Sez. 1, Sentenza n. 1509 del 23/10/1978 Ud. (dep. 09/02/1979) Rv. 141099 - 01
STUPEFACENTI - DETENZIONE - NOZIONE - FATTISPECIE.*
STUPEFACENTI - DETENZIONE - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Ai fini della sussistenza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti, il termine "detenzione" non implica necessariamente un contatto fisico immediato tra il soggetto attivo e la sostanza stupefacente, altrimenti lo stesso si identificherebbe con il portare indosso, ma deve essere inteso nel senso di disponibilita di fatto della sostanza stupefacente, realizzata attraverso l'attrazione della stessa nell'ambito della propria sfera di custodia. (nella specie e stato ritenuto sussistere il reato nell'ipotesi di trasporto della sostanza stupefacente nell'autovettura del soggetto attivo del reato e di successivo occultamento della stessa in una stanza abitata dal predetto).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)