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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 211 del 1983

Decisione
decisa il 1983-06-30, depositata il 1983-07-06
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:211
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15755

  • Armi e materie esplodenti
  • Armi ad aria compressa
  • Potere di escluderne l'attitudine a recare offesa alla persona
  • Competenza della commissione consultiva
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 108/1982 e O. nn. 232/1982, 238/1982, 58/1983 e 112/1983.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), promossi con ordinanza del Tribunale di Velletri emessa il 13 luglio 1982 e con tre ordinanze del Tribunale di Caltagirone emesse il 1 giugno, il 9 settembre e il 7 luglio 1982, rispettivamente iscritte ai nn. 763, 764, 765 e 806 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 88 e 108 del 1983. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice relatore Giovanni Conso.
punto 1
Rilevato che il Tribunale di Velletri con ordinanza emessa il 13 luglio 1982 e il Tribunale di Caltagirone con tre ordinanze emesse il 1 giugno 1982, il 7 luglio 1982 e il 9 settembre 1982 hanno sollevato, in riferimento agli artt. 24, 25, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 2, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, nella parte in cui, per le armi ad aria compressa, sia lunghe sia corte, attribuisce alla commissione consultiva prevista dall'art. 6 della stessa legge il potere di escludere, in relazione alle caratteristiche proprie di tali armi, l'attitudine a recare offesa alla persona; che le denunce di illegittimità coinvolgono unicamente l'art. 2, terzo comma, ultima parte, legge n. 110 del 1975, anche se alcune ordinanze indicano accanto ad esso altre disposizioni di mero richiamo esplicativo (art. 23, terzo comma, legge n. 110 del 1975; artt. 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497);
punto 2
ritenuto che i giudizi devono essere riuniti e congiuntamente decisi in quanto le ordinanze di rimessione prospettano censure sostanzialmente identiche;
punto 3
considerato che ai fini della questione sollevata dai giudici a quibus nessuna incidenza rivestono le modificazioni apportate all'art. 6 legge n. 110 del 1975 dall'art. 2 legge 16 luglio 1982, n. 432; che la questione, nei termini prospettati dalle ordinanze di rimessione, è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 108 del 21 maggio 1982 e manifestamente infondata con ordinanze n. 232 e n. 238 del 22 dicembre 1982, n. 58 del 16 marzo 1983 e n. 112 del 28 aprile 1983 e che i giudici a quibus non hanno addotto argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte.
punto 4
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 25, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze