Sez. U, Sentenza n. 2007 del 23/07/1966 (Rv. 323907 - 01)
ATTO AMMINISTRATIVO - INTERPRETAZIONE - QUALIFICAZIONE - CRITERI.*
ATTO AMMINISTRATIVO - INTERPRETAZIONE - QUALIFICAZIONE - CRITERI.*
Gli Atti amministrativi devono essere qualificati ed interpretati non gia con riferimento alla denominazione che viene loro attribuita, e che puo essere erronea o comunque non conforme al loro contenuto sostanziale, bensi in base a tale contenuto, quale e dato desumere dagli effetti che gli Atti stessi in concreto producono. Per qualificare un atto amministrativo, pertanto, e alla volonta sostanziale della pubblica amministrazione che occorre aver riguardo, e cioe alla volonta in concreto rivolta alla Costituzione di un determinato rapporto, quale esso si atteggia nella sua realta giuridica sostanziale, indipendentemente dalla qualificazione che puo essergli stata data dall'amministrazione medesima. (nella specie, e stato qualificato rapporto di pubblico impiego, riconoscendosi la ricorrenza di tutti gli estremi di tale rapporto, un rapporto tra un privato e l' i n a m, sebbene nella scrittura costitutiva del rapporto stesso questo fosse qualificato come appalto).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)