diritto.io

Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari

Testo in vigore al

Capo V. Servizi per la giustizia riparativa

Sezione I. Coordinamento dei servizi e livelli essenziali delle prestazioni

Art. 61 Coordinamento dei servizi e Conferenza nazionale per la giustizia riparativa

1. Il Ministero della giustizia provvede al coordinamento nazionale dei servizi per la giustizia riparativa, esercitando le funzioni di programmazione delle risorse, di proposta dei livelli essenziali delle prestazioni e di monitoraggio dei servizi erogati. A tali fini si avvale della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa.

2. La Conferenza nazionale e' presieduta dal Ministro della giustizia o da un suo delegato. Ad essa partecipano un rappresentante per ogni Regione o Provincia autonoma, un sindaco o un suo delegato per ciascuna Regione o Provincia autonoma, designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani, un rappresentante della Cassa delle ammende e sei esperti con funzioni di consulenza tecnico-scientifica.

3. La Conferenza nazionale e' convocata annualmente dal Ministro della giustizia o da un suo delegato e si svolge mediante videoconferenza.

4. La Conferenza redige annualmente una relazione sullo stato della giustizia riparativa in Italia, che viene presentata al Parlamento dal Ministro della giustizia.

5. Gli esperti di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, tra personalita' di riconosciuta competenza ed esperienza nell'ambito della giustizia riparativa, tenuto conto della necessita' di assicurare una equilibrata rappresentanza di mediatori esperti e di docenti universitari.
L'incarico di esperto ha durata biennale, con possibilita' di rinnovo per un ulteriore biennio.

6. All'attuazione delle attivita' di cui al presente articolo le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alle attivita' della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa non da' diritto a compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese di qualunque natura o comunque denominati.

Sezione II. Centri di giustizia riparativa

Art. 63 Istituzione dei Centri per la giustizia riparativa e Conferenza locale per la giustizia riparativa

1. I Centri per la giustizia riparativa sono istituiti presso gli enti locali, individuati a norma del presente articolo.

2. Per ciascun distretto di Corte di appello e' istituita la Conferenza locale per la giustizia riparativa cui partecipano, attraverso propri rappresentanti:

  1. a) il Ministero della giustizia;

  2. b) le Regioni o le Province autonome sul territorio delle quali si estende il distretto della Corte di appello;

  3. c) le Province o le Citta' metropolitane sul territorio delle quali si estende il distretto della Corte di appello;

  4. d) i Comuni, sedi di uffici giudiziari, compresi nel distretto di Corte di appello;

  5. e) ogni altro Comune, compreso nel distretto di Corte di appello, presso il quale sono in atto esperienze di giustizia riparativa.

3. La Conferenza locale e' convocata dal Ministro della giustizia o da un suo delegato, con cadenza almeno annuale.

4. La Conferenza locale e' coordinata dal Ministro della giustizia o da un suo delegato e si svolge mediante videoconferenza.

5. La Conferenza locale per la giustizia riparativa, previa ricognizione delle esperienze di giustizia riparativa in atto, sentiti gli esperti di cui all'articolo 61, comma 2, il Presidente della Corte di appello, il Procuratore generale presso la Corte di appello e il Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati del Comune sede dell'ufficio di Corte di appello, anche in rappresentanza degli Ordini distrettuali, individua, mediante protocollo d'intesa, in relazione alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, uno o piu' enti locali cui affidare l'istituzione e la gestione dei Centri per la giustizia riparativa in base ai seguenti criteri:

  1. a) il fabbisogno di servizi sul territorio;

  2. b) la necessita' che l'insieme dei Centri assicuri per tutto il distretto, su base territoriale o funzionale, l'offerta dell'intera gamma dei programmi di giustizia riparativa;

  3. c) la necessita' che i Centri assicurino, nello svolgimento dei servizi, i livelli essenziali delle prestazioni e il rispetto dei principi e delle garanzie stabiliti dal presente decreto.

6. All'attuazione delle attivita' di cui al presente articolo le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alle attivita' della Conferenza locale per la giustizia riparativa non da' diritto a compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese di qualunque natura o comunque denominati.

Art. 64 Forme di gestione

1. I Centri per la giustizia riparativa assicurano, nello svolgimento dei servizi, i livelli essenziali e uniformi di cui all'articolo 62.

2. I Centri possono avvalersi di mediatori esperti dell'ente locale di riferimento. Possono, altresi', dotarsi di mediatori esperti mediante la stipula di contratti di appalto ai sensi degli articoli 140 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero avvalendosi di enti del terzo settore ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o mediante una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 56 del medesimo decreto.

3. Nel contratto di appalto o nella convenzione sono indicati, tra l'altro, le caratteristiche e le modalita' di svolgimento dei programmi di giustizia riparativa, la durata, gli obblighi e le modalita' di copertura assicurativa, i rapporti finanziari, le forme del controllo amministrativo dell'ente locale di riferimento, i casi di decadenza e di risoluzione per inadempimento, tra i quali il mancato rispetto dei principi e delle garanzie disciplinati nel presente decreto.

4. In ogni caso, il personale che svolge i programmi di giustizia riparativa deve possedere la qualifica di mediatore esperto ed essere inserito nell'elenco di cui all'articolo 60, comma 2.

Art. 65 Trattamento dei dati personali

1. I Centri per la giustizia riparativa trattano i dati personali, anche appartenenti alle categorie di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, strettamente necessari all'esercizio delle competenze e al raggiungimento degli scopi di cui al presente decreto, per le finalita' di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera q), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e assumono la qualita' di titolari del trattamento.

2. Il trattamento e' effettuato nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Le tipologie dei dati che possono essere trattati, le categorie di interessati, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le operazioni di trattamento, nonche' le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati sono definiti con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 66 Vigilanza del Ministero della giustizia

1. La Conferenza locale presenta annualmente al Ministero della giustizia una relazione sull'attivita' svolta. E', in ogni caso, nella facolta' del Ministero di richiedere in qualunque momento informazioni sullo stato dei servizi per la giustizia riparativa.

2. Le informazioni acquisite sono valutate ai fini delle determinazioni da assumere ai sensi dell'articolo 67, comma 1.

Art. 67 Finanziamento

1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia e' istituito un Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa, con una dotazione di euro 4.438.524 annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' stabilita ogni anno la quota da trasferire agli enti di cui all'articolo 63, comma 5, per il funzionamento dei Centri per la giustizia riparativa e per la prestazione dei relativi servizi, nel limite delle disponibilita' del fondo istituito ai sensi del presente comma.2

2. Le Regioni e le Province autonome, le Citta' metropolitane, le Province, i Comuni e la Cassa delle Ammende, nel quadro delle rispettive politiche e competenze, possono concorrere, nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito dei propri bilanci, al finanziamento dei programmi di giustizia riparativa.

