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Sez. 1 - , Sentenza n. 24785 del 05/12/2016 (Rv. 642041 - 02)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - INDENNITÀ | Concordamento bonario - Accettazione dell'offerta dell'indennità di espropriazione e rinuncia a proporre opposizione alla stima e ad ogni altra azione giudiziaria - Estensione della rinuncia alla indennità di occupazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642041-02

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - INDENNITÀ

L'atto definitivo cosiddetto di "concordamento bonario", con il quale l'espropriato accetta l'offerta del concessionario della sola indennità di espropriazione e rinuncia a proporre opposizione alla stima e ad ogni altra azione giudiziaria "che abbia attinenza all'occupazione" oltre che all'espropriazione dell'immobile, non si estende all'indennità di occupazione, in assenza di un atto normativo che imponga tale estensione, non potendo tale rinuncia avere effetti in relazione a situazioni future non ancora determinate o determinabili, come quelle derivate dalla prolungata detenzione delle aree non espropriate per le quali già si sia pagato il corrispettivo dell'ablazione anche se il decreto ablatorio non sia stato emesso.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Legge 14/05/1981 num. 219 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)