Sez. 3, Sentenza n. 1284 del 06/11/1967 Ud. (dep. 09/11/1968) Rv. 106423 - 01
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE(PREDIBATTIMENTO) -DECRETO DI CITAZIONE - NULLITA - IN GENERE -MANCATA UNIONE DELL'ESTRATTO DELLA SENTENZA ISTRUTTORIA - NULLITA SANABILE.*
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE(PREDIBATTIMENTO) -DECRETO DI CITAZIONE - NULLITA - IN GENERE -MANCATA UNIONE DELL'ESTRATTO DELLA SENTENZA ISTRUTTORIA - NULLITA SANABILE.*
La mancata Unione dell'estratto della sentenza istruttoria al decreto di citazione, se e prevista dall'art.412 cod.proc.pen. come causa di nullita del decreto di citazione, non ha carattere di nullita assoluta ed insanabile, giacche non puo ricondursi sotto la previsione dell'art.185, n.3, cod.proc.pen., in quanto essa non attiene ne all'intervento, ne all'assistenza, ne alla rappresentanza dell'imputato. L'omissione - che non incide sulla contestazione dell'accusa incardinata ed individuata nella sentenza di rinvio a giudizio, ne pregiudica i diritti della difesa - e sanata, a norma dell'art.188 cod.proc. pen., dalla comparizione al dibattimento dell'imputato, il quale potra chiedere, se lo riterra necessario, un termine per la difesa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 412 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 188
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)