diritto.io

Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (Sesta Sezione) del 6 giugno 2019, causa C-361/18

Decisione
decisa il 2019-06-06
ECLI
ECLI:EU:C:2019:473

Epigrafe

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 6 giugno 2019 Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 66 – Ambito di applicazione ratione temporis – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Ambito di applicazione ratione materiae – Materia civile e commerciale – Articolo 1, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a) – Materie escluse – Regime patrimoniale fra coniugi – Articolo 54 – Domanda di rilascio dell’attestato che certifica l’esecutività della decisione emessa dall’autorità giurisdizionale d’origine – Decisione giudiziaria relativa a un credito scaturente dallo scioglimento del regime patrimoniale derivante da una convivenza di fatto Nella causa C-361/18, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Szekszárdi Járásbíróság (Tribunale distrettuale di Szekszárd, Ungheria), con decisione del 16 maggio 2018, pervenuta in cancelleria il 5 giugno 2018, nel procedimento Ágnes Weil contro Géza Gulácsi, LA CORTE (Sesta Sezione), composta da C. Toader (relatrice), presidente di sezione, A. Rosas e M. Safjan, giudici, avvocato generale: M. Bobek cancelliere: A. Calot Escobar vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: per il governo ungherese, da M.Z. Fehér, in qualità di agente; per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti; per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente; per la Commissione europea, da M. Heller e A. Tokár, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente

Sentenza

punto 1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).
punto 2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra Ágnes Weil, domiciliata in Ungheria, e Géza Gulácsi, domiciliato nel Regno Unito, in merito al rilascio dell’attestato di cui all’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012, ai fini dell’esecuzione di una decisione definitiva emessa nei confronti di quest’ultimo.

Contesto normativo › Diritto dell’Unione › Regolamento (CE) n. 44/2001

punto 3
I considerando da 16 a 18 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), enunciano quanto segue: «(16) La reciproca fiducia nella giustizia in seno alla Comunità implica che le decisioni emesse in un altro Stato membro siano riconosciute di pieno diritto, ossia senza che sia necessario esperire alcun procedimento, salvo che vi siano contestazioni. (17) La reciproca fiducia implica altresì che il procedimento inteso a rendere esecutiva, in un determinato Stato membro, una decisione emessa in un altro Stato membro si svolga in modo efficace e rapido. A tal fine la dichiarazione di esecutività di una decisione dovrebbe essere rilasciata in modo pressoché automatico, a seguito di un controllo meramente formale dei documenti prodotti e senza che il giudice possa rilevare d’ufficio i motivi di diniego dell’esecuzione indicati nel presente regolamento. (18) Il rispetto dei diritti della difesa esige tuttavia che, contro la dichiarazione di esecutività, il convenuto possa eventualmente proporre ricorso secondo i principi del contraddittorio, ove ritenga che sussista uno dei motivi di non esecuzione. Il diritto al ricorso deve altresì essere riconosciuto al richiedente ove sia stato negato il rilascio della dichiarazione di esecutività».
punto 4
L’articolo 1 di tale regolamento così dispone: «1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa. 2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento: a) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni; (…)».
punto 5
Ai sensi dell’articolo 53 di detto regolamento: «1. La parte che chiede il riconoscimento di una decisione o il rilascio di una dichiarazione di esecutività deve produrre una copia della decisione che presenti tutte le condizioni di autenticità. 2. Salvo l’articolo 55, la parte che chiede una dichiarazione di esecutività deve inoltre produrre l’attestato di cui all’articolo 54».
punto 6
L’articolo 54 del medesimo regolamento prevede quanto segue: «Il giudice o l’autorità competente dello Stato membro nel quale è stata emessa la decisione rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un attestato compilato utilizzando il formulario di cui all’allegato V del presente regolamento».
punto 7
L’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 enuncia quanto segue: «Qualora l’attestato di cui all’articolo 54 non venga prodotto, il giudice o l’autorità competente può fissare un termine per la sua presentazione o accettare un documento equivalente ovvero, qualora ritenga di essere informato a sufficienza, disporne la dispensa».

