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Norme provvisorie sulla indennita' di espropriazione di aree edificabili nonche' modificazioni di termini previsti dalle leggi 28 gennaio 1977, n. 10, 5 agosto 1978, n. 457 e 15 febbraio 1980, n. 25

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Fino all'entrata in vigore di apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con sentenza n. 5 del 1980, per tutte le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, l'indennita' e' commisurata anche agli effetti degli articoli 12, 15 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni:

  1. a) per le aree esterne ai centri edificati delimitati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, al valore, agricolo medio, determinato a norma dell'articolo 16, quarto comma, della stessa legge come modificato dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare;

  2. b) per le aree comprese nei centri edificati, al valore agricolo medio della coltura piu' redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui ricade l'area da espropriare, coprono una superficie superiore al 5 per cento di quella coltivata dalla regione agraria stessa. Tale valore e' moltiplicato per un coefficiente:

    1. 1) da 2 a 5 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti;

    2. 2) da 4 a 10 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

2. L'indennita' cosi' determinata sara' soggetta a conguaglio secondo quanto stabilito dalla legge sostitutiva di cui al comma precedente, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.12

3. Nel caso di cessione volontaria di cui all'articolo 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, la maggiorazione del 50 per cento trova applicazione sia sull'indennita' corrisposta a titolo di acconto e soggetta a conguaglio, sia su quella definitiva.

4. Sulla differenza eventualmente risultante tra l'indennita' determinata ai sensi del primo comma e quella definitiva, eventualmente maggiorata ai sensi del comma precedente, l'espropriato ha diritto agli interessi legali per il periodo intercorrente tra la corresponsione dell'acconto e quella dell'indennita' definitiva.

5. Fermo restando quanto e' stabilito dalla legge 22 novembre 1972, n. 771, concernente l'istituzione di una seconda Universita' statale in Roma, i richiami che, sull'indennita' di espropriazione, leggi speciali fanno al valore agricolo medio di cui all'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, si intendono riferiti al valore agricolo medio di cui alla presente legge.

Art. 2

1. L'indennita' da corrispondere in caso di occupazione di urgenza e' pari ad un dodicesimo, per ciascun anno di occupazione, dell'indennita' determinata ai sensi del primo comma dell'articolo 1 ovvero, per ciascun mese o frazione di mese di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennita' annua. Puo' essere rideterminata a richiesta dell'interessato sulla base delle norme in materia di determinazione dell'indennita' definitiva da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sulla eventuale differenza il proprietario ha diritto agli interessi legali per il periodo intercorrente tra la corresponsione dell'indennita' di cui al primo comma e quella dell'indennita' rideterminata.

Art. 4

1. L'articolo 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e' sostituito dal seguente:
"I mutui non fruenti di contributi statali e concernenti la realizzazione dei programmi costruttivi localizzati su aree concesse in diritto di superficie o trasferite in proprieta', comprese nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero individuate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, saranno concessi, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, dagli enti mutuanti anche quando le aree assegnate dai comuni ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, non siano di proprieta' dei comuni stessi, sempre che sia stata stipulata la convenzione di cui al richiamato articolo 35, sia stato ottenuto il decreto di occupazione di urgenza e siano state iniziate le procedure di espropriazione.
I mutui concessi per finanziare i programmi costruttivi di cui al comma precedente su aree gia' acquisite o in corso di acquisizione, comprese le parti di programma eventualmente destinate ad uso diverso da quello di abitazioni, usufruiscono della garanzia dello Stato, per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori alle condizioni e nei modi previsti dall'articolo 10-ter del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, dall'articolo 3, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513, ed in genere prevista per gli interventi fruenti di contributo statale. Tale garanzia sara' primaria quando non possa essere operante l'iscrizione ipotecaria.
La garanzia decorre dalla data di notifica al Ministero del tesoro, a cura dell'ente mutuante, del contratto di mutuo.
E' abrogato il primo comma dell'articolo 37 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni".

Art. 6

1. Il termine del 30 settembre 1980 fissato dal primo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, come modificato dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, per l'ultimazione degli alloggi in corso di costruzione acquistati dai comuni di cui al primo e secondo comma del citato articolo 7 e' prorogato al 30 settembre 1981.

2. Il termine del 31 dicembre 1980 fissato dal terzo comma del citato articolo 7 per il completamento dei lavori di risanamento di immobili degradati e' prorogato al 31 dicembre 1981.

3. Il termine del 31 gennaio 1980 fissato dal quinto comma del medesimo articolo 7 per la presentazione al sindaco delle offerte da parte dei proprietari che intendono vendere ai comuni immobili adibiti ad abitazione e' prorogato al 30 novembre 1980.

4. All'ottavo comma dello stesso articolo 7 sono aggiunte le parole: "con i criteri di cui al nono e decimo comma dell'articolo 8 della presente legge".

Art. 7

1. Il secondo comma dell'articolo 23 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e' sostituito dai seguenti:
"Un acconto pari all'80 per cento delle indennita' di espropriazione e di occupazione di urgenza, previste dalla normativa in vigore, anche se determinate a titolo provvisorio, puo' essere corrisposto, entro il limite massimo di lire 80 milioni, in attesa del provvedimento autorizzativo al pagamento diretto, dagli enti, aziende e amministrazioni, in favore degli aventi diritto che dichiarino, nei modi o nelle forme di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che l'immobile, oggetto del procedimento espropriativo, e' nella loro piena e libera proprieta'.
Il destinatario del pagamento provvedera' a dichiarare, quando ne ricorrano le condizioni, anche la propria qualita' di diretto coltivatore del suolo, oggetto del procedimento espropriativo.
Il pagamento, anche a titolo provvisorio, delle indennita' aggiuntive, previste in favore del fittavolo, del mezzadro, del colono o del compartecipante, costretto ad abbandonare il suolo oggetto del procedimento espropriativo, avviene con le modalita' indicate nel secondo comma.
Il pagamento delle indennita' aggiuntive e' subordinato ad apposita dichiarazione scritta, resa nei modi e nelle forme previste dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti la qualita' di fittavolo, di mezzadro, di colono o di compartecipante relativo al suolo oggetto del procedimento espropriativo.
Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti rese nei modi previsti dalle vigenti leggi esonerano da ogni responsabilita' i funzionari, gli incaricati o comunque i titolari degli uffici all'uopo delegati, che dispongano il pagamento degli acconti di cui ai precedenti commi".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 luglio 1980
PERTINI
COSSIGA - COMPAGNA - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: MORLINO