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Sez. 2, Sentenza n. 2061 del 19/10/1971 Ud. (dep. 04/04/1972) Rv. 120649 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO(MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI - MENZOGNA - QUANDO PUO COSTITUIRE RAGGIRO.*
Stato
decisa il 1971-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/120649-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO(MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI - MENZOGNA - QUANDO PUO COSTITUIRE RAGGIRO.*

Perche sussistano l'artifizio o il raggiro previsti dall'art 640 cod pen non e necessaria una particolare sottile ed astuta messa in scena, essendo sufficiente a concretarli qualsiasi simulazione o dissimulazione o qualsiasi subdolo espediente posto in essere per indurre taluno in errore, per cui anche la semplice affermazione menzognera puo bene costituire raggiro atto ad integrare l'elemento materiale del delitto di truffa, quando sia architettata e presentata in modo tale da assumere l'aspetto della verita e da indurre in errore il soggetto passivo.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)