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Sez. 1, Sentenza n. 17898 del 04/09/2004 (Rv. 576716 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Crediti aventi privilegio speciale su determinati beni - Fallimento di società - Versamenti in conto capitale effettuati dai soci in favore della società - Credito privilegiato dello Stato a titolo di imposta di registro - Bene oggetto del privilegio - Individuazione nel conferimento e non nella quota societaria acquisita dal socio a seguito del medesimo - Conseguenze - Ammissione al passivo, in via privilegiata, del credito suddetto - Legittimità.
Stato
decisa il 2004-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576716-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE

In tema di ammissione al passivo fallimentare di crediti aventi privilegio speciale su determinati beni e con riguardo al credito dell'amministrazione finanziaria per imposta di registro, nel caso di versamenti in conto capitale effettuati dai soci in favore della società poi fallita (ai quali sia seguita l'assegnazione di quote sociali), deve ritenersi che il soggetto percosso dal detto tributo è la società e che la ricchezza assoggettata al tributo è rappresentata dal conferimento di denaro, come si evince dall'art. 4, lett. a, n. 5 - e relativa nota 1 -, della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (nel testo originario, applicabile nella fattispecie "ratione temporis"). Pertanto, il bene sul quale va esercitato il privilegio è il conferimento e non la quota societaria acquisita dal socio a seguito del conferimento stesso, con conseguente legittimità dell'ammissione, in via privilegiata, del relativo credito tributario al passivo fallimentare della società.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Cod. Civ. art. 2758 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)