Sez. 1, Sentenza n. 10328 del 06/02/2015 Ud. (dep. 11/03/2015) Rv. 262693 - 01
ARMI - ARMI AD ARIA COMPRESSA | Armi eroganti energia cinetica inferiore a 7, 5 joule - Armi comuni da sparo - Esclusione - Armi di cui all'art. 4 della legge n.110 del 1975 - Configurabilità - Conseguenze - Reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 - Configurabilità - Anche a seguito della modifiche introdotte dal D.Lgs 29 settembre 2013 n.121.
ARMI - ARMI AD ARIA COMPRESSA
Le armi ad emissione di gas o ad aria compressa che sviluppano un'energia cinetica inferiore a 7, 5 joule, pur essendo escluse dalla categoria delle "armi comuni da sparo", rientrano nella più ampia categoria di "armi" cui fa riferimento l'art. 4 legge n. 110 del 1975; ne consegue che il porto ingiustificato delle stesse integra la fattispecie incriminatrice prevista da tale disposizione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la conclusione resta ferma anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 2, comma primo, lett. a), n. 3, D.Lgs. 29 settembre 2013, n. 121, poiché questa disposizione, nel modificare l'art. 17 bis, primo comma, del T.U.L.P.S., ha previsto l'applicazione di sanzioni amministrative solo quando ricorre la violazione delle specifiche prescrizioni previste dall'art. 2, terzo comma, della legge 110 del 1975).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/09/2013 num. 121 art. 2, Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 2 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 17 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)