Sez. 1, Sentenza n. 2216 del 23/02/1993 (Rv. 481055 - 01)
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro - Tariffa - In genere | Beneficio della tariffa ridotta per la compravendita di fondo rustico - Presupposto - Intento di conseguire i requisiti dell'imprenditore agricolo "a titolo principale" - Termine di tre anni per allegare la certificazione di tali requisiti - Carattere perentorio - Inosservanza - Conseguenze.
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro - Tariffa - In genere
Con riguardo al beneficio della registrazione a tariffa ridotta della compravendita di fondo rustico, previsto dall'art. 1 bis della tariffa allegato A del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (introdotto dall'art. 2 della legge 21 febbraio 1977 n. 36) quando l'acquirente enunci in contratto l'intento di conseguire i requisiti dell'imprenditore agricolo "a titolo principale" (art. 12 della legge 9 maggio 1975 n. 153), il termine di tre anni, che la norma medesima accorda per allegare la certificazione di tali requisiti, ha natura perentoria, in quanto il suo inutile decorso implica il potere-dovere dell'ufficio di recuperare la maggiore imposta di registro risultante dall'applicazione dell'aliquota ordinaria, e, quindi, comporta la decadenza del contribuente dall'agevolazione, con la conseguenziale preclusione della possibilità di fornire quella prova successivamente, ancorché in sede d'impugnazione dell'atto impositivo.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 all. A art. 1 bis, Legge 09/05/1975 num. 153 art. 12, Legge 21/02/1977 num. 36 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)