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Sez. 3 - , Ordinanza n. 27869 del 23/11/2017 (Rv. 646646 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE | Corresponsione dell’indennizzo da parte dell’I.N.A.I.L. – Rimborso - Azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno - Ammissibilità - Azione ex art. 1916 cod. civ. nei confronti del terzo responsabile - Ammissibilità – Ragioni.
Stato
decisa il 2017-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646646-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE

In forza del disposto dell'art. 28, comma 2, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (oggi trasfuso nell'art. 142 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), in caso di infortunio dovuto ad incidente stradale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale (I.N.A.I.L.) che ha corrisposto l'indennizzo all'infortunato può, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte cost. 6 giugno 1989, n. 319, agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno per ottenere il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato, nel quale giudizio il responsabile è privo di legittimazione passiva. La citata normativa speciale non ha però abrogato l'ultimo comma dell'art. 1916 c.c., che consente all'ente di assicurazione sociale di valersi dello strumento surrogatorio, previsto da detta norma, nei confronti del terzo responsabile, sicchè all'ente medesimo è dato di proporre l'una o l'altra azione in surrogazione, attenendo le stesse a rapporti differenti e diversamente disciplinati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 142, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)