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Sez. U, Ordinanza n. 5543 del 11/03/2026 (Rv. 677362-01)

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE | Pronunce rese dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di giurisdizione - Efficacia panprocessuale - Portata - Rapporti di durata - Efficacia del giudicato anche per il futuro - Ammissibilità - Limiti. GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677362-01

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE

Le pronunce rese dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di giurisdizione sono dotate di efficacia esterna (cd. efficacia panprocessuale) e, pertanto, producono effetti, con efficacia di giudicato anche per il futuro, nei successivi giudizi tra le stesse parti ed aventi ad oggetto la medesima domanda o, nell'ambito del medesimo rapporto di durata - ferma l'identità di parti, di petitum sostanziale e di causa petendi - domande che si distinguano unicamente perché ineriscono a frazioni temporali diverse, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento.

Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 374

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)