Contesto normativo › Diritto dell’Unione › Regolamento n. 1215/2012

punto 8
L’articolo 1 del regolamento n. 1215/2012 prevede quanto segue: «1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’autorità giurisdizionale. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii). 2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento: a) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi o derivante da rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio; (…)».
punto 9
L’articolo 66 di tale regolamento è del seguente tenore: «1. Il presente regolamento si applica solo alle azioni proposte, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente al 10 gennaio 2015. 2. In deroga all’articolo 80, il regolamento (CE) n. 44/2001 continua ad applicarsi alle decisioni emesse nei procedimenti promossi, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse anteriormente al 10 gennaio 2015 che rientrano nel relativo ambito di applicazione».

Contesto normativo › Diritto ungherese › Legge sull’esecuzione forzata giudiziaria

punto 10
La bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (legge n. LIII del 1994 sull’esecuzione forzata giudiziaria), all’articolo 31/C, paragrafo 1, lettera g), dispone quanto segue: «Previa domanda, l’organo giurisdizionale che è stato adito in primo grado (…) rilascia l’attestato previsto all’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1215/2012 utilizzando il modulo di cui all’allegato I di detto regolamento».

Contesto normativo › Diritto ungherese › Codice civile

punto 11
La Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (legge n. IV del 1959 recante istituzione del codice civile), nella versione applicabile alla data di pronuncia della decisione di cui si chiede l’esecuzione (in prosieguo: il «codice civile»), all’articolo 578/G, paragrafi 1 e 2, contenuto al punto 3, intitolato «Rapporti patrimoniali tra conviventi», del capo XLVI del titolo IV, rubricato «Diritto delle obbligazioni», così disponeva: «1. Durante la loro convivenza, i conviventi di fatto acquisiscono la titolarità congiunta in proporzione al loro contributo all’acquisizione. Qualora non possa determinarsi tale proporzione, la stessa deve essere considerata identica. Il lavoro svolto all’interno della famiglia è qualificato come contributo all’acquisizione. 2. Tali disposizioni si applicano anche – ad eccezione dei coniugi e dei conviventi di fatto registrati – ai rapporti patrimoniali tra altri familiari che vivono nello stesso nucleo familiare».
punto 12
L’articolo 685/A del codice civile, che figura nel titolo VI di tale codice, rubricato «Disposizioni finali», prevedeva quanto segue: «Sussiste una convivenza di fatto tra due persone che vivono (in una comunione di vita) nello stesso nucleo familiare, unite da legami affettivi ed economici, non vincolate da matrimonio o da una convivenza registrata, e sempre che nessuna di dette persone sia vincolata da matrimonio, da una convivenza di fatto registrata o da una convivenza di fatto con un’altra persona e che non esista una relazione di parentela in linea retta, collaterale, consanguinea o uterina».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

