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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 345 del 1998

Decisione
decisa il 1998-07-14, depositata il 1998-07-24
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:345
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 24142

  • Notificazioni e comunicazioni di atti processuali
  • Notificazione a mezzo posta
  • Termine di dieci giorni decorso il quale l'atto depositato presso l'ufficio postale, in caso di assenza del destinatario o di rifiuto delle persone abilitate a ricevere il piego, si considera notificato
  • Applicabilità a tale termine della norma di legge disponente la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale
  • Mancata previsione
  • Asserita irrazionalità con incidenza sull'esercizio del diritto di difesa
  • Insussistenza
  • Impossibilità di qualificare il termine in questione, in quanto non attinente al compimento di atti, termine processuale
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nel corso di un giudizio di opposizione ad un'ordinanza-ingiunzione ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nei confronti dell'art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari) nella parte in cui non prevede che il termine di dieci giorni, decorso il quale l'atto depositato presso l'ufficio postale, in caso di assenza del destinatario o di rifiuto delle persone abilitate a ricevere il piego, si considera notificato, rimanga sospeso durante il periodo feriale indicato nell'art. 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale). Invero, anche se -come la Corte costituzionale ha riconosciuto- nella giurisprudenza relativa al processo civile è divenuta dominante, agli effetti di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969, una nozione di termine processuale non limitata all'ambito del compimento degli atti successivi all'introduzione del processo, ma idonea invece a comprendere anche il ristretto termine iniziale entro il quale il processo deve essere introdotto, quando la proposizione della domanda costituisca l'unico rimedio per la tutela del diritto che si assume leso, va rilevato che il termine di cui alla norma denunciata riguarda il momento perfezionativo della notifica e non già il compimento di uno degli atti suddetti e pertanto, non potendo essere qualificato, sotto nessun aspetto, processuale, risulta del tutto estraneo alla 'ratio' legittimante la sospensione dei termini nel periodo feriale. - V. S. n. 268/1993. red.: S. Pomodoro

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), promosso con ordinanza emessa il 18 luglio 1997 dal pretore di Lucca nel procedimento civile vertente tra Bonaccorsi Vitaliano e comune di Lucca iscritta al n. 831 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1997. Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1998 il giudice relatore Annibale Marini. Ordinanza
punto 1
Ritenuto che il pretore di Lucca, nel corso di un giudizio di opposizione ad una ordinanza ingiunzione ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con ordinanza del 18 luglio 1997 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui non prevede che il termine di dieci giorni, di giacenza presso l'ufficio postale dell'atto notificato a mezzo piego raccomandato, rimanga sospeso durante il periodo feriale indicato nell'art. 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale); che, ad avviso del rimettente, il termine di dieci giorni previsto dall'art. 8, terzo comma, della legge n. 890 del 1982 dovrebbe qualificarsi come termine processuale e in quanto tale ricompreso nella generale previsione della sospensione dei termini processuali di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969; che, pertanto, secondo il giudice a quo non sarebbe "ragionevole né logico sottrarre alla regolamentazione di cui all'art. 1 della legge n. 742/1969 anche il termine di cui al comma 4 dell'art. 8 della legge n. 890/1982 o quanto meno non interpretare anche tale comma 4 come soggetto alla legge n. 742/1969".
punto 2
Considerato che, come affermato da questa Corte, nella giurisprudenza relativa al processo civile è divenuta dominante, agli effetti di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969, una nozione di termine processuale non limitata all'ambito del compimento degli atti successivi all'introduzione del processo, ma idonea invece a comprendere il ristretto termine iniziale entro il quale il processo deve essere introdotto, quando la proposizione della domanda costituisca l'unico rimedio per la tutela del diritto che si assume leso (sentenza n. 268 del 1993); che il termine di cui alla norma denunciata riguarda il momento perfezionativo della notifica e non già il compimento di uno degli atti sopra specificati; che pertanto detto termine, non potendo essere qualificato, sotto nessun aspetto, processuale, risulta del tutto estraneo alla ratio legittimante la sospensione dei termini nel periodo feriale; che la questione deve essere perciò dichiarata manifestamente infondata.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Lucca con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Marini Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998. Il cancelliere: Fruscella

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