Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2162 del 03/02/2016 (Rv. 638777 - 01)
TRASCRIZIONE - LEGGI SPECIALI - IN GENERE | Revoca del certificato di eredità ai sensi del r.d. n. 499 del 1929 - Impugnabilità in cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.
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Il provvedimento del tribunale di revoca del certificato di eredità, ex art. 20 del r.d. n. 499 del 1929, esaurendosi esclusivamente in ambito amministrativo senza incidere su diritti soggettivi, è privo dei caratteri di decisorietà e definitività, sicché non è impugnabile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)