punto 13
La sig.ra Weil e il sig. Gulácsi erano uniti da una convivenza di fatto non registrata, ai sensi dell’articolo 685/A del codice civile, e hanno convissuto nel periodo compreso tra il mese di febbraio 2002 e il mese di ottobre 2006.
punto 14
Con sentenza dello Szekszárdi Városi Bíróság (Tribunale municipale di Szekszárd, Ungheria), divenuta definitiva ed esecutiva il 23 aprile 2009, il sig. Gulácsi è stato condannato a pagare alla sig.ra Weil l’importo di 665133 fiorini ungheresi (HUF) (circa EUR 2060), oltre agli interessi di mora, a titolo dello scioglimento del regime patrimoniale derivante dalla loro convivenza di fatto.
punto 15
Al fine di ottenere il pagamento di tale credito, la sig.ra Weil ha avviato un procedimento di esecuzione forzata in Ungheria nei confronti del sig. Gulácsi, procedimento che non ha avuto esito positivo, in mancanza di attivi nel patrimonio di quest’ultimo.
punto 16
Essendo a conoscenza del fatto che, dal 2006, il sig. Gulácsi viveva nel Regno Unito, dove percepiva un reddito regolare, la sig.ra Weil ha presentato, il 22 novembre 2017, dinanzi allo Szekszárdi Járásbíróság (Tribunale distrettuale di Szekszárd, Ungheria), lo stesso giudice che aveva emesso la sentenza del 23 aprile 2009, una domanda diretta al rilascio dell’attestato di cui all’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012 ai fini dell’esecuzione di tale sentenza.
punto 17
Investito di tale domanda, il giudice del rinvio, in primo luogo, nutre dubbi sulla possibilità di verificare, in sede di rilascio dell’attestato di cui all’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012, se l’azione conclusasi con la sentenza del 23 aprile 2009 rientri nell’ambito di applicazione di tale regolamento.
punto 18
A tale riguardo, esso fa valere che l’eliminazione dell’exequatur da parte del regolamento n. 1215/2012 implica che il giudice dello Stato membro richiesto possa procedere solo a un controllo formale di un’istanza di esecuzione. Di conseguenza, se il giudice dello Stato membro d’origine fosse tenuto a rilasciare automaticamente l’attestato di cui all’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012, vi sarebbe il rischio che le cause escluse dall’ambito di applicazione di tale regolamento siano soggette al regime di esecuzione stabilito dal medesimo, poiché i motivi di diniego dell’esecuzione sono tassativamente previsti da detto regolamento.
punto 19
Nell’ipotesi in cui il rilascio dell’attestato di cui all’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012 non sia automatico, il giudice del rinvio si chiede, in secondo luogo, se il regime patrimoniale derivante da una convivenza di fatto rientri nell’ambito della materia civile o commerciale, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento, o se si riferisca alle materie escluse dall’ambito di applicazione dello stesso, in particolare al regime patrimoniale derivante da rapporti che, secondo la legge applicabile a questi ultimi, hanno effetti comparabili al matrimonio, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento.
punto 20
A tale riguardo, detto giudice fa valere che, ai sensi dell’articolo 578/G, paragrafo 1, del codice civile, i rapporti patrimoniali tra conviventi di fatto sono ricompresi nell’ambito del diritto delle obbligazioni.
punto 21
Detto giudice pone altresì in evidenza che, nella versione in lingua ungherese dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1215/2012, a differenza di altre versioni linguistiche di tale disposizione, l’espressione «hanno effetti comparabili al matrimonio» è stata tradotta con «hanno effetti giuridici comparabili al matrimonio». Pertanto, esso si chiede se occorra attribuire maggiore importanza al contenuto di un rapporto di convivenza di fatto o agli effetti giuridici del medesimo. A tale riguardo, il giudice del rinvio precisa che, dal punto di vista del contenuto, non esiste una differenza fondamentale tra un siffatto rapporto di convivenza e il matrimonio, in quanto entrambi sono fondati su una comunanza affettiva ed economica. Per contro, dal punto di vista giuridico, il diritto ungherese disciplinava in modo diverso le due forme di comunione di vita, in particolare per quanto riguarda la divisione del patrimonio comune, l’obbligazione di alimenti, l’uso dell’abitazione e la successione. Tuttavia, non vi erano differenze essenziali tra i coniugi e i conviventi di fatto per quanto riguarda le prestazioni sociali, i vantaggi fiscali per le famiglie e gli aiuti all’abitazione per le famiglie.
punto 22
In tale contesto, il Szekszárdi Járásbíróság (Tribunale distrettuale di Szekszárd) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 53 del regolamento (…) n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro che ha adottato la decisione deve rilasciare automaticamente, su richiesta di una parte, l’attestato relativo alla decisione senza verificare se la controversia rientri nel regolamento di cui trattasi. 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (…) n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che un’azione di regresso tra conviventi di fatto riguarda regimi patrimoniali derivanti da rapporti che hanno effetti comparabili al matrimonio».

