diritto.io

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2162 del 03/02/2016 (Rv. 638777 - 01)

TRASCRIZIONE - LEGGI SPECIALI - IN GENERE | Revoca del certificato di eredità ai sensi del r.d. n. 499 del 1929 - Impugnabilità in cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638777-01

TRASCRIZIONE - LEGGI SPECIALI - IN GENERE

Il provvedimento del tribunale di revoca del certificato di eredità, ex art. 20 del r.d. n. 499 del 1929, esaurendosi esclusivamente in ambito amministrativo senza incidere su diritti soggettivi, è privo dei caratteri di decisorietà e definitività, sicché non è impugnabile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)