Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 142 del 1975
Massime (1)
Massima n. 7884
- Previdenza e assistenza sociale
- Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti
- Pensione: riversibilità
- Art. 23 legge 30 aprile 1969, n. 153
- Esclusione del trattamento minimo della pensione diretta per l'assicurazione obbligatoria I.N.P.S. ai titolari di pensioni di riversibilità a carico di altri fondi, o gestioni speciali di previdenza
- Contrasto con l'art. 3 Cost. questione già decisa
- Manifesta infondatezza per intervenuta declaratoria di illegittimità della disposizione impugnata.
Leggi la massima
La norma dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia e non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte. Pertanto, va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa ad una disposizione di legge che una precedente pronuncia della Corte abbia già riconosciuto illegittima. (Nella specie era stata riproposta - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui esclude che sia dovuto il trattamento minimo della pensione diretta per l'assicurazione obbligatoria I.N.P.S. ai titolari di pensione di riversibilità a carico di altri fondi o gestioni speciali di previdenza: norma già dichiarata illegittima con sentenza n. 230 del 1974).
Norme impugnate
- art. 23 legge 30 aprile 1969, n. 153
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1974 dal pretore di Reggio Emilia nel procedimento civile vertente tra Ghinoi Maria e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 364 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 30 ottobre 1974.
Visto l'atto di costituzione di Ghinoi Maria;
udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1975 il Giudice relatore Enzo Capalozza.
punto 1
Ritenuto che l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude che sia dovuto il trattamento minimo della pensione diretta per l'assicurazione obbligatoria INPS ai titolari di pensione di riversibilità a carico di altri fondi o gestioni speciali di previdenza;
che in questa sede vi è stata costituzione di parte e non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
punto 2
Considerato che con sentenza n. 230 del 1974 di questa Corte la norma suddetta è stata dichiarata costituzionalmente illegittima.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), già dichiarato illegittimo con sentenza n. 230 del 1974.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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