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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 170 del 1993

Decisione
decisa il 1993-04-02, depositata il 1993-04-15
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:170
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 19372

  • Regione marche
  • Inquinamento
  • Stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi
  • Esclusione con legge regionale, nelle ipotesi di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici derivanti da attività commerciali ed artigianali, dell'obbligo di munirsi dell'autorizzazione prevista dalla normativa statale (D.P.R. n. 915/1982)
  • Incidenza sulla esclusiva competenza statale in materia penale
  • Questione già decisa
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - V. s. n. 213/1991.

Norme impugnate

  • art. 34, comma 2, legge regionale Marche 26 aprile 1990, n. 31

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, della legge Regione Marche 26 aprile 1990, n. 31 (Procedure e norme di attuazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti), promosso con ordinanza emessa il 7 maggio 1991 dal Pretore di Macerata nel procedimento penale a carico di Pinciaroli Enrico, iscritta al n. 310 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1992; Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice relatore Francesco Greco;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Macerata, nel procedimento penale a carico di Pinciaroli Enrico, imputato della contravvenzione di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 915 del 1982 perché, quale titolare di una ditta di autocarrozzeria e verniciatura, effettuava, senza la prescritta autorizzazione (art. 16 del citato d.P.R.), lo stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi in quantità inferiore a 50 KG, con ordinanza del 7 maggio 1991 (R.O. n. 310 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, della legge Regione Marche 26 aprile 1990, n. 31, che esonera dall'obbligo di autorizzazione i quantitativi di rifiuti di cui innanzi; che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati gli artt. 3, 117 e 25 della Costituzione in quanto la Regione ha legiferato per la "fattispecie" in materia sottratta alla sua competenza e sanzionata penalmente, con conseguente disparità di trattamento;
punto 2
Considerato che questa Corte con sentenza n. 213 del 20 maggio 1991 ha già dichiarato la illegittimità costituzionale della norma ora di nuovo denunciata; che, pertanto, essa è stata espunta dall'ordinamento; che la questione, quindi, va dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, della legge della Regione Marche 26 aprile 1990, n. 31 (Procedure e norme di attuazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti), in riferimento agli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Macerata con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: GRECO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze