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Sez. 3, Sentenza n. 1265 del 18/02/1983 (Rv. 426049 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - NUOVE ECCEZIONI - DIVIETO - APPLICABILITÀ AI GIUDIZI IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426049-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - NUOVE ECCEZIONI - DIVIETO - APPLICABILITÀ AI GIUDIZI IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - LIMITI.*

Il divieto di cui al secondo comma dell'art. 437 (nuovo testo) cod. proc. civ., in coordinazione con il precedente art. 416 (nuovo testo), di proporre nuove eccezioni in appello, nelle controversie soggette al rito del lavoro, non incide sulla possibilità, prevista dall'art. 345 dello stesso codice, di formulare nuove eccezioni (nella specie: eccezione di prescrizione) con l'atto di appello, ove il giudizio di primo grado si sia svolto con il rito ordinario, poiché detto divieto opera, a norma dell'art. 20 della legge 11 agosto 1973 n. 533, nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della medesima, ma non è applicabile retroattivamente. (V 1983/79, mass n 398386; (Conf 3789/80, mass n 407632).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)