3. Nel limite delle disponibilita' del fondo di cui al comma 1, fermo restando il finanziamento degli interventi necessari a garantire i livelli essenziali delle prestazioni di giustizia riparativa, la determinazione degli importi da assegnare agli enti di cui all'articolo 63, comma 5, tiene conto, sulla base di criteri di proporzionalita', dell'ammontare delle risorse proprie annualmente impiegate dagli stessi enti per il finanziamento dei programmi di giustizia riparativa, opportunamente documentati e rendicontati alla Conferenza nazionale di cui all'articolo 61.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 4.438.524 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo penale di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 27 settembre 2021, n. 134.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Titolo V. Ulteriori interventi e modifiche alle leggi speciali

Capo I. Modifiche in materia di procedimento per decreto

Capo II. Modifiche in materia di giustizia digitale

Art. 69 Modifiche in materia di giustizia digitale

1. All'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Allo stesso modo si procede per le notificazioni da eseguire a norma dell'articolo 148, comma 1, del codice di procedura penale.»;

  2. b) al comma 6, dopo le parole «ai soggetti» sono inserite le seguenti: «diversi dall'imputato»;

  3. c) dopo il comma 7, e' inserito il seguente: «7-bis. Nei procedimenti penali quando l'imputato o le altre parti private dichiarano domicilio presso un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante da pubblici elenchi, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria o della segreteria si effettuano ai sensi del comma 4. Nelle ipotesi di mancata consegna dei messaggi di posta elettronica certificata per cause non imputabili al destinatario, si applicano per l'imputato le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del codice di procedura penale e per le altre parti private le disposizioni di cui al comma 6 del presente decreto.»;

  4. d) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Quando non e' possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, le disposizioni dell'articolo 148, comma 4, del codice di procedura penale.».

Capo III. Modifiche in materia di estinzione delle contravvenzioni, di pene sostitutive delle pene detentive brevi e di pene pecuniarie

Art. 70 Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283

1. Alla legge 30 aprile 1962, n. 283, dopo l'articolo 12-bis, sono inseriti i seguenti:
«Art. 12-ter(Estinzione delle contravvenzioni per adempimento di prescrizioni impartite dall'organo accertatore). - Salvo che concorrano con uno o piu' delitti, alle contravvenzioni previste dalla presente legge e da altre disposizioni aventi forza di legge, in materia di igiene, produzione, tracciabilita' e vendita di alimenti e bevande, che hanno cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie e per le quali sia prevista la pena della sola ammenda, ovvero la pena dell'ammenda, alternativa o congiunta a quella dell'arresto, si applicano le disposizioni del presente articolo e degli articoli 12-quater, 12-quinquies, 12- sexies, 12-septies, 12-octies e 12-nonies.
Per consentire l'estinzione della contravvenzione ed eliderne le conseguenze dannose o pericolose, l'organo accertatore, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario e comunque non superiore a sei mesi.
In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore, che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine puo' essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che e' comunicato immediatamente al pubblico ministero.
Copia della prescrizione e' notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.
Con la prescrizione l'organo accertatore puo' imporre, anche con riferimento al contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro, specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attivita' potenzialmente pericolose per la sicurezza, l'igiene alimentare e la salute pubblica.
Resta in ogni caso fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale, e di trasmettere il verbale con cui sono state impartite le prescrizioni.
Il pubblico ministero, quando lo ritiene necessario, puo' disporre con decreto che l'organo che ha impartito le prescrizioni apporti modifiche alle stesse.
Art. 12-quater(Verifica dell'adempimento e ammissione al pagamento in sede amministrativa). - Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato, l'organo che ha impartito le prescrizioni verifica se la violazione e' stata eliminata secondo le modalita' e nel termine indicati nella prescrizione.
Quando la prescrizione e' adempiuta, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari ad un sesto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell'estinzione del reato, destinata all'entrata del bilancio dello Stato.
Al piu' tardi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per il pagamento, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonche' il pagamento della somma di denaro.
Quando la prescrizione non e' adempiuta, o la somma di denaro non e' stata pagata, l'organo accertatore ne da' comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.
Art. 12-quinquies (Prestazione di lavoro di pubblica utilita' in alternativa al pagamento in sede amministrativa). - Entro il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 12-quater, il contravventore che, per le proprie condizioni economiche e patrimoniali, sia impossibilitato a provvedere al pagamento della somma di denaro, puo' richiedere al pubblico ministero, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, di svolgere in alternativa lavoro di pubblica utilita' presso lo Stato, le Regioni, le Citta' metropolitane, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. L'impossibilita' di provvedere al pagamento e' comprovata con dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal contravventore ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
La richiesta di cui al primo comma e' comunicata all'organo accertatore. Con essa e' depositata la documentazione attestante la manifestazione di disponibilita' dell'ente a impiegare il contravventore nello svolgimento di lavoro di pubblica utilita'.
La durata e il termine per iniziare e per concludere il lavoro di pubblica utilita' sono determinati dal pubblico ministero con decreto notificato al contravventore e comunicato all'organo accertatore, nonche' all'autorita' di pubblica sicurezza incaricata di controllare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. Il ragguaglio ha luogo calcolando 250 euro per ogni giorno di lavoro di pubblica utilita'. Un giorno di lavoro di pubblica utilita' consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro. Il lavoro di pubblica utilita' non puo' avere durata superiore a sei mesi. L'attivita' viene svolta di regola nell'ambito della regione in cui risiede il contravventore e comporta la prestazione di non piu' di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalita' e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del contravventore. Tuttavia, se il contravventore lo richiede, il pubblico ministero puo' ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilita' per un tempo superiore. La durata giornaliera della prestazione non puo' comunque oltrepassare le otto ore. Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalita' di svolgimento del lavoro di pubblica utilita' sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Il controllo sull'osservanza degli obblighi connessi al lavoro di pubblica utilita' e' effettuato dall'ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza dell'ufficio di pubblica sicurezza, dal comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente.
Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la conclusione del lavoro di pubblica utilita', l'autorita' indicata nel quinto comma comunica all'organo accertatore e al pubblico ministero l'avvenuto svolgimento o meno dell'attivita' lavorativa.
Il contravventore puo' in ogni momento interrompere la prestazione del lavoro di pubblica utilita' pagando una somma di denaro pari a un sesto del massimo dell'ammenda prevista per la contravvenzione, dedotta la somma corrispondente alla durata del lavoro gia' prestato. In tal caso il contravventore attesta l'avvenuto pagamento all'organo accertatore e all'autorita' incaricata dei controlli sullo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', che ne da' immediata comunicazione al pubblico ministero.
Art. 12-sexies (Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore). - Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa, ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo accertatore e dalla polizia giudiziaria, ne da' comunicazione all'organo accertatore o alla polizia giudiziaria affinche' provvedano agli adempimenti di cui agli articoli 12-ter e 12-quater.
Nel caso previsto dal primo comma, l'organo accertatore o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attivita' senza ritardo e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla data in cui hanno ricevuto comunicazione della notizia di reato dal pubblico ministero.
Art.12-septies(Sospensione del procedimento penale). - Il procedimento per la contravvenzione e' sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 12-quater, commi terzo e quarto. Nel caso in cui il contravventore abbia richiesto di svolgere il lavoro di pubblica utilita' ai sensi dell'articolo 12-quinquies, il procedimento e' sospeso sino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 12-quinquies, commi sesto e settimo.
Nel caso previsto dall'articolo 12-sexies, primo comma, il procedimento riprende il suo corso quando l'organo accertatore con funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale ovvero la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero che non ritengono di dover impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza del termine di cui all'articolo 12-sexies, secondo comma, se l'organo accertatore o la polizia giudiziaria omettono di informare il pubblico ministero delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora nel predetto termine l'organo accertatore o la polizia giudiziaria informino il pubblico ministero d'aver impartito una prescrizione, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal primo comma del presente articolo.
La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, ne' gli atti urgenti di indagine preliminare, ne' il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.
Se e' presentata richiesta di archiviazione, l'esecuzione del lavoro di pubblica utilita' e' sospesa fino alla decisione del giudice per le indagini preliminari.
Art. 12-octies (Estinzione del reato e richiesta di archiviazione del procedimento). - La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo accertatore o dalla polizia giudiziaria nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 12-quater, secondo comma, ovvero presta il lavoro di pubblica utilita' nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 12-quinquies.
Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione e' estinta ai sensi del primo comma.
Art. 12-nonies (Adempimento tardivo della prescrizione). - Se la prescrizione e' adempiuta in un tempo superiore a quello stabilito, la pena e' diminuita. Prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, l'adempimento di cui al comma che precede, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalita' diverse da quelle indicate dall'organo accertatore, sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare e' ridotta a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.».

