Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 146 del 1970
Massime (2)
Massima n. 5220
- Frodi alimentari
- Frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari
- Revisione delle analisi
- Legge 4 luglio 1967, n. 580, art. 42, e legge 30 aprile 1962, n. 283, art. 1
- Parziale illegittimità già dichiarata
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Poiché l'art. 42 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (contenente la "disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari") e l'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (contenente la "disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande") modificato dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, sono stati dichiarati illegittimi, con la sentenza n. 149 del 1969, nelle parti in cui, in entrambi, per la revisione delle analisi compiute per la repressione delle frodi alimentari, veniva esclusa l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale, vanno dichiarate manifestamente infondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale proposte, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Vittoria (ord. 24 gennaio 1970, n. 100 del reg. ord. 1970, Gazz. uff. n. 89 dell'8 aprile 1970) nei confronti della medesima norma dell'art. 42 della legge del 1967, e dal Pretore di Agrigento (ord. 15 gennaio 1970, n. 108 e n. 109 del reg. ord. 1970, Gazz. Uff. n. 102 del 22 aprile 1970) e dalla Corte di appello di Palermo (ord. 29 gennaio 1970, n. 111 del reg. ord. 1970, Gazz. uff. n. 102 del 22 aprile 1970) nei confronti della medesima norma dell'art. 1 della legge del 1962.
Norme impugnate
Parametri
- art. 24, comma 2, Cost.
Massima n. 5221
- Frodi alimentari
- Frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari
- Operazioni di prelievo dei campioni e di prima analisi
- Legge 30 aprile 1962, n. 283, art. 1
- Questione già dichiarata non fondata
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Poiché la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (contenente la "disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande") modificato dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, per quanto riguarda le operazioni di prelievo e di prima analisi per la repressione delle frodi alimentari è stata, con la sentenza n. 149 del 1969, dichiarata non fondata e non sono state addotte né sussistono ragioni che possano indurre ad una conclusione diversa da quella della precedente sentenza, va dichiarata manifestamente infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione sollevata nei confronti della medesima disposizione, nella parte suddetta, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal pretore di Agrigento, con ord. 15 gennaio 1970 (nn. 108 e 109 del reg. ord. 1970, G.U. n. 102 del 22 aprile 1970) e dalla Corte di appello di Palermo, con ord. 29 gennaio 1970 (n. 111 del reg. ord. 1970, G.U. n. 102 del 22 aprile 1970).
Norme impugnate
- art. 1 legge 30 aprile 1962, n. 283
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 42 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, sfarinati, pane e paste alimentari), e dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) modificato dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, promossi con ordinanza emessa il 24 gennaio 1970 dal pretore di Vittoria nel procedimento penale a carico di La Perna Angela, iscritta al n. 100 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 dell'8 aprile 1970; con due ordinanze emesse il 15 gennaio 1970 dal pretore di Agrigento nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Randisi Gaetana ed altro e di Giuffrida Giuseppa, iscritte ai nn. 108 e 109 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 22 aprile 1970; e con ordinanza emessa il 29 gennaio 1970 dalla Corte d'appello di Palermo nel procedimento penale a carico di Badolato Antonio e Amodio Annunziata, iscritta al n. 111 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 22 aprile 1970.
Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1970 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio.
punto 1
Ritenuto che il pretore di Vittoria (ordinanza del 24 gennaio 1970) ha proposto, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, una questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 42 della legge 4 luglio 1967, n. 580, limitatamente alla parte in cui tale disposizione esclude l'intervento della difesa nella fase concernente la seconda analisi dei prodotti;
che il pretore di Agrigento (ordinanze 15 gennaio 1970) e la Corte di appello di Palermo (ordinanza 29 gennaio 1970) hanno proposto, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, una questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (modificato dall'art. 1 della legge 26 febbraio 1963, n. 441), nella parte in cui esclude l'intervento della difesa nella procedura delle analisi;
che nessuna delle parti si è costituita e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
punto 2
Considerato che, trattandosi di questioni identiche o analoghe, i giudizi possono essere riuniti e decisi con unico provvedimento;
che questa Corte con sentenza n. 149 del 27 novembre 1969 dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 42 della legge 4 luglio 1967, n. 580, nella parte in cui per la revisione delle analisi veniva esclusa l'applicazione degli artt. 390,304 bis, ter e quater del codice di procedura penale;
che con la stessa sentenza in termini analoghi veniva dichiarata la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, mentre non fondata veniva ritenuta la questione per quanto riguarda le operazioni di prelievo dei campioni e di prima analisi;
che su quest'ultimo punto non sono addotte dalle ordinanze del pretore di Agrigento e della Corte di appello di Palermo né, comunque, sussistono ragioni che possano indurre ad una conclusione diversa da quella della precedente sentenza, sicché la questione va dichiarata manifestamente infondata.
punto 3
Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti a questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara - nei sensi di cui in motivazione - la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 42 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (contenente la "disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari") e dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (contenente la "disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande"), modificato dalla legge 26 febbraio 1963, n.441, sollevate dalle ordinanze indicate in epigrafe in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI.
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