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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 186 del 1983

Decisione
decisa il 1983-06-09, depositata il 1983-06-22
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:186
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14644

  • Lavoro (tutela del)
  • Lavoro a domicilio irregolare
  • Intermediari e committenti
  • Trattamento penale pari anche nei casi in cui per i primi dovrebbe prevedersi la non punibilità
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 35, primo comma, 36, 38, secondo comma, e 41, secondo comma, Cost., dell'art. 13, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, nella parte in cui non prevede la non punibilità dell'intermediario o del mediatore che abbia reso al giudice o agli organi di polizia dichiarazioni utili ai fini dell'individuazione e della punizione del soggetto committente lavoro irregolare a domicilio e sancisce, inoltre, la stessa pena sia per l'intermediario o mediatore che per il committente, in quanto è giurisprudenza costante della Corte che la determinazione tra il minimo e un massimo della pena non sia censurabile quando non cada in palese irrazionalità, tenuto anche conto che la nuova legge sulle modifiche al sistema penale ha accresciuto i poteri del giudice, prevedendo sanzioni alternative, e che le scelte di politica criminale sono riservate alla discrezionalità del legislatore. - S. n. 170/1982 e O. nn. 64, 90, 96 e 99/1983.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma secondo, della legge 18 dicembre 1973, n. 877 (disciplina del lavoro a domicilio) promossi con le ordinanze emesse dal Pretore di Orvieto il 13 giugno, il 1 dicembre (due ordinanze) 1979 e il 31 maggio 1980, rispettivamente iscritte al n. 599 del registro ordinanze 1979 e ai nn. 101, 102 e 679 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 298 del 1979 e nn. 105 e 325 del 1980. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia.
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Orvieto con le ordinanze in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877 (disciplina del lavoro a domicilio), nella parte in cui non prevede la non punibilità dell'intermediario o del mediatore che abbia reso al giudice o agli organi di polizia dichiarazioni veritiere e utili ai fini della individuazione e della punizione del soggetto committente lavoro irregolare a domicilio, e punisce allo stesso modo l'intermediario o mediatore e il committente, in riferimento agli artt. 2,3,35 primo comma, 36, 38 secondo comma e 41 secondo comma della Costituzione.
punto 2
Considerato che è giurisprudenza della Corte che, salvo che non si cada in palese irrazionalità, non è censurabile la norma che, prevedendo un'ampia possibilità di determinazione tra un minimo e un massimo, consenta di adeguare la pena al caso concreto (cfr. da ultimo sent. n. 170/82); che la nuova legge sulle modifiche al sistema penale ha ulteriormente accresciuto i poteri discrezionali del giudice, prevedendo sanzioni alternative (cfr. ord. n. 90, 96, 99/83); che le censure mosse dal giudice a quo cadono espressamente in considerazioni di politica criminale, materia certamente riservata al legislatore (per il rigetto di critiche a scelte discrezionali del legislatore, cfr. da ultimo ord. n. 64/83).
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per innanzi la Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, sollevata dalle ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 2, 3, 35 primo comma, 36, 38, secondo comma e 41 secondo comma della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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