Art. 71 Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689

1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) l'articolo 53 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 53 (Sostituzione delle pene detentive brevi). - Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, puo' sostituire tale pena con quella della semiliberta' o della detenzione domiciliare; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre anni, puo' sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilita'; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, puo' sostituirla altresi' con la pena pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensi dell'articolo 56-quater.
    Con il decreto penale di condanna, il giudice, su richiesta dell'indagato o del condannato, puo' sostituire la pena detentiva determinata entro il limite di un anno, oltre che con la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilita'. Si applicano le disposizioni dei commi 1-bis e 1- ter dell'articolo 459 del codice di procedura penale.
    Ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell'articolo 81 del codice penale.»

  2. b) l'articolo 55 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 55 (Semiliberta' sostitutiva). - La semiliberta' sostitutiva comporta l'obbligo di trascorrere almeno otto ore al giorno in un istituto di pena e di svolgere, per la restante parte del giorno, attivita' di lavoro, di studio, di formazione professionale o comunque utili alla rieducazione ed al reinserimento sociale, secondo il programma di trattamento predisposto e approvato ai sensi dei commi seguenti.
    I condannati alla semiliberta' sostitutiva sono assegnati in appositi istituti o nelle apposite sezioni autonome di istituti ordinari, di cui al secondo comma dell'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, situati nel comune di residenza, di domicilio, di lavoro o di studio del condannato o in un comune vicino. Durante il periodo di permanenza negli istituti o nelle sezioni indicate nel primo periodo, il condannato e' sottoposto alle norme della legge 26 luglio 1975, n. 354, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto compatibili. Nei casi di cui all'articolo 66, il direttore riferisce al magistrato di sorveglianza e all'ufficio di esecuzione penale esterna.
    Il semilibero e' sottoposto a un programma di trattamento predisposto dall'ufficio di esecuzione penale esterna ed approvato dal giudice, nel quale sono indicate le ore da trascorrere in istituto e le attivita' da svolgere all'esterno.
    L'ufficio di esecuzione penale esterna e' incaricato della vigilanza e dell'assistenza del condannato in liberta', secondo le modalita' previste dall'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
    Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 101, commi 1, 2 e da 5 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Al condannato alla pena sostitutiva della semiliberta' non si applica l'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»;

  3. c) l'articolo 56 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 56 (Detenzione domiciliare sostitutiva). - La detenzione domiciliare sostitutiva comporta l'obbligo di rimanere nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza ovvero in comunita' o in case famiglia protette, per non meno di dodici ore al giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di salute del condannato. In ogni caso, il condannato puo' lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita e di salute, secondo quanto stabilito dal giudice.
    Il giudice dispone la detenzione domiciliare sostitutiva tenendo conto anche del programma di trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna, che prende in carico il condannato e che riferisce periodicamente sulla sua condotta e sul percorso di reinserimento sociale.
    Il luogo di esecuzione della pena deve assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato e non puo' essere un immobile occupato abusivamente. Se il condannato non ha la disponibilita' di un domicilio idoneo, l'ufficio di esecuzione penale esterna predispone il programma di trattamento, individuando soluzioni abitative anche comunitarie adeguate alla detenzione domiciliare.
    Il giudice, se lo ritiene necessario per prevenire il pericolo di commissione di altri reati o per tutelare la persona offesa, puo' prescrivere procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche funzionali e operative degli apparati di cui le Forze di polizia abbiano l'effettiva disponibilita'. La temporanea indisponibilita' di tali mezzi non puo' ritardare l'inizio della esecuzione della detenzione domiciliare. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 275-bis, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.
    Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Al condannato alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare non si applica l'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»;

  4. d) dopo l'articolo 56, sono inseriti i seguenti:
    «Art. 56-bis (Lavoro di pubblica utilita' sostitutivo). - Il lavoro di pubblica utilita' consiste nella prestazione di attivita' non retribuita in favore della collettivita' da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, le Citta' metropolitane, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
    L'attivita' viene svolta di regola nell'ambito della regione in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non meno di sei ore e non piu' di quindici ore di lavoro settimanale da svolgere con modalita' e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice puo' ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilita' per un tempo superiore. La durata giornaliera della prestazione non puo' comunque oltrepassare le otto ore.
    Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilita' consiste nella prestazione di due ore di lavoro.
    Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalita' di svolgimento del lavoro di pubblica utilita' sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
    In caso di decreto penale di condanna o di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', se accompagnato dal risarcimento del danno o dalla eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, comporta la revoca della confisca eventualmente disposta, salvi i casi di confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione, uso e porto, detenzione o alienazione costituiscano reato.
    Al condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilita' non si applica l'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
    Art. 56-ter (Prescrizioni comuni). - La semiliberta', la detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilita' comportano, in ogni caso, le seguenti prescrizioni:
    1) il divieto di detenere e portare a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se e' stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;
    2) il divieto di frequentare abitualmente, senza giustificato motivo, pregiudicati o persone sottoposte a misure di sicurezza, a misure di prevenzione o comunque persone che espongano concretamente il condannato al rischio di commissione di reati, salvo si tratti di familiari o di altre persone conviventi stabilmente;
    3) l'obbligo di permanere nell'ambito territoriale, di regola regionale, stabilito nel provvedimento che applica o da' esecuzione alla pena sostitutiva;
    4) il ritiro del passaporto e la sospensione della validita' ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente;
    5) l'obbligo di conservare, di portare con se' e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia il provvedimento che applica o da' esecuzione alla pena sostitutiva e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalita' di esecuzione della pena, adottato a norma dell'articolo 64.
    Al fine di prevenire la commissione di ulteriori reati, il giudice puo' altresi' prescrivere il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Si applica l'articolo 282-ter del codice di procedura penale, in quanto compatibile.
    Art. 56-quater (Pena pecuniaria sostitutiva). - Per determinare l'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva il giudice individua il valore giornaliero al quale puo' essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non puo' essere inferiore a 5 euro e superiore a 2.500 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che puo' essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare.
    Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'articolo 133-ter del codice penale.»;

  5. e) l'articolo 57 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 57 (Durata ed effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguaglio). - La durata della semiliberta' sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva e' pari a quella della pena detentiva sostituita. La durata del lavoro di pubblica utilita' corrisponde a quella della pena detentiva sostituita ed e' determinata sulla base dei criteri di cui all'articolo 56-bis. Per ogni effetto giuridico, la semiliberta' sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita ed un giorno di pena detentiva equivale a un giorno di semiliberta' sostitutiva, di detenzione domiciliare sostitutiva o di lavoro di pubblica utilita' sostitutivo.
    La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva.»;

  6. f) l'articolo 58 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 58 (Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive). - Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, puo' applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano piu' idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non puo' essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.
    Tra le pene sostitutive il giudice sceglie quella piu' idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della liberta' personale, indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo.
    Quando applica la semiliberta' o la detenzione domiciliare, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonei nel caso concreto il lavoro di pubblica utilita' o la pena pecuniaria.
    In ogni caso, nella scelta tra la semiliberta', la detenzione domiciliare o il lavoro di pubblica utilita', il giudice tiene conto delle condizioni legate all'eta', alla salute fisica o psichica, alla maternita', o alla paternita' nei casi di cui all'articolo 47-quinquies, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354, fermo quanto previsto dall'articolo 69, terzo e quarto comma. Il giudice tiene altresi' conto delle condizioni di disturbo da uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche ovvero da gioco d'azzardo, certificate dai servizi pubblici o privati autorizzati indicati all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' delle condizioni di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, certificate dai servizi indicati dall'articolo 47-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354.»;

  7. g) l'articolo 59 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 59 (Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva). - La pena detentiva non puo' essere sostituita:
    a) nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semiliberta', della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilita' ai sensi dell'articolo 66, ovvero nei confronti di chi ha commesso un delitto non colposo durante l'esecuzione delle medesime pene sostitutive; e' fatta comunque salva la possibilita' di applicare una pena sostitutiva di specie piu' grave di quella revocata;
    b) con la pena pecuniaria, nei confronti di chi, nei cinque anni precedenti, e' stato condannato a pena pecuniaria, anche sostitutiva, e non l'ha pagata, salvi i casi di conversione per insolvibilita' ai sensi degli articoli 71 e 103;
    c) nei confronti dell'imputato a cui deve essere applicata una misura di sicurezza personale, salvo i casi di parziale incapacita' di intendere e di volere;
    d) nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all' articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale.
    Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli imputati minorenni.»;

  8. h) l'articolo 61 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 61 (Condanna a pena sostitutiva). - Nel dispositivo della sentenza di condanna, della sentenza di applicazione della pena e del decreto penale, il giudice indica la specie e la durata della pena detentiva sostituita e la specie, la durata ovvero l'ammontare della pena sostitutiva.»;

  9. i) dopo l'articolo 61 e' inserito il seguente:
    «Art. 61-bis (Esclusione della sospensione condizionale della pena). - Le disposizioni di cui agli articoli 163 e seguenti del codice penale, relative alla sospensione condizionale della pena, non si applicano alle pene sostitutive previste dal presente Capo.»;

  10. l) l'articolo 62 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 62 (Esecuzione della semiliberta' e della detenzione domiciliare sostitutive). - Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena sostitutiva della semiliberta' o della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza del luogo di domicilio del condannato. Il provvedimento di esecuzione e' notificato altresi' al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore della fase del giudizio. Il magistrato di sorveglianza procede a norma dell'articolo 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale e, previa verifica dell'attualita' delle prescrizioni, entro il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della sentenza provvede con ordinanza con cui conferma e, ove necessario, modifica le modalita' di esecuzione e le prescrizioni della pena. L'ordinanza e' immediatamente trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato e' domiciliato ovvero, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente. L'ordinanza e' trasmessa anche all'ufficio di esecuzione penale esterna e, nel caso di semiliberta', al direttore dell'istituto penitenziario cui il condannato e' stato assegnato.
    Appena ricevuta l'ordinanza prevista al secondo comma, l'organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni in essa contenute e di presentarsi immediatamente all'ufficio di esecuzione penale esterna. Provvede altresi' al ritiro e alla custodia delle armi, munizioni ed esplosivi e del passaporto ed alla apposizione sui documenti equipollenti dell'annotazione "documento non valido per l'espatrio", limitatamente alla durata della pena.
    Se il condannato e' detenuto o internato, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza e' trasmessa anche al direttore dell'istituto penitenziario, il quale deve informare anticipatamente l'organo di polizia della dimissione del condannato. La pena sostitutiva inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione.
    Cessata l'esecuzione della pena, le cose ritirate e custodite ai sensi del terzo comma sono restituite a cura dello stesso organo di polizia; vengono inoltre annullate le annotazioni effettuate ai sensi dello stesso terzo comma. Di tutti gli adempimenti espletati e' redatto processo verbale ed e' data notizia al questore e agli altri uffici interessati, nonche' al direttore dell'istituto presso cui si trova il condannato alla semiliberta'.»;

