Sez. 3, Sentenza n. 3486 del 24/10/1968 (Rv. 336629 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI(RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - PROVA LIBERATORIA - TAMPONAMENTO - CONDUCENTE DEL VEICOLO CHE PRECEDE - OBBLIGO DI PROVARE LA NECESSITA DEL REPENTINO ARRESTO - SUSSISTENZA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI(RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - PROVA LIBERATORIA - TAMPONAMENTO - CONDUCENTE DEL VEICOLO CHE PRECEDE - OBBLIGO DI PROVARE LA NECESSITA DEL REPENTINO ARRESTO - SUSSISTENZA.*
Poiche il secondo comma dell'art.2054 cod.civ. e applicabile anche nel caso di collisione fra veicoli che procedono nello stesso senso (cosidetto tamponamento) il conducente del veicolo che precede deve - ancorche sia dimostrata la colpa dell'altro conducente- dimostrare che il suo comportamento e conforme alle norme di legge, di regolamento e di comune prudenza. Pertanto, ove la collisione sia avvenuta a seguito di repentino arresto del veicolo che precede e per la inosservanza della distanza di sicurezza da parte del conducente del veicolo che segue, il conducente del primo ha l'Onere di dimostrare che la repentinita della manovra fu necessitata da una situazione pericolosa a lui non imputabile.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)