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Sez. 2 - , Sentenza n. 2612 del 04/02/2021 (Rv. 660328 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ DI MOBILI - BUONA FEDE - IN GENERE | Restituzione di un bene oggetto di furto – Natura della domanda – Rivendica – Furto avente ad oggetto bene mobile - Conseguenze in tema di onere della prova.
Stato
decisa il 2021-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660328-01

POSSESSO - EFFETTI - ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ DI MOBILI - BUONA FEDE - IN GENERE

La domanda di restituzione di un bene già oggetto di furto, svolta nei confronti del soggetto che si trova nel possesso di esso, introduce un'azione di rivendica e non di restituzione, con i conseguenti oneri probatori a carico del rivendicante. Ne consegue che, ove la domanda abbia ad oggetto un bene mobile (nella specie, un dipinto attribuito a Renoir), l'attore non può limitarsi a dimostrarne il possesso - che può derivare anche da rapporti non traslativi della proprietà - all'epoca del furto, occorrendo, al contrario, che ne alleghi e provi, a tale momento, l'avvenuto acquisto della titolarità, ex art. 1153 c.c. e, dunque, oltre al possesso di buona fede, l'esistenza di un titolo astrattamente idoneo al relativo trasferimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1153

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)