Sez. 1, Sentenza n. 1547 del 14/05/1985 Cc. (dep. 22/06/1985) Rv. 169859 - 01
AZIONE PENALE - DECRETO DI NON PROMOVIMENTO (ARCHIVIAZIONE) - EFFETTO DELLA COSA GIUDICATA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
AZIONE PENALE - DECRETO DI NON PROMOVIMENTO (ARCHIVIAZIONE) - EFFETTO DELLA COSA GIUDICATA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Il decreto di archiviazione ha per presupposto la Mancanza di un processo e non dà luogo a preclusioni di alcun genere, né ha gli effetti caratteristici della cosa giudicata; cosicché l'Azione penale può essere esercitata, in epoca successiva, anche in base a nuove valutazioni degli stessi fatti. (Conf mass n 148990 e ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)