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Sez. 5, Sentenza n. 886 del 16/02/1994 Cc. (dep. 17/03/1994) Rv. 197290 - 01

Misure cautelari - Reali - Sequestro conservativo - In genere | Adottabilità in ogni stato e grado del processo di merito - Conseguenza - Adottabilità nel corso della fase delle indagini preliminari e del giudizio di legittimità - Esclusione - Fattispecie: assunzione del provvedimento nel corso dell'udienza preliminare - Legittimità.
Stato
decisa il 1994-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/197290-01

Misure cautelari - Reali - Sequestro conservativo - In genere

La disposizione dell'art. 316, primo comma cod. proc. pen., secondo cui il sequestro conservativo può essere disposto in ogni stato e grado del processo di merito, va intesa nel senso che la suddetta misura cautelare reale non può essere adottata nel corso delle indagini preliminari, né in quello del giudizio di legittimità. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta dalla S.C. la ritualità del sequestro conservativo disposto dal giudice dell'udienza preliminare, sul rilievo che questa si colloca senza dubbio nella fase processuale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 316 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)