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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 282 del 12/01/2021 (Rv. 660405 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Amministrazione straordinaria – Insinuazione al passivo – Cessione del credito – Art. 7 della l. n. 52 del 1991 – Applicabilità.
Stato
decisa il 2021-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660405-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE

In tema di formazione dello stato passivo della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, alla cessione del credito stipulata dalla società sottoposta alla procedura si applica l'art. 7 della l. n. 52 del 1991 che, pur facendo testualmente riferimento agli effetti del fallimento del cedente, esprime un principio applicabile a tutte le procedure concorsuali.

Riferimenti normativi: Legge 21/02/1991 num. 52 art. 7, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 51, Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST., Legge Falliment. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)