Sez. 1, Sentenza n. 35187 del 10/07/2002 Ud. (dep. 21/10/2002) Rv. 222522 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO | Danno arrecato a minore - Somma offerta per il risarcimento ritenuta congrua dal giudice tutelare - Automatica configurabilità dell'attenuante - Esclusione - Valutazione finale del giudice penale - Necessità.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO
La congruità, ritenuta dal giudice tutelare, della somma offerta a titolo di risarcimento del danno cagionato dal reato al minore non equivale ad automatico riconoscimento della sua idoneità al completo ristoro del danno medesimo e, quindi, della sussistenza della circostanza attenuante comune prevista dall'art. 61 n. 6 cod. pen., che va valutata, sulla base della completa conoscenza degli atti, dal giudice penale, limitandosi la delibazione di quello tutelare a stabilire l'utilità, per il minore, di accettare, o non, la somma offerta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)