Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26383 del 07/09/2022 (Rv. 665747 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Lavoro prestato all'estero - Trattamento di fine rapporto - Maturazione progressiva anno per anno - TFR per annualità corrisposte per lavoro all'estero - Assoggettamento ad IRPEF - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
In tema di lavoro prestato all'estero, il diritto all'indennità di fine rapporto non nasce con la cessazione del rapporto di lavoro, ma costituisce un diritto che si concretizza quantitativamente anno per anno in modo progressivo, secondo il meccanismo di determinazione previsto dall'art. 2120 c.c., così come modificato dall'art. 1 della l. n. 297 del 1982; ne consegue che, in tema di imposte sui redditi, il trattamento di fine rapporto relativo ad annualità di retribuzione corrisposte per lavoro prestato all'estero deve beneficiare dello stesso regime fiscale di non assoggettamento ad IRPEF previsto dall'art. 3, comma 3, TUIR, per i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero.
Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 3 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)