Sulle questioni pregiudiziali › Sul regolamento applicabile

punto 23
Il giudice del rinvio formula le sue questioni sulla base del regolamento n. 1215/2012, prendendo in considerazione la data in cui è stata presentata la domanda di rilascio dell’attestato, vale a dire il 22 novembre 2017.
punto 24
A tale riguardo, occorre ricordare che, come emerge dall’articolo 66 del regolamento n. 1215/2012, quest’ultimo si applica, in particolare, alle azioni proposte alla data del o successivamente al 10 gennaio 2015, mentre il regolamento n. 44/2001 continua a essere applicabile alle decisioni emesse nei procedimenti promossi anteriormente al 10 gennaio 2015. Pertanto, ai fini della determinazione del regolamento applicabile ratione temporis, occorre prendere come data di riferimento quella di proposizione dell’azione conclusasi con una decisione di cui si chiede l’esecuzione, e non una data successiva, come la data della domanda di rilascio dell’attestato che certifica l’esecutività di tale decisione.
punto 25
Nel procedimento principale, la decisione rispetto alla quale è chiesto il rilascio dell’attestato che certifica l’esecutività della stessa è stata emessa il 23 aprile 2009. Pertanto, è evidente che l’azione che ha condotto a detta decisione è stata anch’essa proposta prima della data rilevante ai fini dell’applicazione del regolamento n. 1215/2012, vale a dire il 10 gennaio 2015. Si deve pertanto rilevare, al pari del governo ungherese e della Commissione europea, che, nel caso di specie, il regolamento n. 44/2001 è applicabile ratione temporis.
punto 26
Tuttavia, la circostanza che, sul piano formale, il giudice nazionale abbia formulato la sua questione pregiudiziale facendo riferimento a determinate disposizioni del regolamento n. 1215/2012 non osta, come emerge da costante giurisprudenza, a che la Corte fornisca a detto giudice tutti gli elementi di interpretazione che possono essere utili per la soluzione della controversia di cui è investito, indipendentemente dal fatto che esso vi abbia fatto o meno riferimento nella formulazione delle sue questioni (v., in tal senso, sentenze del 29 settembre 2016, Essent Belgium, C-492/14, EU:C:2016:732, punto 43, e del 7 giugno 2018, Inter-Environnement Bruxelles e a., C-671/16, EU:C:2018:403, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