  11. m) l'articolo 63 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 63 (Esecuzione del lavoro di pubblica utilita' sostitutivo). - La sentenza penale irrevocabile o il decreto penale esecutivo che applicano il lavoro di pubblica utilita' sono immediatamente trasmessi per estratto a cura della cancelleria all'ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri competenti in relazione al comune in cui il condannato risiede, nonche' all'ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico il condannato. La sentenza penale irrevocabile o il decreto penale esecutivo sono altresi' trasmessi al pubblico ministero per gli adempimenti di cui all'articolo 70.
    Appena ricevuto il provvedimento di cui al primo comma, l'organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni in esso contenute e di presentarsi immediatamente all'ufficio di esecuzione penale esterna. Qualora il condannato sia detenuto o internato, copia del provvedimento e' comunicata altresi' al direttore dell'istituto, il quale informa anticipatamente l'organo di polizia e l'ufficio di esecuzione penale esterna della dimissione del condannato. Immediatamente dopo la dimissione, il condannato si presenta all'ufficio di esecuzione penale esterna per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilita'.
    Con la sentenza o con il decreto penale, il giudice incarica l'ufficio di esecuzione penale esterna e gli organi di polizia indicati al primo comma di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. L'ufficio di esecuzione penale esterna riferisce periodicamente al giudice che ha applicato la pena sulla condotta del condannato e sul percorso di reinserimento sociale.
    Al termine del lavoro di pubblica utilita', l'ufficio di esecuzione penale esterna riferisce al giudice che, fuori dai casi previsti dall'articolo 66, dichiara eseguita la pena ed estinto ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue, e dispone la revoca della confisca nei casi di cui all'articolo 56-bis, quinto comma.»;

  12. n) l'articolo 64 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 64 (Modifica delle modalita' di esecuzione delle pene sostitutive). - Le prescrizioni imposte con l'ordinanza prevista dall'articolo 62, su istanza del condannato da inoltrare tramite l'ufficio di esecuzione penale esterna, possono essere modificate per comprovati motivi dal magistrato di sorveglianza, che procede nelle forme dell'articolo 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale.
    Le prescrizioni imposte con la sentenza che applica il lavoro di pubblica utilita', su istanza del condannato da inoltrare tramite l'ufficio di esecuzione penale esterna, possono essere modificate per comprovati motivi dal giudice che ha applicato la pena sostitutiva, il quale provvede a norma dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
    I provvedimenti di cui al primo e al secondo comma sono immediatamente trasmessi all'ufficio di esecuzione penale esterna, all'organo di polizia o al direttore dell'istituto competenti per il controllo sull'adempimento delle prescrizioni.
    Non possono essere modificate le prescrizioni di cui all'articolo 56-ter, primo comma, numeri 1, 2, 4 e 5.»;

  13. o) all'articolo 65:

    1. 1) al primo comma, le parole: «la semidetenzione o la liberta' controllata o» sono sostituite dalle seguenti: «le pene sostitutive della semiliberta', della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilita' ovvero»; la parola: «verifica» e' sostituita dalle seguenti: «, e il nucleo di Polizia penitenziaria presso l'ufficio di esecuzione penale esterna verificano» e la parola: «tiene» e' sostituita dalla seguente: «tengono»;

    2. 2) al secondo comma, le parole: «custoditi l'estratto della» sono sostituite dalle seguenti: «custodite la» e dopo la parola «condanna» il segno di interpunzione «,» e' sostituito dalle seguenti parole: «che applica il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo ovvero» e dopo le parole: «modalita' di esecuzione» sono inserite le seguenti: «della semiliberta' sostitutiva o della detenzione domiciliare sostitutiva»; nel secondo periodo, la parola: «semidetenzione» e' sostituita dalla seguente: «semiliberta'» e le parole: «29 aprile 1976, n. 431» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2000, n. 230»;

    3. 3) nel terzo comma, le parole: «o della sezione ivi indicata» sono soppresse;

    4. 4) nella rubrica, le parole: «imposte con la sentenza di condanna» sono soppresse;

  14. p) l'articolo 66 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 66 (Revoca per inosservanza delle prescrizioni). - Salvo quanto previsto dall'articolo 71 per la pena pecuniaria, la mancata esecuzione della pena sostitutiva, ovvero la violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad essa inerenti, ne determina la revoca e la parte residua si converte nella pena detentiva sostituita ovvero in altra pena sostitutiva piu' grave.
    Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, il direttore dell'istituto a cui il condannato e' assegnato o il direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna informano, senza indugio, il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilita', ovvero il magistrato di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza prevista dall'articolo 62, di ogni violazione degli adempimenti sui quali gli organi medesimi esercitano i rispettivi controlli.
    Il magistrato di sorveglianza compie, ove occorra, sommari accertamenti e, qualora ritenga doversi disporre la revoca della semiliberta' o della detenzione domiciliare e la conversione previste dal primo comma, procede a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Allo stesso modo procede il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilita'.»;

  15. q) l'articolo 67 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 67 (Inapplicabilita' delle misure alternative alla detenzione). - Salvo quanto previsto dall'articolo 47, comma 3-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le misure alternative alla detenzione di cui al capo VI del titolo I della medesima legge n. 354 del 1975, non si applicano al condannato in espiazione di pena sostitutiva.
    Salvo che si tratti di minori di eta' al momento della condanna, le misure di cui al primo comma non si applicano altresi', prima dell'avvenuta espiazione di meta' della pena residua, al condannato in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata ai sensi dell'articolo 66 o del quarto comma dell'articolo 72.»;

  16. r) l'articolo 68 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 68 (Sospensione dell'esecuzione delle pene sostitutive).
    - L'esecuzione della semiliberta' sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva o del lavoro di pubblica utilita' sostitutivo e' sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna; l'esecuzione e' altresi' sospesa in caso di arresto o di fermo del condannato o di applicazione, anche provvisoria, di una misura di sicurezza detentiva.
    L'ordine di esecuzione della semiliberta' sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva o del lavoro di pubblica utilita' sostitutivo emesso nei confronti dell'imputato detenuto o internato non sospende l'esecuzione di pene detentive o l'esecuzione, anche provvisoria, di misure di sicurezza detentive, ne' il corso della custodia cautelare.
    Nei casi previsti dal primo comma, il giudice ovvero il magistrato di sorveglianza determinano la durata residua della pena sostitutiva e trasmettono il provvedimento al direttore dell'istituto in cui si trova il condannato; questi informa anticipatamente l'organo di polizia della data in cui riprendera' l'esecuzione della pena sostitutiva.
    La pena sostitutiva riprende a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione della esecuzione della pena detentiva ovvero dal secondo giorno successivo, in relazione alle necessita' di viaggio e alle condizioni dei trasporti.»;

