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Sez. 3, Sentenza n. 3822 del 25/11/1974 (Rv. 372358 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE - SUPERAMENTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372358-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE - SUPERAMENTO - CONDIZIONI.*

In tema di circolazione di veicoli, la presunzione di colpa stabilita dall'art 2054 cod civ viene meno quando risulti che l'evento si sia verificato esclusivamente per causa imputabile allo stesso danneggiato od ad un terzo ovvero a caso fortuito o forza maggiore; l'esclusione della responsabilita per taluna delle cause predette va ammessa solo quando essa (causa) abbia operato nel processo di Determinazione del sinistro con efficacia esclusiva, cosi da costituire l'unica causa cui sia riferibile il verificarsi dell'evento, e cio dopo un compiuto esame ed una penetrante valutazione del comportamento del conducente e dopo l'accertamento che egli abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)