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Sez. 1, Sentenza n. 446 del 14/02/1985 Cc. (dep. 28/03/1985) Rv. 168467 - 01

COMPETENZA PENALE - CONFLITTI - IN GENERE - PROCEDIMENTI PENDENTI IN FASI DIVERSE CONTRO LO STESSO IMPUTATO PER IL MEDESIMO REATO - CONFLITTO TRA GIUDICI PROCEDENTI - AMMISSIBILITÀ - ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENZA AL GIUDICE DEL PROCEDIMENTO IN FASE PIÙ AVANZATA - ECCEZIONE SE IL GIUDICE DELLA FASE PIÙ AVANZATA È LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1985-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168467-01

COMPETENZA PENALE - CONFLITTI - IN GENERE - PROCEDIMENTI PENDENTI IN FASI DIVERSE CONTRO LO STESSO IMPUTATO PER IL MEDESIMO REATO - CONFLITTO TRA GIUDICI PROCEDENTI - AMMISSIBILITÀ - ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENZA AL GIUDICE DEL PROCEDIMENTO IN FASE PIÙ AVANZATA - ECCEZIONE SE IL GIUDICE DELLA FASE PIÙ AVANZATA È LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - FATTISPECIE.*

È possibile il conflitto di Competenza in caso di procedimenti pendenti in fasi diverse se siano a carico dello stesso imputato e abbiano ad oggetto il medesimo reato. In tale ipotesi la Competenza va riconosciuta a favore del giudice del procedimento che è in fase più avanzata, salvo in caso di pendenza avanti alla Corte di Cassazione la quale, come Corte regolatrice delle competenze, non può essere coinvolta come soggetto antagonista di un conflitto. In quest'ultima ipotesi l'unico rimedio è costituito dopo la sentenza della Cassazione dalla eccezione di giudicato ex art. 90 cod. proc. pen. la quale dà luogo alla declaratoria di improcedibilità dell'Azione penale da parte del giudice di merito o all'annullamento senza rinvio ai sensi dell'art. 539 n. 7 cod. proc. pen. da parte della Cassazione. (nella fattispecie il giudice istruttore presso il tribunale di grosseto il quale procedeva contro una persona che per il medesimo reato era imputata in un procedimento pendente in grado di appello presso il tribunale di grosseto aveva sollevato conflitto sostenendo che gli spettava la cognizione di entrambi i procedimenti. La Corte suprema di Cassazione ha invece risolto il conflitto attribuendo la Competenza per ambedue i procedimenti al tribunale).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)