  17. s) l'articolo 69 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 69 (Licenze ai condannati alla semiliberta' e alla detenzione domiciliare. Sospensione e rinvio delle pene sostitutive).
    - Per giustificati motivi, attinenti alla salute, al lavoro, allo studio, alla formazione, alla famiglia o alle relazioni affettive, al condannato alla pena sostitutiva della semiliberta' o della detenzione domiciliare possono essere concesse licenze per la durata necessaria e comunque non superiore nel complesso a quarantacinque giorni all'anno. Si applica il terzo comma dell'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354. Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di essa, non rientra in istituto o nel luogo indicato nell'articolo 56, primo comma, e' applicabile l'articolo 66, primo comma.
    Per gli stessi giustificati motivi di cui al primo comma ovvero per cause riconducibili all'attivita' dei soggetti di cui all'articolo 56-bis, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilita' puo' essere sospesa per un periodo non superiore nel complesso a quarantacinque giorni all'anno. Al condannato che, allo scadere della sospensione, non si presenta al lavoro e' applicabile l'articolo 66 secondo comma.
    Per il rinvio dell'esecuzione della pena sostitutiva della semiliberta' o della detenzione domiciliare nei casi di cui agli articoli 146 e 147 del codice penale si applica l'articolo 684 del codice di procedura penale. Al condannato alla semiliberta' puo' essere applicata la pena sostitutiva della detenzione domiciliare, ove compatibile. In tal caso, l'esecuzione della pena prosegue durante la detenzione domiciliare.
    Quando le condizioni di cui agli articoli 146 e 147 del codice penale non sono compatibili con la prosecuzione della prestazione lavorativa, il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilita', nelle forme previste di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, dispone il rinvio dell'esecuzione della pena.
    Nelle medesime forme di cui al terzo e al quarto comma si provvede quando occorre disporre la proroga del termine del rinvio dell'esecuzione.»;

  18. t) l'articolo 70 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 70 (Esecuzione di pene sostitutive concorrenti). - Quando contro la stessa persona sono state pronunciate, per piu' reati, una o piu' sentenze o decreti penali di condanna a pena sostitutiva, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli da 71 a 80 del codice penale.
    Se piu' reati importano pene sostitutive, anche di specie diversa, e il cumulo delle pene detentive sostituite non eccede complessivamente la durata di quattro anni, si applicano le singole pene sostitutive distintamente, anche oltre i limiti di cui all'articolo 53 per la pena pecuniaria e per il lavoro di pubblica utilita'.
    Se il cumulo delle pene detentive sostituite eccede complessivamente la durata di quattro anni, si applica per intero la pena sostituita, salvo che la pena residua da eseguire sia pari o inferiore ad anni quattro.
    Le pene sostitutive sono sempre eseguite dopo le pene detentive e, nell'ordine, si eseguono la semiliberta', la detenzione domiciliare ed il lavoro di pubblica utilita'.
    Per l'esecuzione delle pene sostitutive concorrenti si applica, in quanto compatibile, l'articolo 663 del codice di procedura penale.
    E' tuttavia fatta salva, limitatamente all'esecuzione del lavoro di pubblica utilita', anche concorrente con pene sostitutive di specie diversa, la competenza del giudice che ha applicato tale pena.»;

  19. u) l'articolo 71 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 71 (Esecuzione della pena pecuniaria sostitutiva. Revoca e conversione per mancato pagamento). - Alla pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva si applicano le disposizioni dell'articolo 660 del codice di procedura penale.
    Il mancato pagamento della pena pecuniaria sostitutiva, entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione, ne comporta la revoca e la conversione nella semiliberta' sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva. Si applica l'articolo 58. Se e' stato disposto il pagamento rateale, il mancato pagamento di una rata, alla scadenza stabilita, comporta la revoca della pena pecuniaria sostitutiva e la conversione ha luogo per la parte residua.
    Quando le condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento dell'esecuzione rendono impossibile il pagamento entro il termine indicato nell'ordine di esecuzione, la pena pecuniaria sostitutiva e' revocata e convertita nel lavoro di pubblica utilita' sostitutivo o, se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva. Si applicano le disposizioni del terzo periodo del secondo comma.»;

  20. v) l'articolo 72 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 72 (Ipotesi di responsabilita' penale e revoca). - Il condannato alla pena sostitutiva della semiliberta' o della detenzione domiciliare che per piu' di dodici ore, senza giustificato motivo, rimane assente dall'istituto di pena ovvero si allontana da uno dei luoghi indicati nell'articolo 56 e' punito ai sensi del primo comma dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione del quarto comma dell'articolo 385 del codice penale.
    Il condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilita' che, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro ovvero lo abbandona e' punito ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
    La condanna a uno dei delitti di cui ai commi primo e secondo importa la revoca della pena sostitutiva, salvo che il fatto sia di lieve entita'.
    La condanna a pena detentiva per un delitto non colposo commesso durante l'esecuzione di una pena sostitutiva, diversa dalla pena pecuniaria, ne determina la revoca e la conversione per la parte residua nella pena detentiva sostituita, quando la condotta tenuta appare incompatibile con la prosecuzione della pena sostitutiva, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 58.
    La cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza di cui al quarto comma informa senza indugio il magistrato di sorveglianza competente per la detenzione domiciliare sostitutiva o per la semiliberta' sostitutiva, ovvero il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo.»;

  21. z) l'articolo 75 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 75 (Disposizioni relative ai minorenni). - Le disposizioni del presente Capo si applicano anche, in quanto compatibili, agli imputati minorenni. Si applica l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.»;

  22. aa) dopo l'articolo 75 e' inserito il seguente:
    «Art. 75-bis (Disposizioni relative ai reati militari). - Le disposizioni del presente Capo si applicano, in quanto compatibili, ai reati militari quando le prescrizioni risultano in concreto compatibili con la posizione soggettiva del condannato.»;

  23. bb) l'articolo 76 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 76 (Norme applicabili). - Alle pene sostitutive previste dal presente Capo si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 47, comma 12-bis, 51-bis, 51-quater e 53-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.»;

  24. cc) alla rubrica del Capo III, le parole: «Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi» sono sostituite dalle seguenti: «Pene sostitutive delle pene detentive brevi»;

  25. dd) l'articolo 102 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 102 (Conversione delle pene pecuniarie principali per mancato pagamento). - Il mancato pagamento della multa o dell'ammenda entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione ne comporta la conversione nella semiliberta' sostitutiva.
    Il ragguaglio si esegue a norma dell'articolo 135 del codice penale. In ogni caso la semiliberta' sostitutiva non puo' avere durata superiore a quattro anni, se la pena convertita e' quella della multa, e durata superiore a due anni, se la pena convertita e' quella dell'ammenda.
    Se e' stato disposto il pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale, la conversione ha luogo per la parte residua della pena pecuniaria.
    Il condannato puo' sempre far cessare l'esecuzione della semiliberta' pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena da conversione espiata; a tal fine, puo' essere ammesso al pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale.»;

