Sez. 2, Sentenza n. 6994 del 26/05/2000 (Rv. 536971 - 01)
DONAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Elementi della donazione - Elemento oggettivo - Arricchimento del donatario - Impoverimento del donante - Necessità - Portata - Fattispecie caratterizzata anche dalla operatività della legge Regione Sicilia n. 104/50.
DONAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Per aversi donazione non basta l'elemento soggettivo o spirito di liberalità, consistente nella consapevolezza di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi in alcun modo costretti, ma occorre anche l'elemento oggettivo costituito dall'incremento del patrimonio altrui (l'arricchimento del donatario) ed il depauperamento di chi ha disposto del diritto o assunto l'obbligo (l'impoverimento del donante), mentre non assumono rilievo i motivi interni psicologici che inducono a compiere la donazione. L'elemento oggettivo dell'impoverimento del donante non può, invece, essere escluso per il fatto che esso sarebbe già stato deciso dalla legge (Nella specie: legge della Regione Sicilia sulla riforma agraria) nel senso che esso si sarebbe comunque verificato per volontà del legislatore, giacché la legge Regione Sicilia 27 dicembre 1950 n. 104 non implica che per il solo fatto della sua entrata in vigore ogni proprietà è soggetta a conferimento con conseguente perdita del bene ed impoverimento del titolare, verificandosi, in concreto, il passaggio coatto della proprietà dei fondi rustici soggetti a conferimento soltanto alla data del decreto di rilascio immediato emesso dalla competente autorità non appena divenuto esecutivo il piano di conferimento dei terreni di scorporo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 737, Legge Reg. Sicilia 27/12/1950 num. 104 art. 22, Legge Reg. Sicilia 27/12/1950 num. 104 art. 23, Legge Reg. Sicilia 27/12/1950 num. 104 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)