devolute allo Stato e versate dall'ufficiale giudiziario entro i mesi di luglio e di gennaio.
4. Gli interessi maturati sui depositi sono devoluti allo Stato.
Sezione III. Amministrazione e ripartizione dei proventi
Art. 146
1. Le somme riscosse per diritti, indennita' di trasferta e percentuale sono amministrate dall'ufficiale giudiziario dirigente, il quale e' l'unico responsabile. In caso di mancanza o di impedimento dell'ufficiale giudiziario dirigente, provvede alla sostituzione il capo dell'ufficio giudiziario.
2. L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente deve detrarre per spese di ufficio il 3 per cento delle somme di cui al comma 1 e, nelle sedi di pretura, il 4 per cento delle stesse. Egli amministra le somme a tal fine detratte sotto il controllo del capo dell'ufficio, al quale deve presentare il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate nell'anno successivo.
Art. 147
1. Gli ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio, esclusi quelli assegnati in soprannumero ai sensi dello articolo 20, terzo comma, debbono ripartire tra loro in quote uguali i diritti, detratte prima le spese di cui al secondo comma dell'articolo 146, nella misura dovuta sui diritti medesimi poi le somme spettanti agli ufficiali giudiziari ai sensi dell'articolo 167 e, successivamente, l'importo del trattamento economico da corrispondere al detto personale in soprannumero.
2. Tutti gli ufficiali giudiziari, addetti allo stesso ufficio debbono ripartire tra loro in quote uguali la percentuale di cui all'articolo 122, n. 2, detratte prima le spese di cui al secondo comma dell'articolo 146 nella misura dovuta silla percentuale medesima e, successivamente, la terza parte spettante agli aiutanti ufficiali giudiziari ai sensi dell'articolo 167, primo comma, n. 2.
3. L'ufficiale giudiziario dirigente mensilmente determina l'importo delle quote spettanti a ciascun ufficiale giudiziario e procede alle operazioni di riparto, comprendendovi anche gli assenti per congedo ordinario.
4. Delle operazioni di riparto e' redatto verbale, che viene depositato in cancelleria, previa comunicazione agli interessati, i quali hanno diritto di proporre reclamo con ricorso al capo dell'ufficio giudiziario non oltre il decimo giorno dal deposito.
5. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 GIUGNO 1962, N. 546.
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 GIUGNO 1962, N. 546.
Sezione IV. Indennita' integrativa
Art. 148
1. All'ufficiale giudiziario che con la percezione dei diritti al netto del due per cento per le spese d'ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale non venga a percepire l'importo dello stipendio iniziale previsto per il personale appartenente alla sesta qualifica funzionale, compete a carico dell'erario un'indennita' integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo.
2. Tale importo e' progressivamente elevato, in relazione all'anzianita' di servizio maturata dall'ufficiale giudiziario, all'ammontare dello stipendio spettante ai dipendenti della sesta qualifica funzionale di pari anzianita' di servizio.
3. Il presidente della corte di appello provvede alla virtuale attribuzione ai fini suddetti delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali nei limiti, alle condizioni e con la procedura previsti per i dipendenti civili dello Stato.
4. Il diritto di abbreviazione e riconoscimento anticipato dell'anzianita' di servizio, concesso, secondo le norme vigenti in materia, agli impiegati dello Stato, e' attribuito agli ufficiali giudiziari che siano stati combattenti, agli effetti del trattamento economico di cui ai precedenti commi, con decreto ministeriale, su proposta del presidente della corte di appello, sentito il pubblico ministero.11
Art. 149
1. L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, il dirigente, nei primi venti giorni di ogni mese presenta al capo dell'ufficio lo stato relativo ai diritti computabili ai fini dell'articolo 148, percepiti nel mese precedente, e, nel caso di cui all'articolo 147, il verbale di riparto, richiedendo la liquidazione delle indennita' integrative, se dovute.
2. Il capo dell'ufficio controllata l'esatta corrispondenza dei dati segnati nello stato con quelli risultanti dai registri ed accertata la regolare tenuta dei medesimi, appone sui registri, immediatamente dopo l'ultima annotazione del mese precedente, La firma, il sigillo dello ufficio, nonche' il visto di conformita' sullo stato. Entro cinque giorni dalla presentazione dello stato e dello eventuale verbale di riparto, di cui al primo comma, il capo dell'ufficio procede, in base ai dati accertati ed alle risultanze dello stato matricolare, alla liquidazione della indennita' integrativa eventualmente dovuta a ciascuno, tenuto conto delle eccedenze verificatesi nei mesi precedenti e ordina il pagamento della suddetta indennita'. Copia dell'ordinativo di pagamento deve essere conservata in cancelleria.
3. I dati risultanti dallo stato sono, a cura del cancelliere trascritti in un registro riassuntivo dei proventi degli ufficiali giudiziari, conforme al modello prescritto dal Ministero.
4. Quando l'indennita' sia concessa, deve essere recuperata sulle eventuali eccedenze dei mesi successivi, in guisa, che sia corrisposta solo nel caso che in un intero anno solare l'ufficiale giudiziario non abbia raggiunto l'importo minimo garantito dei proventi, e non oltre le misure del minimo stesso. Nel caso che l'indennita' corrisposta nell'anno solare ecceda il minimo garantito, tale differenza deve essere rimborsata all'Erario anche mediante trattenuta da operarsi nell'anno successivo.
Art. 150
1. L'ufficiale giudiziario, qualora presti contemporaneo servizio in piu' uffici, presenta ai capi di ufficio gli stati relativi ai diritti percepiti in ciascuna sede e, nel caso di cui all'articolo 147, i verbali di riparto. Ai fini dell'indennita' integrativa, si tiene conto soltanto dello stato e dell'eventuale verbale di riparto dai quali l'importo dei diritti risulti maggiore.
2. Nel caso di cui al precedente comma, la liquidazione dell'indennita' e la emissione dell'ordinativo di pagamento, previa richiesta dei dati occorrenti agli altri uffici, spettano al capo dell'ufficio cui l'ufficiale giudiziario e' assegnato in organico, se questi continui a prestarvi servizio, e spettano in ogni altra ipotesi al capo del primo ufficio cui l'ufficiale giudiziario e' stato destinato in applicazione.
Art. 151
1. Entro il quindici febbraio il pretore trasmette al presidente del tribunale un elenco nominativo degli ufficiali giudiziari con l'indicazione dei proventi riscossi e della eventuale indennita' integrativa percepiti nell'anno. In base agli elenchi ricevuti il presidente del tribunale fa compilare un elenco nominativo riassuntivo degli ufficiali giudiziari del circondario, e lo trasmette al presidente della Corte di appello, il quale, a sua volta, fa compilare un analogo stato riassuntivo degli ufficiali giudiziari del distretto, e lo invia al Ministero entro il 15 marzo.
Sezione V. Aggiunta di famiglia, assegno personale di sede e gratificazione annuale
Art. 152
1. Agli ufficiali giudiziari sono concessi le quote di aggiunta di famiglia e l'assegno personale di sede nei limiti, con le norme e condizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato.
2. Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 54, lettera c), del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.