Sulle questioni pregiudiziali › Sulla prima questione

punto 27
Alla luce delle considerazioni formulate ai punti da 23 a 26 della presente sentenza, occorre intendere la prima questione come diretta, in sostanza, a stabilire se l’articolo 54 del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che un giudice di uno Stato membro, al quale venga presentata una domanda di rilascio di un attestato che certifichi l’esecutività di una decisione emessa dall’autorità giurisdizionale d’origine, deve verificare se la controversia rientri o meno nell’ambito di applicazione di tale regolamento, o se esso sia tenuto a rilasciare automaticamente tale attestato.
punto 28
In via preliminare, occorre constatare che tutte le parti che hanno presentato osservazioni nella presente causa sono concordi nel riconoscere a un giudice, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, il potere di verificare se la controversia che ha portato alla decisione rispetto alla quale viene chiesto il rilascio dell’attestato che ne certifica l’esecutività rientri nell’ambito di applicazione dello strumento giuridico che prevede il rilascio di tale attestato, sia esso il regolamento n. 44/2001 o il regolamento n. 1215/2012.
punto 29
A tale riguardo, occorre rammentare che, come emerge dalla giurisprudenza della Corte, il regime di riconoscimento e di esecuzione istituito dal regolamento n. 44/2001 si fonda sulla reciproca fiducia nella giustizia in seno all’Unione europea. Tale fiducia esige che le decisioni giudiziarie emesse in uno Stato membro siano non solo riconosciute di pieno diritto in un altro Stato membro, ma anche che la procedura diretta a rendere tali decisioni esecutive in quest’ultimo Stato sia rapida ed efficace (sentenza del 13 ottobre 2011, Prism Investments, C-139/10, EU:C:2011:653, punto 27).
punto 30
Tale procedura, a termini del considerando 17 del regolamento medesimo, deve implicare un semplice controllo formale dei documenti necessari ai fini dell’attribuzione dell’efficacia esecutiva nello Stato membro richiesto (sentenza del 13 ottobre 2011, Prism Investments, C-139/10, EU:C:2011:653, punto 28).
punto 31
A tal fine, ai sensi dell’articolo 53 del regolamento n. 44/2001, la parte che chieda il rilascio di una dichiarazione di esecutività di una decisione deve produrre una copia della decisione che presenti tutte le condizioni di autenticità nonché l’attestato di cui all’articolo 54 di detto regolamento, rilasciato dalle autorità dello Stato membro d’origine (v., in tal senso, sentenza del 13 ottobre 2011, Prism Investments, C-139/10, EU:C:2011:653, punto 29).
punto 32
Di conseguenza, la funzione assegnata all’attestato di cui all’articolo 54 del regolamento n. 44/2001 consiste nel facilitare il rilascio della dichiarazione di esecutività della decisione adottata nello Stato membro d’origine, rendendo detto rilascio quasi automatico, come espressamente previsto dal considerando 17 di tale regolamento (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2012, Trade Agency, C-619/10, EU:C:2012:531, punto 41).
punto 33
Da tale giurisprudenza emerge che la necessità di garantire la rapida esecuzione delle decisioni giudiziarie, preservando al contempo la certezza del diritto sulla quale si fonda la reciproca fiducia nell’amministrazione della giustizia all’interno dell’Unione, giustifica – in particolare in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui il giudice che ha emesso la decisione da eseguire non si è pronunciato, al momento della sua adozione, sull’applicabilità del regolamento n. 44/2001 – che il giudice cui viene presentata la domanda di rilascio di detto attestato verifichi, in questa fase, se la controversia rientri nell’ambito di applicazione di tale regolamento.
punto 34
La circostanza che, ai sensi dell’articolo 55 di detto regolamento, la produzione di un tale attestato ai fini dell’esecuzione di una decisione non sia obbligatoria non può rimettere in discussione l’obbligo del giudice adito di verificare se la controversia in esito alla quale la decisione è stata emessa rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001.
punto 35
Tale conclusione è avvalorata dal fatto che il procedimento di esecuzione, in applicazione del regolamento n. 44/2001, osta, al pari dell’esecuzione ai sensi del regolamento n. 1215/2012, a qualsiasi controllo successivo da parte di un giudice dello Stato membro richiesto sulla questione se l’azione che ha condotto alla decisione di cui si chiede l’esecuzione rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, dal momento che i motivi di ricorso contro la dichiarazione di esecutività di tale decisione sono tassativamente previsti da tale regolamento.
punto 36
Inoltre, occorre altresì rilevare che il giudice, verificando la propria competenza a rilasciare l’attestato ai sensi dell’articolo 54 del regolamento n. 44/2001, si colloca nella continuità del precedente procedimento di giudizio, garantendo l’immediata esecutività della decisione emessa, ed esercita un procedimento di natura giurisdizionale, cosicché un giudice nazionale adito nell’ambito di tale procedimento è legittimato a presentare alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale (v., per analogia, sentenza del 28 febbraio 2019, Gradbeništvo Korana, C-579/17, EU:C:2019:162, punti 39 e 41).
punto 37
Alla luce di tali considerazioni, occorre rispondere alla prima questione che l’articolo 54 del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che un giudice di uno Stato membro, al quale venga presentata una domanda di rilascio di un attestato che certifica l’esecutività di una decisione emessa dall’autorità giurisdizionale d’origine, deve verificare – in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui il giudice che ha emesso la decisione da eseguire non si è pronunciato, al momento della sua adozione, sull’applicabilità di tale regolamento – se la controversia rientri nell’ambito di applicazione di detto regolamento.