  26. ee) l'articolo 103 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 103 (Mancato pagamento della pena pecuniaria per insolvibilita' del condannato). - Quando le condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento dell'esecuzione rendono impossibile il pagamento della multa o dell'ammenda entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione, la pena pecuniaria e' convertita nel lavoro di pubblica utilita' sostitutivo ovvero, se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva.
    Il ragguaglio si esegue in ogni caso a norma dell'articolo 135 del codice penale e un giorno di lavoro di pubblica utilita' sostitutivo consiste nella prestazione di due ore di lavoro. In ogni caso il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo e la detenzione domiciliare sostitutiva non possono avere durata superiore a due anni, se la pena convertita e' la multa, e durata superiore a un anno, se la pena convertita e' l'ammenda.
    Se e' stato disposto il pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale, la conversione ha luogo per la parte residua della pena pecuniaria.
    Il condannato puo' in ogni caso far cessare l'esecuzione del lavoro di pubblica utilita' sostitutiva o della detenzione domiciliare sostitutiva pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena da conversione espiata. A tal fine puo' essere ammesso al pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale.»;

  27. ff) dopo l'articolo 103 sono inseriti i seguenti:
    «Art. 103-bis (Inapplicabilita' delle misure alternative alla detenzione). - Le misure alternative alla detenzione, di cui al Capo VI del Titolo I della legge 26 luglio 1975 n. 354, non si applicano al condannato alla semiliberta' sostitutiva o alla detenzione domiciliare sostitutiva derivanti da conversione della pena pecuniaria ai sensi del presente Capo.
    Art. 103-ter (Disposizioni applicabili). - Alla semiliberta' sostitutiva, alla detenzione domiciliare sostitutiva e al lavoro di pubblica utilita' sostitutivo, quali pene da conversione della multa e dell'ammenda ai sensi del presente Capo, si applicano, in quanto compatibili e non espressamente derogate, le disposizioni del Capo III della presente legge e le ulteriori disposizioni di legge, ovunque previste, che si riferiscono alle corrispondenti pene sostitutive.
    Art. 103-quater (Disposizioni relative ai minorenni). - La pena pecuniaria, anche sostitutiva, applicata per un reato commesso da persona minore di eta', in caso di mancato pagamento si converte nel lavoro di pubblica utilita' sostitutivo, se vi e' il consenso del minore non piu' soggetto ad obbligo di istruzione. In caso contrario, si converte nella detenzione domiciliare sostitutiva.
    La durata della pena da conversione non puo' superare un anno, se la pena convertita e' la multa, ovvero sei mesi, se la pena convertita e' l'ammenda. Tuttavia, in caso di insolvibilita' del condannato la durata massima della pena da conversione non puo' superare sei mesi, se la pena convertita e' la multa, ovvero tre mesi, se la pena convertita e' l'ammenda.
    Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 71, 102 e 103, nonche' l'articolo 103-ter. Si applica altresi', in quanto compatibile, l'articolo 660 del codice di procedura penale. Non si applica l'articolo 103-bis e il minore, nel corso dell'esecuzione della detenzione domiciliare sostitutiva, puo' essere affidato in prova al servizio sociale ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.»;

  28. gg) l'articolo 107 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 107 (Esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della multa o dell'ammenda). - Per l'esecuzione della semiliberta' sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva e del lavoro di pubblica utilita' sostitutivo, quali pene conseguenti alla conversione della multa o dell'ammenda, si applicano gli articoli 62, 63, 64, 65, 68 e 69. Competente e' il magistrato di sorveglianza, che provvede ai sensi dell'articolo 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale.»;

  29. hh) l'articolo 108 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 108 (Inosservanza delle prescrizioni inerenti alle pene conseguenti alla conversione della multa o della ammenda). - La mancata esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della pena pecuniaria, anche sostitutiva di una pena detentiva, ovvero la violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad esse inerenti, ne comporta la revoca e la parte residua si converte in uguale periodo di reclusione o di arresto, a seconda della specie della pena pecuniaria originariamente inflitta. La detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilita', tuttavia, possono essere convertiti in altra pena sostitutiva piu' grave. Competente per la conversione e' il magistrato di sorveglianza, che provvede ai sensi dell'articolo 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale.
    Si applicano, in quanto compatibili, il secondo e il terzo comma dell'articolo 66.
    Si applicano le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 72.»;

Art. 72 Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

1. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all'articolo 29, al comma 4, le parole: «di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio» sono sostituite dalle seguenti: «dei Centri per la giustizia riparativa presenti sul territorio»;

  2. b) dopo l'articolo 42, abrogato dall'articolo 299 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' inserito il seguente:
    «Art. 42-bis (Esecuzione delle pene pecuniarie). - Le condanne a pena pecuniaria si eseguono a norma dell'articolo 660 del codice di procedura penale.»;

  3. c) l'articolo 55 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 55 (Conversione delle pene pecuniarie). - 1. Per i reati di competenza del giudice di pace, la pena pecuniaria non eseguita per insolvibilita' del condannato entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione si converte, a richiesta del condannato, in lavoro di pubblica utilita' da svolgere per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi con le modalita' indicate nell'articolo 54.
    2. Ai fini della conversione un giorno di lavoro di pubblica utilita' equivale a 250 euro di pena pecuniaria.
    3. Quando e' violato l'obbligo del lavoro di pubblica utilita' conseguente alla conversione della pena pecuniaria, la parte di lavoro non ancora eseguito si converte nell'obbligo di permanenza domiciliare secondo i criteri di ragguaglio indicati nel comma 5.
    4. Se il condannato non richiede di svolgere il lavoro di pubblica utilita', ovvero se il mancato pagamento di cui al primo comma non e' dovuto a insolvibilita', le pene pecuniarie non eseguite si convertono nell'obbligo di permanenza domiciliare con le forme e nei modi previsti dall'articolo 53, comma 1, e in questo caso non e' applicabile al condannato il divieto di cui all'articolo 53, comma 3.
    5. Ai fini della conversione un giorno di permanenza domiciliare equivale a 250 euro di pena pecuniaria e la durata della permanenza non puo' essere superiore a quarantacinque giorni.
    6. Il condannato puo' sempre far cessare la pena del lavoro di pubblica utilita' o della permanenza domiciliare pagando la pena pecuniaria, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena da conversione espiata.».

