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Sez. 6, Sentenza n. 358 del 17/03/1971 Ud. (dep. 14/05/1971) Rv. 117994 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - A PUBBLICO UFFICIALE O IMPIEGATO - CRITICA ALL'OPERATO DEL PUBBLICO UFFICIALE - LICEITA - LIMITI - FRASI OBIETTIVAMENTE OFFENSIVE - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Stato
decisa il 1971-03-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/117994-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - A PUBBLICO UFFICIALE O IMPIEGATO - CRITICA ALL'OPERATO DEL PUBBLICO UFFICIALE - LICEITA - LIMITI - FRASI OBIETTIVAMENTE OFFENSIVE - SUSSISTENZA DEL REATO.*

In tema di oltraggio a pubblico ufficiale, ove le espressioni usate siano obiettivamente offensive dell'onore e del prestigio del pubblico ufficiale, il dolo e implicito nel fatto stesso, in quanto e rivelatore dell'intenzione dell'agente di voler ledere il bene giuridico tutelato dalla legge, che e appunto l'onore e il prestigio del pubblico ufficiale. La critica, sia pure aspra e severa, e perfettamente lecita ed e espressione del diritto fondamentale di liberta di opinione del cittadino, ma essa non deve mai manifestarsi in frasi ingiuriose o lesive del prestigio del pubblico ufficiale. (V 114191, 114190, anno 1970).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 341 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)