Sez. 6, Sentenza n. 97 del 28/01/1971 Ud. (dep. 08/06/1971) Rv. 118329 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ABUSO DEL PUBBLICO UFFICIALE - PUBBLICO UFFICIALE CHE AGISCE OLTRE LE FUNZIONI DI CUI SIA INVESTITO - SUSSISTENZA DEL REATO.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ABUSO DEL PUBBLICO UFFICIALE - PUBBLICO UFFICIALE CHE AGISCE OLTRE LE FUNZIONI DI CUI SIA INVESTITO - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Ai fini del reato di concussione, non e necessario che le minacce siano in relazione ad Atti che rientrino nella Competenza funzionale del pubblico ufficiale, ma e sufficiente che le minacce abbiano potuto essere spiegate proprio per la sua posizione e la sua qualità anzi, l'abuso deve essere ritenuto maggiore proprio nel caso in cui il pubblico ufficiale abbia ecceduto dai limiti della propria Competenza funzionale, posto che tale eccesso verifica obbiettivamente l'antigiuridicita della condotta, ed aggrava nel privato il metus publicae potestatis. (V 111742, anno 1969).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)