Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 202 del 1994
Massime (1)
Massima n. 20784
- Processo penale
- Dibattimento
- Incompatibilità del giudice in seguito a rigetto della richiesta di applicazione della pena
- Omessa previsione
- Denunciata disparità di trattamento con compressione del diritto di difesa
- Contestata legittimità anche in riferimento agli artt. 25 e 27 Cost.
- Questione già decisa
- Manifesta inammissibilità.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 settembre 1993 dal Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Ouarch Abdel Ilah, iscritta al n. 694 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Udito nella camera di consiglio del 13 aprile 1994 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Firenze, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione, dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice del dibattimento che abbia rigettato la richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. a partecipare al giudizio";
punto 2
Considerato che con la sentenza n. 186 del 1992 - il cui dispositivo è stato corretto con l'ordinanza n. 313 dello stesso anno - questa Corte ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice del dibattimento che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 dello stesso codice a partecipare al giudizio";
che pertanto la questione è manifestamente inammissibile in quanto già decisa con la predetta sentenza;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale - già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte impugnata, con la sentenza n. 186 del 1992 - sollevata dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 maggio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze