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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 243 del 1984

Decisione
decisa il 1984-07-13, depositata il 1984-07-30
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:243
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 16250

  • Imposta sull'incremento di valore degli immobili (in.v.i.m)
  • Valore imponibile
  • Detrazione integrale della quota parte in concreto attribuibile alla diminuzione del potere d'acquisto della moneta, per effetto dell'inflazione
  • Mancata previsione
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata manifestamente infondata non risultando influente, in relazione al contenuto della censura d'incostituzionalità, l'abrogazione dell'art. 14 e la modificazione dell'art. 15 del d.P.R. n. 643 del 1972 operate, in epoca successiva a quella dell'ordinanza di remissione, con d.l. 12 novembre 1979, n. 571 (convertito con modificazioni in legge 12 gennaio 1980, n. 2), in seguito alla sent. n. 126/1979. - S. nn. 150/1984 e 239/1983.

Norme impugnate

  • art. 14 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643
  • art. 6 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, così come modificato dalla legge 16 dicembre 1977, n. 904 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanza emessa il 10 marzo 1978 dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano sul ricorso della S.a.s. Immobiliare Conduzioni Agrarie, iscritta al n. 913 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 dell'anno 1982. Udito nella camera di consiglio del 29 febbraio 1984 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.
punto 1
Ritenuto che con ordinanza in data 10 marzo 1978 (pervenuta alla Corte costituzionale il 9 dicembre 1982) la Commissione tributaria di primo grado di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 53 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (quest'ultimo come modificato con legge 16 dicembre 1977, n. 904) nella parte in cui non prevedono che dall'incremento di valore imponibile ai fini dell'INVIM, possa integralmente detrarsi la quota parte in concreto attribuibile alla diminuzione del potere d'acquisto della moneta per effetto dell'inflazione;
punto 2
considerato che analoghe questioni di legittimità costituzionale sono state dichiarate non fondate con sentenza n. 126 del 1979 e, in riferimento all'INVIM decennale, con sentenza n. 239 del 1983; che la stessa questione è stata altresì dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 150 del 1984; che, nell'ordinanza di rimessione non vengono prospettati motivi diversi o ulteriori rispetto a quelli già in precedenza esaminati dalla Corte e che, per altro verso, appaiono del tutto ininfluenti, in relazione al contenuto della censura d'incostituzionalità, l'abrogazione dell'art. 14 e la modificazione dell'art. 15 del d.P.R. n. 643 del 1972 operate, in epoca successiva a quella dell'ordinanza di rimessione, con d.l. 12 novembre 1979, n. 571 (convertito con modificazioni in legge 12 gennaio 1980, n. 2), in seguito alla citata sentenza di questa Corte n. 126 del 1979;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), sollevata, in riferimento agli artt. 53 e 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano con ordinanza in data 10 marzo 1978 (r.o. n. 913 del 1982). Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984. F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze