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Tutela del lavoro dei ((bambini)) e degli adolescenti

Testo in vigore al

Art. 16

1. Con il termine "notte" si intende:

  1. a) per i fanciulli e gli adolescenti fino a 16 anni, un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6;

  2. b) per gli adolescenti di eta' superiore ai 16 anni, salvo quanto disposto dal successivo articolo 17, un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 5.

2. In ogni caso, per i fanciulli e per gli adolescenti che frequentino le scuole dell'obbligo, con il termine "notte" si intende un periodo di almeno 14 ore consecutive, comprendente l'intervallo tra le ore 20 e le ore 8.

Art. 17

1. I minori che abbiano compiuto gli anni 16 possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifichi un caso di forza maggiore che ostacoli il funzionamento dell'azienda.

2. Il datore di lavoro deve darne immediata comunicazione all'Ispettorato provinciale del lavoro, indicando le condizioni costituenti la forza maggiore, il numero dei minori e le ore in cui sono stati occupati.

Art. 18

1. Per i fanciulli, liberi da obblighi scolastici, l'orario di lavoro non puo' superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.

2. Per gli adolescenti l'orario di lavoro non puo' superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.

Art. 19

1. I fanciulli e gli adolescenti non possono essere adibiti al trasporto di pesi per piu' di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto.

2. I fanciulli e gli adolescenti non possono essere adibiti a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi; ove questo sistema di lavorazione sia consentite dai contratti collettivi di lavoro, la partecipazione dei fanciulli e degli adolescenti puo' essere autorizzata dall'Ispettorato provinciale del lavoro.

Art. 20

1. L'orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non puo' durare senza interruzione piu' di 4 ore e mezza Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di un'ora almeno.

2. I contratti collettivi possono ridurre la durata del riposo a mezz'ora.

3. La riduzione di cui al comma precedente, in difetto di disposizioni di contratti collettivi, puo' essere autorizzata dall'Ispettorato provinciale del lavoro, sentite le competenti associazioni sindacali, quando il lavoro non presenti carattere di pericolosita' o gravosita'.

4. L'Ispettorato provinciale del lavoro puo' proibire la permanenza nei locali di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti durante i riposi intermedi.

Art. 21

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 20, l'Ispettorato provinciale del lavoro puo', nei casi in cui il lavoro presenti carattere di pericolosita' o gravosita', prescrivere che il lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non duri senza interruzione piu' di 3 ore, stabilendo anche la durata del riposo intermedio.

Art. 22

1. Il riposo domenicale e settimanale dei minori e disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia.

2. In ogni caso, ai minori deve essere assicurato un riposo continuativo di almeno 24 ore decorrenti dalla mezzanotte del sabato.

3. Ai minori occupati nelle rappresentazioni di spettacoli, nonche' in riprese dirette della Radio-televisione, il riposo settimanale puo' essere concesso anche in giorno diverso dalla domenica.

Art. 23

1. I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite che non puo' essere inferiore a giorni 30 per coloro che non hanno compiuto i 16 anni e a giorni 20 per coloro che hanno superato i 16 anni di eta'.

2. I contratti collettivi di lavoro possono regolare le modalita' di godimento delle ferie.

Art. 24

1. I fanciulli di qualsiasi eta', anche se adibiti al lavoro in violazione delle norme sull'eta' minima di ammissione di cui alla presente legge, hanno diritto alle prestazioni assicurative previste dalle vigenti norme in materia di assicurazioni sociali obbligatorie.

2. Gli istituti assicuratori hanno diritto di esercitare azione di
rivalsa nei confronti del datore di lavoro per l'importo complessivo delle prestazioni corrisposte al minore, detratta la somma corrisposta a titolo di contributi omessi.

Art. 25

1. I fanciulli di 14 anni compiuti possono essere ammessi dagli Uffici del lavoro a frequentare corsi di formazione professionale per il primo avviamento al lavoro, riconosciuti idonei a fornire ai fanciulli stessi un'adeguata formazione professionale.

2. Gli Uffici del lavoro dovranno sollecitare i fanciulli che hanno superato i 14 anni, che non proseguono gli studi e che sono alla ricerca di un'occupazione, a frequentare detti corsi.

Art. 26

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 5 della presente legge e' punita con l'ammenda da lire 3.000 a lire 6.000 per ogni minore occupato e per ogni giorno di lavoro, con un minimo di lire 100.000.

2. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22 e 23 e' punita con l'ammenda da lire 1.500 a lire 3.000 per ciascuna persona e per ogni giorno cui le contravvenzioni si riferiscono, con un minimo di lire 20.000.

3. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei rimanenti articoli della presente legge e' punita con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000.

4. Chiunque rivestito di autorita' o incaricato della vigilanza sopra un minore ne consente l'avvio al lavoro, in violazione degli articoli 3, 4 e 5 della presente legge, e' punito con l'ammenda da lire 500 a lire 12.000.

Art. 28

1. Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto all'articolo 6, mentre per le attivita' industriali restano ferme le tabelle allegate al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720, per le altre attivita' la valutazione della pericolosita', faticosita' e gravosita' dei lavori e' rimessa temporaneamente all'Ispettorato provinciale del lavoro.

Art. 29

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso l'Ispettorato del lavoro, salve le attribuzioni degli organi di polizia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 ottobre 1967
SARAGAT
MORO - BOSCO - REALE - GUI - RESTIVO - ANDREOTTI -
BO - MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE