((Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti della Guardia di finanza))
Testo in vigore al
Art. 36
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 196
Capo III. Promozioni
Art. 37
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Art. 38
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Art. 39
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Capo IV. Avanzamento per meriti eccezionali, per benemerenze d'istituto o di servizio
Art. 40
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Art. 41
1. L'avanzamento straordinario per benemerenze di istituto puo' aver luogo nei riguardi del sottufficiale dell'Arma dei carabinieri che, effettivamente e personalmente, abbia partecipato ad operazioni di polizia di rilevante entita', dimostrando, nel portare a compimento le operazioni stesse, chiaro senso di responsabilita' e spiccate qualita' professionali e militari.
2. La proposta di avanzamento straordinario per benemerenze di istituto e' formulata dal comandante di corpo dal quale il sottufficiale gerarchicamente dipende ed e' corredata dei pareri delle altre autorita' gerarchiche.
3. Il sottufficiale riconosciuto meritevole dell'avanzamento straordinario per benemerenze d'istituto e' promosso con decorrenza dalla data del fatto che ha determinato la proposta, o dalla data della proposta, qualora essa si riferisca a piu' fatti avvenuti in tempi diversi.
4. Sulla proposta decide il Ministro della difesa previo parere favorevole della commissione di avanzamento, espresso ad unanimita' di voti.
5. Per la formulazione della proposta d'avanzamento straordinario per benemerenze di istituto e per la conseguente promozione si prescinde dai requisiti relativi all'anzianita' di grado, da esami, periodi di comando o di impiego in incarichi di specializzazione.
6. Le presenti norme si applicano anche ai carabinieri e agli appuntati in servizio continuativo.
Art. 42
1. L'avanzamento straordinario per benemerenze di servizio dei finanzieri, degli appuntati e dei sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza ha luogo ai sensi della legge 13 luglio 1966, n. 558.
Art. 43
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Titolo IV. Cessazione dal servizio. sottufficiali delle categorie del congedo
Art. 44
1. I sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'aeronautica e del Corpo della Guardia di Finanza cessano dal servizio permanente al raggiungimento del cinquantaseiesimo anno di eta' e sono collocati nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneita'. A decorrere dal 30 dicembre 1989 essi permangono nella posizione di ausiliaria per otto anni; quindi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda della idoneita' fisica.
I sottufficiali in servizio attivo, tre mesi prima del compimento del 56° anno di eta', possono, a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria.
In tal caso essi sono collocati direttamente nella categoria della riserva.
I sottufficiali in ausiliaria possono essere collocati nella riserva per motivi di salute, previ accertamenti sanitari.
Art. 45
1. La categoria dell'ausiliaria comprende il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti che, essendovi transitato nei casi previsti per legge, ha manifestato all'atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilita' a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza od altra amministrazione. Il richiamo in servizio e' disposto con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro della funzione pubblica.
2. Il sottufficiale in ausiliaria non puo' assumere impieghi, ne' rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese che hanno rapporti contrattuali con l'amministrazione militare. L'inosservanza di tale divieto comporta l'immediato passaggio nella categoria della riserva, con la perdita del trattamento economico previsto per la categoria dell'ausiliaria.
Art. 46
1. Al sottufficiale in ausiliaria compete in aggiunta al trattamento di quiescenza una indennita' annua lorda pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento normale di quiescenza percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in servizio e con anzianita' di servizio corrispondente a quella posseduta dal sottufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria. .il, Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennita' integrativa speciale, ne' della quota di aggiunta di famiglia.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 67, terzo comma, e 69 primo e terzo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 sono estese al sottufficiale dell'ausiliaria.
3. Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene operata in ragione del 7 per cento, e' liquidato al sottufficiale un nuovo trattamento di quiescenza in relazione a detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente o dal richiamo, maggiorati degli aumenti biennali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo trascorso in ausiliaria non altrimenti computato in precedenti eventuali liquidazioni, nonche' dell'indennita' di cui al precedente primo comma. Al sottufficiale, che sia stato richiamato dall'ausiliaria per almeno un anno, e' liquidato all'atto della cessazione dal richiamo un nuovo trattamento di quiescenza, sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali maturati nel periodo trascorso in ausiliaria prima del richiamo stesso.
Art. 47
1. Il sottufficiale che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiungimento del limite di eta', sia collocato nella riserva perche' non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, qualora riacquisti l'idoneita' puo'; a domanda, essere iscritto in tale categoria.
2. Il periodo trascorso dal sottufficiale nella riserva non e' computato ai fini di quanto previsto dal terzo comma del precedente articolo.
Art. 48
1. La categoria della riserva comprende i sottufficiali che, essendo cessati dal servizio permanente o dall'ausiliaria, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra.
2. Il sottufficiale cessa di appartenere alla riserva ed e' collocato in congedo assoluto al compimento del 65° anno di eta'.
3. Per i sottufficiali di complemento continuano ad applicarsi le norme di cui al capo II del titolo IV della legge 31 luglio 1954, n. 599.
Art. 49
1. Il sottufficiale in congedo assoluto non ha obbligo di servizio; egli conserva il grado e l'onore dell'uniforme ed e' soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.
Art. 50
1. Il limite di eta' di cinquantatre anni indicato nel primo comma dell'articolo 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, e' elevato a cinquantasei anni.
2. I sottufficiali di cui all'art. 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, che cessano dal servizio per aver raggiunto i limiti di eta', sono collocati nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneita' fisica.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, nei confronti degli stessi trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 6, comma 7, della legge 27 dicembre 1990, n. 404.
Art. 51
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Art. 52
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri della difesa, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, e' stabilita, sulla base degli insegnamenti impartiti, la equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento, frequentati dagli arruolati e dai sottufficiali in applicazione della presente legge, con quelli rilasciati dagli istituti professionali ivi compresi quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturita' professionale. In relazione al suddetto decreto sono rilasciati agli interessati i relativi titoli.
Titolo V. Immissione dei sottufficiali nei ruoli degli ufficiali
Art. 53
1. Sono istituiti i seguenti nuovi ruoli degli ufficiali in servizio permanente e delle categorie del congedo:
1) nell'Esercito:
2) - Arma dei carabinieri: ruolo tecnico-operativo;
3) - altre Armi e Corpi: ruolo tecnico, amministrativo;
4) nell'Aeronautica: ruolo unico degli specialisti dell'Arma aeronautica;
5) nel Corpo della Guardia di finanza: ruolo tecnico-operativo.
2. I ruoli degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi sono soppressi; in loro vece e' istituito il ruolo del Corpo unico degli specialisti della Marina militare, nel quale sono immessi gli ufficiali appartenenti ai soppressi ruoli dei servizi nautici, tecnici, macchina, contabili e portuali.
3. Il Ministro della difesa e, per quanto di competenza, il Ministro delle finanze, ripartiscono, se necessario, i ruoli di cui ai precedenti primo e secondo comma in sottoruoli in base alle specializzazioni, categorie e specialita' in cui si articolano i sottufficiali delle tre Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza.
4. Le consistenze organiche dei ruoli, le forme e le modalita' di avanzamento, il numero delle promozioni annuali e gli anni di anzianita' minima richiesti per la valutazione sono riportati nelle tabelle D/1, D/2, D/3 e D/4, annesse alla presente legge.58
Art. 54
1. I sottufficiali in ferma volontaria e rafferma e in servizio permanente possono accedere ai seguenti ruoli degli ufficiali in servizio permanente:
a) ruoli normali;
b) ruoli speciali;
c) ruoli di cui al precedente articolo.
2. L'eta' massima per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione alle Accademie militari e' stabilita in 28 anni.
Art. 55
1. L'immissione nei ruoli del servizio permanente di cui all'articolo 53 ha luogo con il grado di tenente, o corrispondente, mediante concorso per titoli ed esami.
2. Il Ministro della difesa e, per quanto di competenza, il Ministro delle finanze, determinano al 31 gennaio di ciascun anno, in relazione alle vacanze prevedibili al 31 dicembre dello stesso anno, il numero dei posti da mettere a concorso per i singoli ruoli, ripartendo i posti, se necessario, tra le categorie, specialita' e specializzazioni di provenienza dei sottufficiali concorrenti.
3. Il numero dei posti e la relativa ripartizione devono essere indicati nei bandi di concorso.
4. Ai concorsi possono partecipare, per non piu' di due volte, i marescialli maggiori o gradi corrispondenti delle tre Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, appartenenti alle specializzazioni, categorie e specialita' indicate nei bandi di concorso, che negli ultimi cinque anni abbiano riportato qualifica non inferiore a "superiore alla media".
Art. 56
1. Gli esami per i concorsi di cui al precedente articolo sono costituiti da una prova scritta di cultura generale e da una prova orale in materie di interesse generale e professionale, inclusa la cultura civica.
2. I titoli sono costituiti dagli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun concorrente avendo riguardo ai risultati dei corsi d'istruzione, dei corsi di specializzazione o abilitazione, agli incarichi ricoperti, alle eventuali benemerenze e alle qualifiche conseguite.
3. Il Ministro della difesa e, per quanto di competenza, il Ministro delle finanze stabiliscono con decreto le materie d'esame, le modalita' di svolgimento e di valutazione delle prove scritte e orali, il punteggio da attribuire ai singoli titoli.