Sulle questioni pregiudiziali › Sulla seconda questione

punto 38
Alla luce delle precisazioni fornite ai punti da 23 a 26 della presente sentenza, occorre intendere la seconda questione come diretta a stabilire se l’articolo 1, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che un’azione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, avente ad oggetto una domanda di scioglimento dei rapporti patrimoniali derivanti da una convivenza di fatto ricade nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi di tale paragrafo 1, e rientra pertanto nell’ambito di applicazione ratione materiae di tale regolamento.
punto 39
In via preliminare, occorre osservare che l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001 esclude dall’ambito di applicazione di tale regolamento il regime patrimoniale tra coniugi. L’estensione di tale esclusione al regime patrimoniale derivante da rapporti che, secondo la legge applicabile a questi ultimi, hanno effetti comparabili al matrimonio è stata introdotta solamente dal regolamento n. 1215/2012.
punto 40
Occorre altresì ricordare che, poiché il regolamento n. 44/2001 sostituisce la Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), l’interpretazione fornita dalla Corte con riferimento alle disposizioni di tale Convenzione vale anche per quelle del citato regolamento, quando le disposizioni di tali strumenti comunitari possono essere qualificate come equivalenti (sentenza del 16 giugno 2016, Universal Music International Holding, C-12/15, EU:C:2016:449, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).
punto 41
Come emerge dalla giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 1, secondo comma, punto 1, della suddetta Convenzione, il cui tenore letterale corrisponde a quello dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 44/2001, cosicché, come ricordato al punto precedente della presente sentenza, l’interpretazione data dalla Corte alla prima di tali disposizioni vale anche per la seconda, la nozione di «regime patrimoniale fra coniugi» comprende i rapporti patrimoniali che derivano direttamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento del medesimo (v., in tal senso, sentenza del 27 marzo 1979, de Cavel, 143/78, EU:C:1979:83, punto 7).
punto 42
Poiché, come emerge dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, le parti del procedimento principale non erano unite da vincolo coniugale, i rapporti patrimoniali risultanti dalla loro convivenza di fatto non possono essere qualificati come «regime patrimoniale fra coniugi» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001.
punto 43
A tal riguardo, occorre ricordare che l’esclusione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001 costituisce un’eccezione che, in quanto tale, deve essere interpretata restrittivamente. Infatti, richiamando l’obiettivo del regolamento n. 44/2001 di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle decisioni, la Corte ha già dichiarato che le esclusioni dall’ambito di applicazione di tale regolamento configurano eccezioni che, al pari di qualunque eccezione, devono essere assoggettate ad interpretazione restrittiva (v., in tal senso, sentenza del 23 ottobre 2014, flyLAL-Lithuanian Airlines, C-302/13, EU:C:2014:2319, punto 27).
punto 44
Peraltro, un’interpretazione della nozione di «regime patrimoniale fra coniugi», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001, secondo la quale una convivenza di fatto, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, non rientra nell’ambito di applicazione della suddetta disposizione è suffragata dalla modifica legislativa apportata a quest’ultima esclusione dal regolamento n. 1215/2012. Come osservato al punto 39 della presente sentenza, detta esclusione è stata estesa da quest’ultimo regolamento al di là del regime patrimoniale tra coniugi, e ciò unicamente per quanto riguarda i rapporti considerati comparabili al matrimonio. Pertanto, salvo privare quest’ultima modifica di qualsiasi significato, l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001 non può essere interpretato nel senso che si applica a una convivenza di fatto come quella di cui al procedimento principale.
punto 45
Alla luce di tali considerazioni, occorre rispondere alla seconda questione che l’articolo 1, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che un’azione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, avente ad oggetto una domanda di scioglimento dei rapporti patrimoniali derivanti da una convivenza di fatto ricade nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi di tale paragrafo 1, e rientra pertanto nell’ambito di applicazione ratione materiae di tale regolamento.

Sulle spese

punto 46
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara: 1) L’articolo 54 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che un giudice di uno Stato membro, al quale venga presentata una domanda di rilascio di un attestato che certifica l’esecutività di una decisione emessa dall’autorità giurisdizionale d’origine, deve verificare – in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui il giudice che ha emesso la decisione da eseguire non si è pronunciato, al momento della sua adozione, sull’applicabilità di tale regolamento – se la controversia rientri nell’ambito di applicazione di detto regolamento. 2) L’articolo 1, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che un’azione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, avente ad oggetto una domanda di scioglimento dei rapporti patrimoniali derivanti da una convivenza di fatto ricade nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi di tale paragrafo 1, e rientra pertanto nell’ambito di applicazione ratione materiae di tale regolamento.

Firme

Firme

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze