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Sez. 1, Sentenza n. 682 del 06/04/1970 Ud. (dep. 31/10/1970) Rv. 115567 - 01

FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - CIRCOLAZIONE -OBBLIGO DEL CERTIFICATO DI PROVENIENZA - DESTINATARIO - RAPPORTO DI DIPENDENZA TRA IL TRASPORTATORE E CHI HA DATO L'INCARICO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1970-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/115567-01

FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - CIRCOLAZIONE -OBBLIGO DEL CERTIFICATO DI PROVENIENZA - DESTINATARIO - RAPPORTO DI DIPENDENZA TRA IL TRASPORTATORE E CHI HA DATO L'INCARICO - IRRILEVANZA.*

Nell'Obbligo imposto dall'art 5 legge 2 luglio 1957, n 474, e insito il divieto per l'incaricato del trasporto di darvi inizio prima di essere in possesso del certificato di provenienza completo delle indicazioni prescritte. Tale divieto non puo ritenersi inoperante sol perche l'incaricato del trasporto e un dipendente stabile di colui che da l'incarico, poiche anche in tal caso l'incaricato stesso pone in essere con la sua condotta la situazione prevista dalla legge.*

Riferimenti normativi: Legge 02/07/1957 num. 474 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)