Art. 73 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448

1. L'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e' sostituito dal seguente:
«Art. 30 (Pene sostitutive). - 1. Con la sentenza di condanna il giudice, quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a quattro anni, puo' sostituirla con la semiliberta' o con la detenzione domiciliare, previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689; quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a tre anni, puo' sostituirla, se vi e' il consenso del minore non piu' soggetto ad obbligo di istruzione, con il lavoro di pubblica utilita' previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, puo' sostituirla, altresi', con la pena pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensi dell'articolo 56-quater della legge 24 novembre 1981, n. 689. In ogni caso, nel sostituire la pena detentiva e nello scegliere la pena sostitutiva, il giudice tiene conto della personalita' e delle esigenze di lavoro o di studio del minorenne nonche' delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali.
2. Il pubblico ministero competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo di abituale dimora del condannato. Il magistrato di sorveglianza convoca, entro tre giorni dalla comunicazione, il minorenne, l'esercente la responsabilita' genitoriale, l'eventuale affidatario e i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e provvede in ordine alla esecuzione della pena sostitutiva a norma delle leggi vigenti, tenuto conto anche delle esigenze educative del minorenne.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 59, e le funzioni attribuite all'ufficio di esecuzione penale esterna sono esercitate dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.
4. Al compimento del venticinquesimo anno di eta', se e' in corso l'esecuzione di una pena sostitutiva, il magistrato di sorveglianza per i minorenni trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza ordinario per la prosecuzione della pena, ove ne ricorrano le condizioni, con le modalita' previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.».

Art. 75 Modifiche alla legge 28 aprile 2014, n. 67

1. All'articolo 7 della legge 28 aprile 2014, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, dopo le parole «del presente capo» sono inserite le seguenti: «e del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134» e le parole: «Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'»;

  2. b) al comma 2, dopo le parole «alla prova» sono aggiunte le seguenti: «e di pene sostitutive delle pene detentive, nonche' sullo stato generale dell'esecuzione penale esterna»;

  3. c) nella rubrica, le parole: «Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'».

Art. 76 Modifiche al codice penale militare di pace, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303)

1. Al codice penale militare di pace, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. a) all'articolo 174, dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente: «Non si applica l'articolo 131-bis del codice penale.»;

  2. b) all'articolo 215, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente: «Non si applica l'articolo 131-bis del codice penale.»;

  3. c) dopo l'articolo 261-quater e' inserito il seguente:
    «Art. 261-quinquies (Malfunzionamento dei sistemi informatici degli uffici giudiziari militari). - Il malfunzionamento dei sistemi informatici in uso presso gli uffici giudiziari militari e' certificato dal responsabile della transizione al digitale del Ministero della difesa, attestato sul portale della Giustizia militare e comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, con modalita' tali da assicurarne la tempestiva conoscibilita' ai soggetti interessati. Il ripristino del corretto funzionamento e' certificato, attestato e comunicato con le medesime modalita'.
    Le certificazioni, attestazioni e comunicazioni di cui al primo comma contengono l'indicazione della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento, registrati, in relazione a ciascun settore interessato, dal responsabile della transizione al digitale del Ministero della difesa.
    Nei casi di cui al primo e al secondo comma, a decorrere dall'inizio e sino alla fine del malfunzionamento dei sistemi informatici, atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalita' non telematiche, fermo quanto disposto dagli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3, del codice di procedura penale.
    La disposizione di cui al terzo comma si applica, altresi', nel caso di malfunzionamento del sistema non certificato ai sensi del primo comma, accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, e comunicato con modalita' tali da assicurare la tempestiva conoscibilita' ai soggetti interessati della data di inizio e della fine del malfunzionamento.
    Se la scadenza di un termine previsto a pena di decadenza si verifica nel periodo di malfunzionamento certificato ai sensi del primo e del secondo comma o accertato ai sensi del quarto comma 4, si applicano le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale».

Art. 78 Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all'articolo 13, dopo il terzo comma e' inserito il seguente: «Nei confronti dei condannati e degli internati e' favorito il ricorso a programmi di giustizia riparativa.»;

  2. b) dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente:
    «Art. 15-bis (Giustizia riparativa). - 1. In qualsiasi fase dell'esecuzione, l'autorita' giudiziaria puo' disporre l'invio dei condannati e degli internati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia riparativa.
    2. La partecipazione al programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo sono valutati ai fini dell'assegnazione al lavoro all'esterno, della concessione dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, nonche' della liberazione condizionale. Non si tiene conto in ogni caso della mancata effettuazione del programma, dell'interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo.»;

  3. c) all'articolo 47:

    1. 1. dopo il comma 3-bis, e' inserito il seguente: «3-ter.
      L'affidamento in prova puo' altresi' essere concesso al condannato alle pene sostitutive della semiliberta' sostitutiva o della detenzione domiciliare sostitutiva previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo l'espiazione di almeno meta' della pena, quando il condannato abbia serbato un comportamento tale per cui l'affidamento in prova appaia piu' idoneo alla sua rieducazione e assicuri comunque la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. Il tribunale di sorveglianza procede ai sensi dell'articolo 678, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in quanto compatibile.»;

    2. 2. al comma 12, dopo le parole «pene accessorie perpetue.» e' inserito il seguente periodo: «A tali fini e' valutato anche lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo.»; dopo le parole «in disagiate condizioni economiche» sono inserite le seguenti: «e patrimoniali» e dopo le parole «gia' riscossa» sono aggiunte le seguenti: «ovvero la pena sostitutiva nella quale sia stata convertita la pena pecuniaria non eseguita».

Art. 79 Relazione annuale al Parlamento sullo stato dell'esecuzione delle pene pecuniarie

1. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro della giustizia trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione in merito all'attuazione del presente decreto in materia di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie.

2. Al fine di un compiuto monitoraggio, in funzione del raggiungimento degli obiettivi di effettivita' ed efficienza perseguiti dal presente decreto, i dati statistici relativi alle sentenze e ai decreti di condanna a pena pecuniaria, anche sostitutiva, alla riscossione, alla rateizzazione, alla sospensione condizionale e alla conversione, per insolvenza o insolvibilita' del condannato, alla estinzione per esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'articolo 47, comma 12, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla prescrizione ai sensi degli articoli 172 e 173 del codice penale, sono pubblicati periodicamente sul sito del Ministero della giustizia e sono trasmessi annualmente al Parlamento, unitamente alla relazione di cui al comma 1.

Capo IV. Modifiche in materia di spese di giustizia

Art. 80 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «delle pene pecuniarie,» sono soppresse;

  2. b) all'articolo 200, comma 1, le parole: «le pene pecuniarie,» sono soppresse;

  3. c) all'articolo 211, comma 1, le parole: «per le pene pecuniarie,» sono soppresse;

  4. d) all'articolo 235:

    1. 1) al comma 1, le parole: «e alle pene pecuniarie,» sono soppresse;

    2. 2) al comma 2, le parole: «e delle pene pecuniarie» sono soppresse.