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Sez. 2, Sentenza n. 2338 del 21/04/1981 (Rv. 413084 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - LUCI - IN GENERE - FONDI FINITIMI A DISLIVELLO - LUCE APERTA NEL MURO DELL'EDIFICIO POSTO A LIVELLO PIU ELEVATO - ALTEZZA DAL PAVIMENTO DEL PIANO TERRENO O DAL SUOLO - DIMINUZIONE RISPETTO ALL'ALTEZZA STABILITA PER LA LUCE DEI PIANI A LIVELLO DEL SUOLO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413084-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - LUCI - IN GENERE - FONDI FINITIMI A DISLIVELLO - LUCE APERTA NEL MURO DELL'EDIFICIO POSTO A LIVELLO PIU ELEVATO - ALTEZZA DAL PAVIMENTO DEL PIANO TERRENO O DAL SUOLO - DIMINUZIONE RISPETTO ALL'ALTEZZA STABILITA PER LA LUCE DEI PIANI A LIVELLO DEL SUOLO - LIMITI.*

Nel caso di fondi finitimi a dislivello, l'altezza della luce aperta nel muro dell'edificio posto a livello piu elevato, dal pavimento del piano terreno dell'edificio stesso, o dal suolo del luogo in cui e posta, puo essere diminuita, rispetto a quella stabilita per la luce dei piani a livello del suolo, fino ad un minimo irriducibile di due metri, di una quantita non maggiore dell'aumento che l'elevazione comporti alla misura dell'altezza minima esterna (metri due virgola cinquanta), affinche la somma delle misure previste per l'altezza interna e per quella esterna non sia minore di cinque metri, quanti ne esige l'osservanza delle prescrizioni espresse per le luci poste nei locali a piano terra, ossia a livello piu prossimo a quello del fondo altrui su cui esse si aprono.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)