Sez. 5, Sentenza n. 1099 del 22/12/1980 Ud. (dep. 17/02/1981) Rv. 147632 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI)- SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - INDULTO - APPLICAZIONE DI ENTRAMBI I BENEFICI - AMMISSIBILITA - MANCATA APPLICAZIONE DELLO INDULTO - INTERESSE DELL'IMPUTATO ALL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI)- SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - INDULTO - APPLICAZIONE DI ENTRAMBI I BENEFICI - AMMISSIBILITA - MANCATA APPLICAZIONE DELLO INDULTO - INTERESSE DELL'IMPUTATO ALL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*
La sospensione condizionale della pena non e incompatibile con l'applicazione dell'indulto in quanto questo opera sulla pena, estinguendola sin dal momento della concessione, mentre la sospensione condizionale opera soltanto con lo scadere del periodo di prova. Tuttavia, e inammissibile per difetto di interesse la impugnazione proposta dall'imputato contro la sentenza che abbia omesso l'applicazione dell'indulto, potendo questo essere richiesto in Sede esecutiva ove il beneficio della sospensione condizionale della pena venga revocato.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)